§ 77.6.116 - Legge 18 marzo 1968, n. 238.
Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/03/1968
Numero:238


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti già previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo [...]
Art. 3.      Nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri [...]
Art. 4.      Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con [...]
Art. 5.      Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con [...]
Art. 6.      Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, con decreto [...]
Art. 9.      Per il periodo successivo al 1970 si provvederà, con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltrechè al finanziamento del fondo sociale: a) ad avviare l'effettiva parificazione [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 77.6.116 - Legge 18 marzo 1968, n. 238.

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.

(G.U. 28 marzo 1968, n. 81).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti già previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo adeguamento pensioni nonché delle altre gestioni di cui all'art. 3 della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera b) del citato art. 3, nonché per la parte della contribuzione di cui alla lettera i) dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti.

 

          Art. 3.

     Nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, così ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sarà corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sarà attribuito, annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro alle predette due gestioni, garantendo al fondo sociale almeno due terzi di ogni annualità; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che per il periodo 1° agosto 1968-31 dicembre 1970:

     a) i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni dai lavoratori e dai datori di lavoro sono aumentati nella misura dell'1,65 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui i due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori;

     b) sono prorogati i massimali retributivi di cui al decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, nonché il termine di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 434, per il versamento degli accantonamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Entro il periodo di proroga, si provvederà, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, a stabilire il futuro riproporzionamento delle aliquote contributive in funzione della modifica dei massimali predetti;

     c) il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma dell'art. 31, comma 3°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevato al 10 per cento delle retribuzioni imponibili;

     d) i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo e nelle misure stabilite dalla tabella B allegata alla stessa legge, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate; la misura dei contributi integrativi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie è stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopraindicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori; non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, il secondo comma dell'art. 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

     e) fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nella precedente lettera le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi di cui alla lettera medesima sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, lire 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, lire 2.670.

 

          Art. 5.

     Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1° maggio 1968:

     a) le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nonché quelle a carico delle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale non sono cumulabili, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili, con la retribuzione [2];

     b) le pensioni di anzianità di cui all'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 nonché quelle di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, non sono cumulabili con la retribuzione [3];

     c) le pensioni di invalidità, qualunque sia la loro decorrenza, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Per le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 è, comunque, fatto salvo dalla riduzione l'importo mensile di lire 15.600, a meno che la pensione sia di misura inferiore a tale somma nel qual caso si conserva per intero;

     d) le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle precedenti lettere a), b), c) non si applicano ai titolari di pensione i quali svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli subordinati comunque denominati;

     e) le maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS non sono cumulabili con gli assegni familiari e con le altre equivalenti integrazioni della retribuzione e, in caso di trattamenti plurimi di pensione, non possono percepirsi che una sola volta per ciascun familiare;

     f) i proventi derivanti dalle trattenute sulla retribuzione percepita dai pensionati che prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi e in applicazione delle precedenti lettere a), b) e c), sono devoluti al fondo sociale, al fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni interessate in proporzione alle quote di pensione rispettivamente erogate.

     I proventi derivati dalle trattenute, in applicazione della precedente lettera e), sono devoluti al fondo sociale;

     g) la contribuzione volontaria non può essere autorizzata per classi di contribuzione superiori a quella corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 156 settimane di attività lavorativa e l'eventuale mutamento della classe può essere effettuato operando la scelta esclusivamente fra le classi di contribuzione comprese nel gruppo inferiore rispetto a quello in atto; non si applica ai contributi volontari la riduzione prevista dall'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

     h) sono abrogati gli articoli 10e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonché le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.

     F [4].

 

          Art. 6.

     Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che:

     a) a decorrere dal 1° maggio 1968: gli importi mensili delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai trattamenti minimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, sono aumentati nella misura di lire 2.400; le misure dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, rispettivamente, a lire 18.000 ed a lire 21.900 mensili; le pensioni liquidate e da liquidare a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i trattamenti minimi, sono aumentati nella misura di lire 1.200 mensili; gli importi mensili dei trattamenti minimi stabiliti per le persone indicate all'art. 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono elevati rispettivamente da lire 12.000 e 15.000 a 18.000 e i maggiori oneri sono a carico del fondo per adeguamento delle pensioni;

     b) le pensioni da liquidare con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fatti salvi i trattamenti minimi di cui alla precedente lettera a), sono rapportate alla retribuzione contributiva media annua pensionabile desumibile dalle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione, in modo da garantire, con 40 anni di contribuzione effettiva e figurativa un importo annuo, pari al 65 per cento della retribuzione pensionabile medesima comprensiva della 13ª mensilità, e percentuali proporzionalmente inferiori per le anzianità minori di 40 anni. Alle pensioni indicate nella presente lettera non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'art. 12-sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'art. 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Fino al 1970 le posizioni assicurative costituite anche con contributi volontari danno luogo ad una pensione calcolata con le norme di cui alla presente lettera, limitatamente ai contributi obbligatori versati in costanza di lavoro e figurativi; la pensione così calcolata è integrata da una somma annua pari a 18,72 volte i contributi base versati in regime di prosecuzione volontaria. Ai fini della applicazione della presente lettera i periodi di contribuzione riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono equiparati ai periodi di contribuzione volontaria.

     Fino al 31 dicembre 1970 i lavoratori assicurati possono ottenere, a domanda, che la pensione sia calcolata secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

     c) nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970 la retribuzione settimanale non può essere presa in considerazione per gli importi eccedenti quello medio risultante dalle ultime 52 settimane coperte da contribuzione in costanza di prestazione di lavoro precedenti il 1° maggio 1968, aumentato, rispettivamente, fino ad un massimo del 7, 14, 21 per cento a seconda che la retribuzione predetta sia desunta da settimane comprese negli anni 1968, 1969 o 1970;

     d) le pensioni di vecchiaia e quelle di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e, nel caso in cui le condizioni per il diritto alla pensione si siano verificate successivamente a tale data, ma prima della definizione della domanda, le pensioni anzidette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale le condizioni medesime si sono verificate;

     e) i contributi versati dopo la decorrenza della pensione danno luogo, a domanda, e con periodicità non inferiore a due anni, ad un supplemento nella misura pari a 18,72 volte i contributi base versati;

     f) a decorrere dal 1° maggio 1968 le impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

     g) con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1968, sarà semplificato il sistema delle denunzie delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione istituendo, altresì, un modulo di denuncia unica per la percezione contributiva delle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

     h) è sospeso l'accantonamento a riserva di cui all'art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

     i) i limiti di reddito di cui all'art. 28 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aumentati del 10 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1968;

     l) gli aumenti delle pensioni di cui alla precedente lettera a) del presente articolo non sono computabili agli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

 

          Art. 7. [5]

 

          Art. 8.

     Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, con decreto avente forza di legge: a) norme che puniscano con la multa da 1 a 5 milioni di lire chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente la liquidazione di pensioni non spettanti ovvero in misura maggiore di quella spettante; b) sanzioni in via amministrativa a carico dei datori di lavoro i quali omettano totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettuino i versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella misura non superiore al quadruplo della trattenuta omessa o dei versamenti non effettuati. Le sanzioni saranno irrogate dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; c) norme intese a stabilire l'obbligo, per il lavoratore che omette di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato, di versare all'istituto predetto una somma, pari al doppio delle trattenute, che sarà prelevata dalle rate di pensione; d) norme che dispongano il versamento dei proventi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) al fondo sociale.

 

          Art. 9.

     Per il periodo successivo al 1970 si provvederà, con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltrechè al finanziamento del fondo sociale: a) ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento; b) ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi; c) a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo programma quinquennale di sviluppo economico; d) ad avviare a soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni; e) ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con il fondo adeguamento pensioni.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui dispone che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui dispone che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione.

[4] Comma abrogato dall'art. 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[5] Articolo abrogato dall'art. 64 della L. 30 aprile 1969, n. 153.