§ 77.3.59 - Legge 8 giugno 1966, n. 434.
Riapertura del termine stabilito per versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:08/06/1966
Numero:434


Sommario
Art. 1.      E' riaperto fino al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304 per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.


§ 77.3.59 - Legge 8 giugno 1966, n. 434.

Riapertura del termine stabilito per versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 25 giugno 1966, n. 155).

 

     Art. 1.

     E' riaperto fino al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304 per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.