§ 77.2.3 - R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:14/04/1939
Numero:636


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre [...]
Art. 2.      L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel [...]
Art. 3.      Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, salvo l'esclusione di cui all'articolo seguente e quelle [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.      Per le particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia possono essere stabilite, con regio decreto, da emanarsi con le norme di cui [...]
Art. 8.  [5]
Art. 9.  [6]
Art. 10.      Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a [...]
Art. 11.      L'importo minimo di contribuzione di cui ai n. 1 e 2 lettera b) dell'art. 9 è stabilito nella misura seguente:
Art. 12.  [16]
Art. 13.  [20]
Art. 14.      Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di [...]
Art. 15.      Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.
Art. 16.  [24]
Art. 17.      Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valer almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel [...]
Art. 18.  [25]
Art. 19.      In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente [...]
Art. 20.      L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.
Art. 21.      L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la [...]
Art. 22.      Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età:
Art. 23.      L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:
Art. 24.      L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:
Art. 25.      In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purché avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di lire 100, [...]
Art. 26.      Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai [...]
Art. 27.      Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la [...]
Art. 28.  [29]
Art. 29.  [30]
Art. 30.  [31]
Art. 31.  [32]
Art. 32.  [33]
Art. 33.      L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono, per [...]
Art. 34.      Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali [...]
Art. 35.      Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende con le relative modalità [...]
Art. 36.      Fino al 31 dicembre 1940 l'assicurato, sempreché sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 19, ha diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo [...]
Art. 37.      Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assicurato ha diritto all'assegno di nuzialità o di natalità anche quando manchi il requisito dei due anni di [...]
Art. 38.      Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11 e 12 relative alle condizioni di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e alla determinazione della misura di essa entreranno in [...]
Art. 39.      Le disposizioni di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni di età per il diritto alla pensione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944. Prima di tale data l'assicurato ha diritto alla [...]
Art. 40.      Le disposizioni di cui all'art. 13 relative alla pensione per i superstiti entreranno in vigore il 1° gennaio 1945-XVIII.
Art. 41.      Il presente decreto, salvo quanto è disposto dagli artt. 33, 38, 39 e 40, entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1939-XVII.
Art. 42.  [36]
Art. 42. bis  [37]
Art. 43.      Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.


§ 77.2.3 - R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. [1]

Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità

(G.U. 3 maggio 1939, n. 105)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabiliscono gli articoli seguenti.

     L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

     L'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.

     Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45, comma secondo e terzo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

 

          Art. 3.

     Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, salvo l'esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

     Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

     Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità, con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.

     Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

 

          Art. 4. [2]

     Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana.

     Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

     1) i dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione della reale casa, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purché ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialità e la natalità;

     2) i dipendenti degli enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purché per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento più favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta.

 

          Art. 5.

     Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è elevato da lire 800 a lire 1.500.

     Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione.

     Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria [3] .

 

          Art. 6. [4]

     I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della L. 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti alla misura stabilita dalla tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

     I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

     Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1 siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.

     Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa.[Omissis]

 

          Art. 7.

     Per le particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia possono essere stabilite, con regio decreto, da emanarsi con le norme di cui all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i contributi suppletivi all'uopo necessari.

 

          Art. 8. [5]

     Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

     a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

     b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

     c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

 

          Art. 9. [6]

     L'assicurato ha diritto alla pensione:

     1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

     - 180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

     - 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

     nel caso di assicurati in cui favore risultino 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

     - 2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini ovvero

     - 15.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ovvero

     - 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero

     - 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento [7] ;

     2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:

     a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

     - 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

     - 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

     - 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

     - 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

     - 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero

     - 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero

     - 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

     b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:

     - 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

     - 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

     - un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

     - 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

     - 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

     Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

     I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

     Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 10.

     Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo [8] .

     La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al 1° comma. Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

     La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti [9] .

     Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 [10] .

     Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato [11].

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionamento di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza [12].

     I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente [13] .

 

          Art. 11.

     L'importo minimo di contribuzione di cui ai n. 1 e 2 lettera b) dell'art. 9 è stabilito nella misura seguente:

 

Riferimento alla tabella di contribuzione

Categoria di appartenenza degli assicurati

Per il diritto alla pensione di invalidità

Per il diritto alla pensione di vecchiaia

A

Impiegati

L. 650

L. 1950

B

Operai, esclusi gli agricoli

L. 250

L. 750

C [14]

Operai agricoli salariati fissi:

 

 

 

uomini

L. 300

L. 900

 

donne

L. 150

L. 450

D [15]

Operai agricoli giornalieri:

 

 

 

uomini

L. 175

L. 525

 

donne

L. 75

L. 225

 

          Art. 12. [16]

     L'ammontare della pensione annua è determinato:

     a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

     b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo di contributi.

     La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti [17] .

     Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto [18] .

     Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda [19] .

     Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:

     1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di riferimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

     per un anno: 3 per cento

     per due anni: 6 per cento

     per tre anni: 10 per cento

     per quattro anni: 15 per cento

     per cinque anni: 22 per cento

     Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);

     2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento, compresi tra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:

     per un anno: 6 per cento

     per due anni: 13 per cento

     per tre anni: 21 per cento

     per quattro anni: 30 per cento

     per cinque anni: 40 per cento

     La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni e anche di età superiore purché inabile al lavoro, nonché della quota di lire 1.000 annue di cui all'art. 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

 

          Art. 13. [20]

     Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

     Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

     a) il 60 per cento al coniuge;

     b) il 20 per cento a ciascun figlio sa ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

     Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

     La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

     Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 [21] .

     Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

     Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

     Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

     La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.

     Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

 

          Art. 14.

     Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a L. 300, nè superiore a L. 1.000 [22] .

     In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché sussistano per essi le condizioni stabilite dall'art. 13.

     L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

 

          Art. 15.

     Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.

     Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria o con cura domiciliare [23] .

 

          Art. 16. [24]

 

          Art. 17.

     Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valer almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel qunquennio precedente la domanda stessa.

 

          Art. 18. [25]

     L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto - per le sole prestazioni sanitarie - sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente.

 

          Art. 19.

     In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione di disoccupazione versato nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

     L'indennità è stabilita nella misura seguente:

 

Importo contributi versati

Indennità giornaliera

Impiegati:

 

fino a L. 74

L. 4,00

oltre L. 74 fino a L. 98

L. 7,00

oltre L. 98 fino a L. 113

L. 7,00

oltre L. 113

L. 12,00

 

 

Operai:

 

fino a L. 47

L. 2,50

oltre L. 47 fino a L. 68

L. 4,00

oltre L. 68 fino a L. 86

L. 5,50

oltre L. 86

L. 7,00

 

     (Omissis) [26]

 

          Art. 20.

     L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.

     L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

 

          Art. 21.

     L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità.

     L'assegno di nuzialità spetta all'assicurato, sempreché sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purché questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtù di assicurazione propria.

 

          Art. 22.

     Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età:

     a) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30, se uomo, e anni 26, se donna;

     b) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.

     Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.

 

          Art. 23.

     L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:

 

Categoria di appartenenza degli assicurati

Ammontare dell'assegno

 

Uomini

Donne

Impiegati

L. 1.000

L. 700

Operai, esclusi gli agricoli

L. 700

L. 500

Operai agricoli e appartenenti

 

 

alle famiglie mezzadrili e coloniche

L. 500

L. 400

 

     L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della categoria cui appartiene il genitore assicurato.

 

          Art. 24.

     L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:

 

Categoria di appartenenza degli assicurati

Ammontare dell'assegno

Impiegati ed operai, esclusi gli agricoli:

 

per il 1° figlio

L. 300

per il 2° e per il 3° figlio

L. 350

per il 4° figlio e ciascuno dei successivi

L. 400

Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche:

 

per il 1° figlio

L. 150

per il 2° e per il 3° figlio

L. 175

per il 4° figlio e ciascuno dei successivi

L. 200

 

     In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.

 

          Art. 25.

     In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purché avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di lire 100, sempreché alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.

 

          Art. 26.

     Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti in occasione di matrimonio o della nascita di figli.

     Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti familiari di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

 

          Art. 27.

     Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

     Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe [27] .

     I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni [28] .

 

          Art. 28. [29]

 

          Art. 29. [30]

 

          Art. 30. [31]

 

          Art. 31. [32]

 

          Art. 32. [33]

 

          Art. 33.

     L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono, per gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche e per gli operai agricoli salariati fissi, dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per gli operai agricoli giornalieri, nelle province dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, l'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono dal 1° luglio 1939-XVII.

 

          Art. 34.

     Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione.

 

          Art. 35.

     Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei superstiti con una quota ridotta secondo le aliquote di riversibilità stabilite dall'art. 13.

     Le disposizioni di cui all'art. 59, lettere b) e d) del citato decreto ed all'art. 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305, sono abrogate a partire dal 15 gennaio 1940-XVIII.

     Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro ammontare originario per tutto il periodo di godimento della pensione e, nei casi di pensioni dirette, sono riversibili ai superstiti secondo le norme e nella misura stabilita per le pensioni.

     (Omissis) [34].

 

          Art. 36.

     Fino al 31 dicembre 1940 l'assicurato, sempreché sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 19, ha diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 120 giornate nell'anno solare, anche se nel periodo immediatamente precedente di un anno risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

 

          Art. 37.

     Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assicurato ha diritto all'assegno di nuzialità o di natalità anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione, sempreché, alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione.

     Per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1939 sono considerati efficaci, agli effetti del diritto all'assegno di natalità stabilito dal presente decreto, i contributi versati o dovuti per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1938. Analogamente sono considerati efficaci per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1940 i contributi per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1939.

 

          Art. 38.

     Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11 e 12 relative alle condizioni di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e alla determinazione della misura di essa entreranno in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 relative ai limiti massimi di età per l'obbligo dell'assicurazione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944-XVII. Prima di tale data permane l'obbligo dell'assicurazione fino al compimento dell'età stabilita dall'articolo seguente, per il diritto alla pensione.

 

          Art. 39.

     Le disposizioni di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni di età per il diritto alla pensione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944. Prima di tale data l'assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 64, 63, 62, 61 anni, se uomo, e di 59, 58, 57, 56 anni, se donna rispettivamente nel 1940, 1941, 1942 e 1943 ferme restando le condizioni di assicurazione e di contribuzione stabilite dall'art. 9, numero 1.

     Per coloro che negli anni sopra indicati avranno già superata l'età stabilita, la pensione decorrerà dal 1° gennaio degli anni stessi.

 

          Art. 40.

     Le disposizioni di cui all'art. 13 relative alla pensione per i superstiti entreranno in vigore il 1° gennaio 1945-XVIII.

     In caso di morte di un assicurato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e la data indicata nel comma precedente e semprechè al momento della morte sussistano le condizioni richieste per il diritto alla pensione, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. Tale indennità non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 1.000.

     (Omissis) [35].

 

          Art. 41.

     Il presente decreto, salvo quanto è disposto dagli artt. 33, 38, 39 e 40, entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1939-XVII.

 

          Art. 42. [36]

 

          Art. 42. bis [37]

     Agli effetti dell'art. 42, saranno emanate particolari norme circa:

     a) la facoltà di riscattare periodi di interruzione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia;

     b) la facoltà di liquidare anticipatamente in casi particolari ed entro determinati limiti e condizioni la pensione di vecchiaia dopo raggiunto rispettivamente il 55° anno di età per gli uomini ed il 50° anno per le donne;

     c) il trattamento di pensione di vecchiaia da farsi agli assicurati che hanno iniziato l'assicurazione dopo il 45° anno di età se uomini e dopo il 40° anno di età se donne.

 

          Art. 43.

     Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro [38]

 

Classi di contribuzione

Retribuzione Mensile

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori

In complesso

fino a L. 15.600

26

6

6

4

42

oltre L. 15.600 fino a L. 21.200

36

6

8

4

54

oltre L. 21.200 fino a L. 27.300

44

8

8

4

64

oltre L. 27.300 fino a L. 33.800

56

8

8

4

76

oltre L. 33.800 fino a L. 41.200

66

8

10

8

92

oltre L. 41.200 fino a L. 49.400

78

8

10

8

104

oltre L. 49.400 fino a L. 58.500

92

10

10

8

120

oltre L. 58.500 fino a L. 68.500

108

10

10

8

136

oltre L. 68.500 fino a L. 79.300

126

12

12

8

158

10ª

oltre L. 79.300 fino a L. 91.400

144

12

12

8

176

11ª

oltre L. 91.400 fino a L. 105.000

160

12

12

12

196

12ª

oltre L. 105.000 fino a L. 20.000

178

14

14

12

218

13ª

oltre L. 120.000

200

14

14

12

240

 

 

     Tabella B

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro [39]

 

 

 

1. In generale, esclusi gli agricoli

Classi di contribuzione

Retribuzioni settimanali

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori

In complesso

fino a L. 2.500

6

1

1

1

9

oltre L. 2.500 fino a L. 4.000

8

1

1

1

11

oltre L. 4.000 fino a L. 6.300

10

1

1

1

13

oltre L. 6.300 fino a L. 7.800

13

2

2

1

18

oltre L. 7.800 fino a L. 9.500

15

2

2

2

21

oltre L. 9.500 fino a L. 11.400

18

2

2

2

24

oltre L. 11.400 fino a L. 3.500

21

2

2

2

27

oltre L. 13.500 fino a L. 15.800

25

2

2

2

31

oltre L. 15.800 fino a L. 18.300

29

3

3

2

37

10ª

oltre L. 18.300 fino a L. 21.100

33

3

3

2

41

11ª

oltre L. 21.100 fino a L. 24.200

37

3

3

3

46

12ª

oltre L. 24.200 fino a L. 27.700

41

3

3

3

50

13ª

oltre L. 27.700

45

4

4

3

56

2. Per i salariati fissi dell'agricoltura, per ogni anno agrario di lavoro

 

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori

Uomini

312

52

52

Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18

260

52

52

3. Per i giornalieri agricoli, per ogni giornata di lavoro

 

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori

Uomini

2,00

0,20

0,40

Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18

1,50

0,20

0,20

 

     Tabella C [40]

     Contributi dovuti per i lavoratori agricoli salariati fissi per ogni anno agrario di lavoro

     (Omissis)

 

     Tabella D[41]

     Contributi dovuti per i lavoratori agricoli giornalieri per ogni giornata di lavoro

     (Omissis)

 

     Tabella E [42]

     Contributi dovuti per ciascuno degli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche per ogni anno agrario di contribuzione

     (Omissis)

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218.

[5]  Articolo già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218. La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1986, n. 137, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

[7]  Numero così modificato dall'art. 60 della L. 30 aprile 1969, n. 153, nel testo stabilito dall'art. 9 della L. 4 aprile 1952, n. 218.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 24 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[14]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[15]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[16]  Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[20]  Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[21]  La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[22]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[23]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[24]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 11 della L. 28 febbraio 1953, n. 86.

[25]  Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 30 giugno 1951, n. 606 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 9 agosto 1954, n. 657.

[26]  Comma modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 7 della L. 5 novembre 1968, n. 1115.

[27]  Comma aggiunto dall'art. 40 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[28]  Comma aggiunto dall'art. 23 ter del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[29]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 15, comma 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[30]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[31]  Articolo sostituito dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 15, comma 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[32]  Articolo sostituito dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 15, comma 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[33]  Articolo sostituito dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 15, comma 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[34]  Comma abrogato dall'art. 38 della L. 4 aprile 1952, n. 218.

[35]  Comma abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[36]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 15, comma 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[37]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[38]  Tabella sostituita dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, dalla L. 20 maggio 1958, n. 55, dalla L. 12 agosto 1962, n. 1338 e dalla L. 21 luglio 1965, n. 903. L'art. 1 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ha sostituito con le attuali tabelle A e B le precedenti tabelle A, B, C, D ed E.

[39]  Tabella sostituita dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, dalla L. 20 febbraio 1958, n. 55, dalla L. 12 agosto 1962, n. 1338 e dalla L. 21 luglio 1965, n. 903. L'art. 1 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ha sostituito con le attuali tabelle A e B le precedenti tabelle A, B, C, D ed E.

[40]  L'art. 1 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ha sostituito con le attuali tabelle A e B le precedenti tabelle A, B, C, D ed E.

[41]  L'art. 1 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ha sostituito con le attuali tabelle A e B le precedenti tabelle A, B, C, D ed E.

[42]  L'art. 1 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ha sostituito con le attuali tabelle A e B le precedenti tabelle A, B, C, D ed E.