§ 77.3.55 - Legge 18 maggio 1964, n. 304.
Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:18/05/1964
Numero:304


Sommario
Art. 1.      E' riaperto fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge 26 gennaio 1963, n. 32, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.


§ 77.3.55 - Legge 18 maggio 1964, n. 304. [1]

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 25 maggio 1964, n. 127).

 

     Art. 1.

     E' riaperto fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge 26 gennaio 1963, n. 32, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.