§ 44.1.12 - Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori"


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:11/01/1943
Numero:138


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'Ente "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori". Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2.      L'Ente è l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della carta del lavoro per [...]
Art. 3.      L'Ente è sottoposto alla vigilanza del ministero delle corporazioni e del ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del ministero [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione
Art. 6.      L'assistenza dell'Ente comprende
Art. 7.      Le assistenze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai familiari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalità che verranno [...]
Art. 8.      Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovrà tendere, per quanto possibile, verso l'adozione [...]
Art. 9.      Agli scopi di cui sopra sarà provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti [...]
Art. 10.      Il datore di lavoro, è responsabile del versamento del contributo anche per la parte che è a carico del lavoratore
Art. 11.      I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento
Art. 12.      Sono organi dell'Ente
Art. 13.  [6]
Art. 14.  [7]
Art. 15.  [8]
Art. 16.      Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei [...]
Art. 17.      Spetta al Consiglio di amministrazione
Art. 18.  [11]
Art. 19.  [12]
Art. 20.      Il Comitato esecutivo
Art. 21.  [14]
Art. 22.  [15]
Art. 23.  [16]
Art. 24.  [17]
Art. 25.      Il Collegio sindacale deve
Art. 26.  [19]
Art. 27.  [20]
Art. 28.      Il Comitato provinciale
Art. 29.      Il Comitato provinciale, allo scopo di studiare particolari problemi di categoria, costituirà speciali sezioni composte dai rappresentanti delle associazioni sindacali già facenti parte del [...]
Art. 30.      Il patrimonio dell'Ente è costituito
Art. 31.      I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati
Art. 32.      Costituiscono entrate dell'Ente
Art. 33.  [21]
Art. 34.      L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno
Art. 35.      Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale
Art. 36.      In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro [...]
Art. 37.      Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell'art. 162 del codice penale, è ammesso a pagare alla sede competente [...]
Art. 38.      La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle [...]
Art. 39.      Il Ministro per le corporazioni può ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e di singoli suoi servizi


§ 44.1.12 - Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori"

(G.U. 3 aprile 1943, n. 77)

 

     Art. 1.

     E' istituito l'Ente "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori". Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico. [1]

     L'ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel regno attraverso propri uffici provinciali.

 

          Art. 2.

     L'Ente è l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro familiari in caso di malattia.

     L'Ente è disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sarà approvato con decreto reale, su proposta del ministro per le corporazioni, d'intesa coi ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

 

          Art. 3.

     L'Ente è sottoposto alla vigilanza del ministero delle corporazioni e del ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.

     I provvedimenti di carattere generale dell'ente, riguardanti la organizzazione sanitaria per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del ministero dell'interno.

 

          Art. 4. [2]

     Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle associazioni sindacali aderenti alla confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

     Possono anche essere iscritti, mediante regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.

 

          Art. 5.

     L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione.

     L'Ente si propone di coordinare la propria attività assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attività assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.

 

          Art. 6.

     L'assistenza dell'Ente comprende:

     1° l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

     2° l'assistenza specialistica ambulatoria;

     3° l'assistenza farmaceutica;

     4° l'assistenza ospedaliera;

     5° l'assistenza ostetrica;

     6° l'assistenza pediatrica;

     7° le assistenze integrative;

     8° la concessione di una indennità di malattia.

     L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'ente sino a concorrenza [3].

     Le assistenze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

     Le assistenze di cui ai n. 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

     Alla erogazione delle indennità provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le confederazioni interessate.

     L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

 

          Art. 7.

     Le assistenze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai familiari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalità che verranno determinati in conformità di quanto dispone il quarto comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 8.

     Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovrà tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.

     Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo in dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.

     L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovrà svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.

 

          Art. 9.

     Agli scopi di cui sopra sarà provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi ovvero nel decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

     L'Ente segnalerà alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.

 

          Art. 10.

     Il datore di lavoro, è responsabile del versamento del contributo anche per la parte che è a carico del lavoratore.

     Qualunque patto in contrario è nullo.

     La parte di contributo a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

     L'azione per riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

 

          Art. 11.

     I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.

     Il datore di lavoro è obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.

     Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma e non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.

 

          Art. 12.

     Sono organi dell'Ente:

     1° il presidente:

     2° il Consiglio di amministrazione [4] ;

     3° il Comitato esecutivo:

     4° [5] ;

     5° il Comitato provinciale.

     L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente è stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.

 

          Art. 13. [6]

     Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

 

          Art. 14. [7]

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione , il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

     Il presidente può, in caso di assenza o impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione , può delegare, per l'iscrizione di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.

 

          Art. 15. [8]

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro:

     1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito, uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     2) due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     3) due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale stesso;

     4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

     6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

     7) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     9) due rappresentanti dei medici, designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

 

          Art. 16.

     Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano già parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo [9] .

 

          Art. 17.

     Spetta al Consiglio di amministrazione:

     1) deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;

     2) deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria [10] ;

     3) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.

     Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sarà approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;

     4) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

     5) deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9;

     6) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

     7) esprimere parere, su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;

     8) determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;

     9) adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e regolamenti.

 

          Art. 18. [11]

     Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

     1) il presidente;

     2) i due vice-presidenti;

     3) otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici ;

     4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

 

          Art. 19. [12]

     I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

     Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

          Art. 20.

     Il Comitato esecutivo:

     1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;

     2) esamina le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

     3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, n. 1, 2 e 3 [13] ;

     4) fissa le direttive ed approva le norme da eseguirsi per la risoluzione delle controversie;

     5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;

     6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17 ;

     7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;

     8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;

     9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.

 

          Art. 21. [14]

 

          Art. 22. [15]

 

          Art. 23. [16]

 

          Art. 24. [17]

     Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

 

          Art. 25.

     Il Collegio sindacale deve:

     a) rivedere e controllare le scritture contabili;

     b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

     c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione [18] .

 

          Art. 26. [19]

     Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

     Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.

     Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

 

          Art. 27. [20]

     I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

     1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

     2) dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

     3) dal medico provinciale;

     4) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici ;

     5) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto con funzioni di segretario .

     I comitati sono presieduti da uno dei loro componenti designato dai Comitati stessi ed approvato dal Comitato esecutivo dell'Istituto .

     I Componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

     La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

     Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

 

          Art. 28.

     Il Comitato provinciale:

     1) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;

     2) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attività da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;

     3) suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;

     4) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

 

          Art. 29.

     Il Comitato provinciale, allo scopo di studiare particolari problemi di categoria, costituirà speciali sezioni composte dai rappresentanti delle associazioni sindacali già facenti parte del Comitato stesso e che inquadrano la categoria interessata.

 

          Art. 30.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito:

     a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente;

     b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

 

          Art. 31.

     I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

     1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     2) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;

     3) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;

     4) in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.

 

          Art. 32.

     Costituiscono entrate dell'Ente:

     a) i contributi ad esso spettanti;

     b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

     c) le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalità;

     d) le somme che per qualsiasi titolo spettano all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.

     Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento.

 

          Art. 33. [21]

 

          Art. 34.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

     Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il loro conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferirà su di essi, e, con apposite relazioni, al Consiglio di amministrazione [22] .

 

          Art. 35.

     Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

 

          Art. 36.

     In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente è punito con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 40.000 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie [23].

     La stessa pena è stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

     L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può in ogni caso superare le lire 1.000.000 [24].

 

          Art. 37.

     Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell'art. 162 del codice penale, è ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.

     Qualora la contravvenzione sia stata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore è ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennità di mora.

 

          Art. 38.

     La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove province e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonché quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori".

     Con decreto reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sarà determinata la data dalla quale avrà effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti.

     Con la data dalla quale avrà effetto la fusione degli Enti in esso previsti è abrogato il R.D.L. 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 39.

     Il Ministro per le corporazioni può ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e di singoli suoi servizi.

     Con Regio decreto, emanato su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente [25] .

     Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.


[1] L'Ente di cui al presente comma ha assunto la denominazione "Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" per effetto del D.Lgs. CPS. 13 maggio 1947, n.435.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile 1981, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui limita l'iscrizione obbligatoria all'ente alle categorie di lavoratori indicate nel testo.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[4] Parole così sostituite dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[5] Numero soppresso dall'art. 8 della L. 26 febbraio 1963, n. 329.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[10] Numero così modificato dal D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[13] Numero così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[14] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435 e abrogato dall'art. 8 della L. 26 febbraio 1963, n. 329.

[15]  Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435 e abrogato dall'art. 8 della L. 26 febbraio 1963, n. 329.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 26 febbraio 1963, n. 329.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[18] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[19]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[20]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435.

[21] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 26 febbraio 1963, n. 329.

[22] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[23] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[24] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[25] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.