§ 77.2.17 - Legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:28/02/1953
Numero:86


Sommario
Art. 1.      I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennità giornaliera di lire [...]
Art. 2.      Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, per il coniuge e per ciascuno [...]
Art. 3.      I figli e le persone equiparate a carico di assistiti per la tubercolosi hanno diritto alla ammissione gratuita in colonie marine o montane promosse o comunque sovvenzionate da pubbliche [...]
Art. 4.      I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non [...]
Art. 5.      Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono corrisposte per periodi in cui l'assicurato fruisca dell'intera retribuzione.
Art. 6.      L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, [...]
Art. 7.      Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai maestri elementari e ai direttori didattici
Art. 8.      Al maggiore onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli si farà fronte mediante adeguamento dell'aliquota del contributo dell'assicurazione per la tubercolosi previsto dall'art. 21 [...]
Art. 9.      E' elevata al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezioni tubercolari che le Amministrazioni indicate nell'art. 3, comma primo, del decreto [...]
Art. 10.      Le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i privati datori di lavoro hanno l'obbligo di conservare il posto ai dipendenti affetti da tubercolosi e che [...]
Art. 11.      Sono abrogati l'art. 68 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, l'art. 16 del regio decreto-legge 14 aprile [...]


§ 77.2.17 - Legge 28 febbraio 1953, n. 86. [1]

Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo

(G.U. 13 marzo 1953, n. 61)

 

     Art. 1.

     I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennità giornaliera di lire 100 per tutta la durata del ricovero.

 

          Art. 2.

     Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennità di lire 150 giornaliere.

     Si intendono per i figli legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di età non superiore ai 18 anni compiuti o invalidi al lavoro.

     L'indennità, di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni 18 o a qualsiasi età se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di età superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque età se invalidi al lavoro, nonché le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto [2] .

     Quando vi sia una sola persona a carico, l'indennità di cui al primo comma è elevata a L. 200.

     Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

 

          Art. 3.

     I figli e le persone equiparate a carico di assistiti per la tubercolosi hanno diritto alla ammissione gratuita in colonie marine o montane promosse o comunque sovvenzionate da pubbliche amministrazioni.

     Il soggiorno in colonia, subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, spetta per l'anno in cui ha avuto inizio l'assistenza antitubercolare del genitore, per ciascun anno in cui essa è in atto e per l'anno successivo a quello in cui l'assistenza medesima ha termine.

     La durata del soggiorno in colonia non può essere inferiore ad un mese per ciascun anno di ammissione.

 

          Art. 4.

     I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per la prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennità a titolo di assistenza post-sanatoriale.

     La misura e la durata dell'indennità post-sanatoriale sono stabilite nel modo seguente:

     1) per gli assicurati, in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno;

     2) per i familiari, in ragione di lire 300 giornaliere per i primi sei mesi e di lire 200 per i successivi sei mesi.

     (Omissis) [3].

     Nel periodo di godimento dell'indennità post-sanatoriale l'assistito - pena la sospensione di detta prestazione - ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli sanitari e di eseguire le eventuali prescrizioni mediche, tendenti al mantenimento e al consolidamento dello stato di guarigione, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale può condizionare la corresponsione della indennità post-sanatoriale alla frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sempre che essi risultino istituiti nel luogo di residenza dell'assistito e che questi risulti ammesso alla frequenza. A tal fine l'Istituto medesimo è tenuto a trasmettere periodicamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli elenchi nominativi dei beneficiari dell'indennità post-sanatoriale con la indicazione, per ciascuno di essi, delle qualifiche professionali ritenute compatibili con le condizioni di salute dell'assistito.

     In caso di frequenza ai corsi di riqualificazione professionale o ai cantieri-scuola, e durante il periodo di effettiva partecipazione ai corsi o ai cantieri stessi, la misura dell'indennità post-sanatoriale è ridotta alla metà, qualora l'assistito fruisca anche dell'indennità di disoccupazione prevista per i corsi e per i cantieri.

 

          Art. 5.

     Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono corrisposte per periodi in cui l'assicurato fruisca dell'intera retribuzione.

     Nel caso di riduzione del salario o dello stipendio, la misura delle prestazioni è diminuita di un importo pari a quello che, sommando le indennità spettanti con la retribuzione ridotta, risulti eccedente rispetto alla intera retribuzione.

     L'indennità post-sanatoriale non è corrisposta per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro e non è cumulabile con l'indennità giornaliera per tubercolosi di cui all'art. 2 e con il sussidio straordinario di disoccupazione.

 

          Art. 6.

     L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, può essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti [4] .

     Cessa dal diritto all'indennità post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'art. 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai maestri elementari e ai direttori didattici

     (Omissis) [5].

 

          Art. 8.

     Al maggiore onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli si farà fronte mediante adeguamento dell'aliquota del contributo dell'assicurazione per la tubercolosi previsto dall'art. 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, da stabilirsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 9.

     E' elevata al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezioni tubercolari che le Amministrazioni indicate nell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, sono tenute ad assumere a norma del citato comma dell'articolo stesso.

     Hanno titolo preferenziale nell'assunzione ai posti di lavoro di cui al precedente comma coloro che hanno conseguito il diploma o in mancanza del diploma il certificato di frequenza delle scuole di riqualificazione istituite a norma del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538.

     L'assunzione non può aver luogo prima che siano decorsi quattro mesi dalla data di dimissione per guarigione dai luoghi di cura o dalla data di dichiarata guarigione, qualora l'ultima parte del trattamento sia stata condotta in regime ambulatoriale.

 

          Art. 10.

     Le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i privati datori di lavoro hanno l'obbligo di conservare il posto ai dipendenti affetti da tubercolosi e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, ovvero dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero a proprie spese.

     La conservazione del posto - salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro - non comporta riconoscimento di anzianità e spetta fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa di malattia tubercolare. Nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data predetta, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

     L'obbligo di cui al presente articolo cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.

 

          Art. 11.

     Sono abrogati l'art. 68 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, l'art. 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 372, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866 e la legge 27 ottobre 1950, n. 887.

     E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 9 agosto 1954, n. 657.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 17 ottobre 1964, n. 1038.

[4] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 14 dicembre 1970, n. 1088.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 9 agosto 1954, n. 657.