§ 2.4.1a - Legge 13 maggio 1967, n. 267.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:13/05/1967
Numero:267


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni


§ 2.4.1a - Legge 13 maggio 1967, n. 267. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

(G.U. 16 maggio 1967, n. 122)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni:

     Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, sia stata accertata, ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone l'intervento dell'AIMA, che provvede in conformità dell'art. 7 del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva".

     L'alinea 2 del secondo comma dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

     "2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità".

     Al secondo comma dell'art. 3 è aggiunta la seguente alinea 8 bis:

     "Cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonìa parziaria ed uno rappresentante dei compartecipanti".

     Al secondo comma dell'art. 3 l'alinea 16 è sostituita dalla seguente:

     "Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, prescelto tra i direttori di mercati ortofrutticoli".

     Il secondo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.