§ 77.2.45 - Legge 17 marzo 1965, n. 179.
Riapertura dei termini di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:17/03/1965
Numero:179


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore [...]


§ 77.2.45 - Legge 17 marzo 1965, n. 179. [1]

Riapertura dei termini di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima della entrata in vigore delregio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.

(G.U. 31 marzo 1965, n. 81)

 

     Art. unico.

     Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore delregio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.