§ 27.3.29 – L. 27 dicembre 1953, n. 941.
Facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:27/12/1953
Numero:941


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali a'sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo [...]
Art. 2.      Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui al presente art. 1, ai relativi interessi e premi nonché alle operazioni per la loro emissione e il loro collocamento sono estese [...]
Art. 3.      Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui alla presente legge, iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della L. 19 [...]
Art. 4.      Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonché per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana


§ 27.3.29 – L. 27 dicembre 1953, n. 941.

Facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali.

(G.U. 30 dicembre 1953, n. 298).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali a'sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad emettere in versamento, oltre il contante, anche buoni ordinari del tesoro e cedole di titoli di Debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie e in tagli, la data e la modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione e il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.

 

          Art. 2.

     Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui al presente art. 1, ai relativi interessi e premi nonché alle operazioni per la loro emissione e il loro collocamento sono estese tutte le esenzioni fiscali ed agevolazioni contenute negli artt. 3 e 8, della L. 19 dicembre 1952, n. 2356.

 

          Art. 3.

     Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui alla presente legge, iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della L. 19 dicembre 1952, n. 2356.

 

          Art. 4.

     Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonché per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.