§ 77.2.19 - Legge 4 agosto 1955, n. 692.
Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:04/08/1955
Numero:692


Sommario
Art. 1.      Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria [...]
Art. 2.      All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità i seguenti Enti:
Art. 3.      L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
Art. 4.  [3]
Art. 5.      L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con [...]
Art. 6.      A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per [...]
Art. 7.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dell'art. [...]
Art. 8.      In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati; del [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto:


§ 77.2.19 - Legge 4 agosto 1955, n. 692.

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia

(G.U. 18 agosto 1955, n. 189)

 

     Art. 1.

     Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia:

     1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, nonché i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle forme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.

     Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'art. 1, nn. 7 e 8 della L. 30 ottobre 1953, n. 841 (1);

     2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonché i titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;

     3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.

     Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico:

     a) alla moglie, purché non separata legalmente per la sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;

     b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

     c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;

     d) ai genitori, purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

 

          Art. 2.

     All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità i seguenti Enti:

     1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;

     2) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;

     3) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;

     4) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;

     5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente [1] .

 

          Art. 3.

     L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

     1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;

     2) ospedaliera;

     3) farmaceutica;

     4) integrativa sanitaria [2] .

     L'assistenza di cui al comma precedente è esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'INAM.

     Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Le assistenze ai fini della cura dell'invalidità e dei postumi da infortuni su lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'INPS e dall'INAIL per la parte già ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali è affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1, il decreto del Presidente della Repubblica è emanato su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

     Tale onere è posto a carico:

     a) del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 (1) - che assume la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" - per i pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria;

     b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dell'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;

     c) delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province o istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, oppure dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1;

     d) degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.

     A fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti alle Casse, fondi e gestioni in applicazione del punto c) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

     Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattie ai pensionati, si potrà parzialmente provvedere, previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 18 della L. 4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione.

 

          Art. 6.

     A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.

     A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. è chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie previste dalla tabella B allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.

     L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.

     In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8, della L. 30 ottobre 1953, n. 841, nonché per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.

 

          Art. 8.

     In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati; del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali un pensionato e del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico un pensionato, rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto:

     a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;

     b) per quanto riguarda le prestazioni a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.

 


[1]  Numero aggiunto dall'art. 1 della L. 29 novembre 1957, n. 1177.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 31 dicembre 1961, n. 1443.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 4 maggio 1977, n. 187.