§ 77.2.4E - Legge 25 novembre 1971, n. 1088.
Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:25/11/1971
Numero:1088


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La lettera c) del primo comma dell'art. 18 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      La lettera c) del primo comma dell'art. 20 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituita dalla seguente:


§ 77.2.4E - Legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

(G.U. 21 dicembre 1971, n. 321)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

     "L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali e turistiche, nonchè degli ausiliari del commercio, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività dell'impresa non superi i cinque milioni di lire;

     b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;

     c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

     d) siano muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

     1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

     2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite del latte;

     3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, per gli esercizi ivi contemplati; all'art. 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'art. 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

     4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

     5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

     6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

     7) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

     8) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

     ovvero siano:

     1) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

     2) conduttori di case di cura;

     3) gestori di campeggi;

     4) affittacamere;

     5) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

     6) titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e giornalai ambulanti (strilloni);

     7) esercenti librerie o buffets di stazione;

     8) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

     9) esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

     10) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

     L'attività può essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma ambulante.

     Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

     a) gli agenti e rappresentanti di commercio denunciati alle camere di commercio a norma dell'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

     b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

     c) gli agenti di assicurazione;

     d) gli agenti delle librerie di stazione;

     e) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; i propagandisti e procacciatori di affari;

     f) i commissionari di commercio;

     g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi di divertimenti viaggianti e di sale di spettacolo, quando non fruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purchè non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciatori muniti di certificato di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonchè per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

     Agli effetti della presente legge, per i familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

     L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscono della assistenza di malattia a tale titolo".

 

          Art. 2.

     L'art. 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

     "Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

     a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ogni assistibile (titolari di imprese e familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico) comprensivo di quello previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Resta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 del sopracitato decreto;

     b) con un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sè e per ciascun familiare assistibile, determinato in misura tale che il gettito globale copra il 50 per cento del fabbisogno al netto delle entrate di cui alla lettera a), di ciascuna cassa mutua provinciale.

     Qualora il reddito imponibile annuo dell'esercizio commerciale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superi l'importo di lire 500.000 il contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sè e per ciascun familiare assistibile, di cui al precedente comma, verrà ridotto alla metà;

     c) con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50 per cento del fabbisogno, e ragguagliato all'imponibile annuo di ricchezza mobile secondo le seguenti classi:

     I classe reddito fino a lire 1.000.000;

     II classe reddito da lire 1.000.001 a lire 2.000.000;

     III classe reddito da lire 2.000.001 a lire 3.000.000;

     IV classe reddito da lire 3.000.001 a lire 4.000.000;

     V classe reddito da lire 4.000.001 a lire 5.000.000;

     VI classe reddito da lire 5.000.001 a lire 7.000.000 [1] ;

     VII classe reddito da lire 7.000.001 a lire 10.000.000 [2] ;

     VIII classe reddito oltre lire 10.000.000 [3] .

     Il contributo delle varie classi sarà determinato secondo una progressione aritmetica, la cui ragione sarà pari all'ammontare del contributo della prima classe.

     L'ammontare dei contributi di cui alle lettere b) e c) dovrà essere stabilito dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale nella riunione indetta per la approvazione del bilancio preventivo.

     Un'aliquota del 20 per cento dei contributi previsti alla lettera a) è destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

     E' concessa facoltà agli enti comunali di assistenza di versare alle casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi dovuti, agli effetti della presente legge, per sè e per i familiari a carico di cui al precedenteart. 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

     Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i loro familiari.

     Le norme di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge".

 

          Art. 3.

     La lettera c) del primo comma dell'art. 18 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituita dalla seguente:

     "c) approvare le misure dei contributi a carico degli esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia, nonchè quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente art. 11, terzo comma".

 

          Art. 4.

     La lettera c) del primo comma dell'art. 20 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituita dalla seguente:

     "c) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza".

 


[1]  Classe aggiunta dall'art. 1, comma 10, L. 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo sostituito dall'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160.

[2]  Classe aggiunta dall'art. 1, comma 10, L. 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo sostituito dall'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160.

[3]  Classe aggiunta dall'art. 1, comma 10, L. 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo sostituito dall'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160.