§ 77.2.39 - Legge 1 febbraio 1962, n. 35.
Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:01/02/1962
Numero:35


Sommario
Art. 1.      A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono [...]
Art. 2.      La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto [...]


§ 77.2.39 - Legge 1 febbraio 1962, n. 35.

Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.

(G.U. 19 febbraio 1962, n. 45)

 

     Art. 1.

     A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1° luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Provincie in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

     Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma complessiva di lire quarantacinque per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati.

     Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell'art. 4 lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

 

          Art. 2.

     La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I contributi versati in base a detta facoltà, nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili secondo le norme in vigore, agli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.

     I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'art. 9, n. 2, lettera b) sub-2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato.