§ 18.3.2 – L. 23 febbraio 1950, n. 170.
Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.3 impianti di distribuzione
Data:23/02/1950
Numero:170


Sommario
Art. 1.      L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad un serbatoio la cui capacità non sia superiore ai dieci metri cubi, non [...]
Art. 2.      L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 18.3.2 – L. 23 febbraio 1950, n. 170.

Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

(G.U. 28 aprile 1950, n. 98).

 

     Art. 1.

     L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad un serbatoio la cui capacità non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono più soggetti alla concessione di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367.

 

          Art. 2.

     L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento, nonchè dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.