§ 2.1.40 – L. 26 ottobre 1957, n. 1047.
Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:26/10/1957
Numero:1047


Sommario
Art. 1.      L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla [...]
Art. 5.      I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 sono accreditati agli [...]
Art. 6.      E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri
Art. 7.      La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un [...]
Art. 8.      Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è [...]
Art. 9.      Spetta al Comitato
Art. 10.      Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla Gestione speciale prevista dall'art. 6, si provvede con il contributo dei coltivatori [...]
Art. 12.      Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente art. 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per [...]
Art. 13.      I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente
Art. 14.      A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato [...]
Art. 20.      Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di [...]
Art. 21.      Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 22.      In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della [...]
Art. 23.      Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la [...]


§ 2.1.40 – L. 26 ottobre 1957, n. 1047.

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(G.U. 11 novembre 1957, n. 278).

 

     Art. 1.

     L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2. [2]

     Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 5.

     I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:

     le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità;

     (Omissis) [5].

     Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

 

          Art. 6.

     E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

     La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto.

 

          Art. 7.

     La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. è integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.

 

          Art. 8.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

     a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

     b) un rappresentante del Ministero del lavoro a della previdenza sociale;

     c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonìa scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

     I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

     (Omissis) [11].

 

          Art. 9.

     Spetta al Comitato:

     1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

     2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

     3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

     4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

     5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     6) dare parere sulla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.

 

          Art. 10.

     Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla Gestione speciale prevista dall'art. 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.

     Il contributo di cui al comma precedente è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione speciale dalla elevazione del limite di età e, salvo quanto disposto dall'art. 18 della presente legge, dalla non prevista riversibilità delle pensioni.

     Lo Stato concorre all'onere della Gestione con uno stanziamento di:

 

L.

4.500.000.000

per l'esercizio finanziario

1957-58

"

10.000.000.000

"

"

1958-59

"

12.000.000.000

"

"

1959-60

"

14.000.000.000

"

"

1960-61

"

16.000.000.000

"

"

1961-62

"

18.000.000.000

"

"

1962-63

"

20.000.000.000

"

"

1963-64

"

22.000.000.000

"

"

1964-65

"

24.000.000.000

"

"

1965-66

"

26.000.000.000

"

"

1966-67

 

     (Omissis) [12].

     Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

 

          Art. 12.

     Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente art. 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni sarà determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione, nonché all'entità del concorso dello Stato.

     Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

 

          Art. 13.

     I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.

     I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.

     L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente art. 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.

     I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

 

          Art. 14.

     A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.

 

          Art. 15. [13]

 

          Art. 16. [14]

 

          Art. 17.

     Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al sessantesimo anno di età per le donne.

     Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.

 

          Art. 18. [15]

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [17].

     Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilità sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

 

          Art. 19.

     Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge [18].

     All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato [19].

     Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nell'assicurazione obbligatoria.

     I contributi di cui al secondo comma sono accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria dell'intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione [20].

     I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.

     Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, già soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.

 

          Art. 21.

     Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

 

          Art. 22.

     In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

 

Anno

Età

Contributi giornalieri

 

Uomini

Donne

Numero

 

 

 

Uomini

Donne

1958

65 ed oltre

65 ed oltre

104

104

1959

65

65

208

208

1960

65

65

312

312

1961

65

65

416

416

1962

65

65

520

520

1963

65

65

624

624

1964

65

64

728

728

1965

65

63

832

832

1966

65

62

963

936

1967

65

61

1.040

1.040

1968

65

60

1.144

1.110

1969

65

60

1.248

1.179

1970

65

60

1.352

1.249

1971

65

60

1.456

1.318

 

     La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, è inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 23.

     Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministero per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonché norme intese a:

     1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

     2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.


[1] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[2] Articolo così modificato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[6] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[7] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[8] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[10] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[11] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[12] Comma abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[13] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

[14] Articolo abrogato dall'art. 33 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1975, n. 33 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilità ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 2 agosto 1990, n. 233.

[17] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 2 agosto 1990, n. 233.

[18] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[19] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[20] Comma così modificato dall'art. 31 della L. 21 luglio 1965, n. 903.