§ 2.1.36 – D.L. 21 gennaio 1956, n. 23.
Norme in ordine alla assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:21/01/1956
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Per i lavoratori agricoli il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto a partire dall'anno agrario 1954-1955 o 1955-1956 a seconda [...]
Art. 2.      Nei primi due anni agrari, a decorrere da quello indicato nell'articolo precedente, il requisito di contribuzione previsto dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile [...]
Art. 3.      L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera a) dello [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 2.1.36 – D.L. 21 gennaio 1956, n. 23. [1]

Norme in ordine alla assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

(G.U. 26 gennaio 1956, n. 21).

 

     Art. 1.

     Per i lavoratori agricoli il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto a partire dall'anno agrario 1954-1955 o 1955-1956 a seconda che si tratti di località ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare.

     E' fissato alla data del 15 febbraio 1956 il termine per la presentazione della domanda di indennità per l'anno agrario indicato nel comma precedente.

 

          Art. 2.

     Nei primi due anni agrari, a decorrere da quello indicato nell'articolo precedente, il requisito di contribuzione previsto dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, si considera raggiunto quando, nel biennio precedente la fine dell'anno agrario per il quale è presentata la domanda, il lavoratore risulti iscritto per almeno 180 giornate negli elenchi nominativi valevoli per il biennio stesso.

 

          Art. 3.

     L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera a) dello stesso articolo, decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1324.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 24 marzo 1956, n. 265. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.