§ 77.6.84 - Legge 3 gennaio 1960, n. 5.
Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:03/01/1960
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'art. 9, sub 2, della [...]
Art. 2.      E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i [...]
Art. 3.      La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:
Art. 4.      La Gestione corrisponde all'iscritto la pensione e la integrazione, di cui al comma primo, punto 1), dell'art. 3, con unico certificato di pensione, provvedendo ad annotare distintamente sul [...]
Art. 5.      Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge, si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, [...]
Art. 6.      L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione già liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della [...]
Art. 7.      Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo è comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative [...]
Art. 8.      Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai [...]
Art. 9.      Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è costituito un comitato di [...]
Art. 12.      Spetta al comitato:
Art. 13.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio della Gestione, facendo risultare le attività, e le passività, nonché i proventi [...]
Art. 14.      Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 15.      Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non in contrasto con le disposizioni della legge stessa, tutte le norme sull'assicurazione obbligatoria per la [...]


§ 77.6.84 - Legge 3 gennaio 1960, n. 5.

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(G.U. 2 febbraio 1960, n. 27).

 

     Art. 1.

     Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purché, alla data di presentazione della domanda, si verifichino le seguenti condizioni:

     1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;

     2) abbiano compiuto il 55° anno di età;

     3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;

     4) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.

 

          Art. 2.

     E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, sono esclusi gli stabilimenti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

     Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 3.

     La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:

     1) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata fino a tutto il mese nel quale è compiuto il 60° anno di età:

     a) una pensione calcolata secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai contributi versati o accreditati a suo favore, a qualsiasi titolo, nella predetta assicurazione in base alle relative norme escluse quelle sulla maggiorazione per differimento contenute nell'art. 12, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

     b) una pensione integrativa commisurata ai contributi base che sarebbero versati per l'iscritto ove continuasse a prestare la propria opera nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui alla precedente lettera a) ed il compimento del 60° anno di età, in ragione del 20 per cento del relativo importo con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, esclusa la quota di concorso dello Stato.

     Ai fini del calcolo della pensione integrativa, si considera versato per il periodo predetto a favore dell'iscritto il contributo base previsto dalla tabella B, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, corrispondente alla media arrotondata per eccesso dei contributi versati per l'iscritto stesso negli ultimi tre anni di servizio;

     2) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 60° anno di età, la sola pensione integrativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1).

     Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, verrà detratta dalla pensione integrativa dovutagli ai sensi del presente punto 2) e fino a concorrenza del relativo importo, la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti effettuati nella assicurazione stessa durante il predetto periodo.

     Con la decorrenza di cui al punto 2) del presente articolo si procede alla liquidazione della pensione spettante a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     In caso di decesso del titolare di pensione liquidata a norma della presente legge, è riversibile ai superstiti, a carico della Gestione, alle condizioni e nella misura previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria, la sola pensione integrativa dal cui ammontare sarà detratta, a norma del precedente punto 2), la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria dovuta ai superstiti stessi in relazione ai versamenti effettuati nella predetta assicurazione per eventuali periodi di lavoro prestato dall'iscritto tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età o la data della morte, se anteriore.

     Ai fini della determinazione del diritto al trattamento minimo, la pensione integrativa si somma con la pensione di cui al punto 1), lettera a), del presente articolo o con la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

          Art. 4.

     La Gestione corrisponde all'iscritto la pensione e la integrazione, di cui al comma primo, punto 1), dell'art. 3, con unico certificato di pensione, provvedendo ad annotare distintamente sul certificato stesso i relativi importi.

     La Gestione provvede inoltre ad erogare, con un unico certificato di pensione, unitamente alla pensione integrativa a proprio carico ai sensi del comma primo, punto 2) e del comma 3 dell'art. 3, anche la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

     a) all'iscritto che ha compiuto il 60° anno di età;

     b) ai superstiti dell'iscritto o del pensionato aventi diritto.

     Sul certificato di pensione dovranno essere annotati distintamente l'importo della pensione della assicurazione obbligatoria e quello della pensione integrativa.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione l'importo della pensione dell'assicurazione obbligatoria anche per la quota di pertinenza del fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5.

     Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge, si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione e della integrazione di cui al comma primo, punto 1) del precedente art. 3. Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, in età inferiore ai 60 anni, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione corrisposta al dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare l'intero importo della pensione e della integrazione sopra indicate e di versare detto importo all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione.

     Qualora il titolare della pensione si rioccupi, prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al precedente comma, con guadagno continuativo e normale, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma primo, punto 1), lettera b) dell'art. 3 della presente legge e viene ridotta, nella misura stabilita dall'art. 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione di cui al comma primo, punto 1), lettera a) dello stesso art. 3. Il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge in età inferiore ai 60 anni, è tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'importo della quota di riduzione della pensione sopra indicata e l'intero importo della pensione integrativa. Egli deve provvedere a versare la somma complessiva, trattenuta sulla retribuzione del dipendente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditarla alla Gestione.

     Qualora il pensionato si rioccupi dopo il 60° anno di età, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre, dalla retribuzione corrisposta al dipendente, sia per la pensione dell'assicurazione obbligatoria che per quella integrativa a carico della Gestione, la quota di riduzione di cui all'art. 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Il datore di lavoro è tenuto a versare l'importo della trattenuta stessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditare alla Gestione speciale la quota di sua spettanza.

 

          Art. 6.

     L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione già liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono tenuti a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilità dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) dell'art. 1.

     L'Istituto ha facoltà di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente possiede i requisiti cui è condizionato dalla presente legge il diritto alla pensione, e successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.

 

          Art. 7.

     Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo è comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.

 

          Art. 8.

     Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alla copertura del restante 50 per cento degli oneri stessi, si provvede con i seguenti contributi percentuali corrisposti dai datori di lavoro di cui all'art. 2, secondo comma, sulla retribuzione lorda imponibile dei propri dipendenti determinata ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218:

     a) contributo per i dipendenti non addetti a lavori di sotterraneo;

     b) contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo.

     I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori cui si riferiscono, rispettivamente in ragione di due terzi e un terzo del relativo importo.

     Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi di cui sopra saranno stabiliti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione. Le misure dei predetti contributi, tenuto conto dell'esigenza di copertura del fabbisogno, saranno determinate, in ogni caso, in maniera tale che l'aliquota del contributo di cui al punto b) risulti doppia di quella del contributo di cui al punto a).

     Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

     Per l'anno 1959, i contributi sono provvisoriamente fissati, salvo successivo conguaglio, nella seguente misura percentuale:

     contributo di cui al punto a), lire 1,95;

     contributo di cui al punto b), lire 3,90.

     Il datore di lavoro è tenuto a versare unitamente al contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati di cui all'art. 14, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i contributi previsti nel presente articolo.

 

          Art. 9.

     Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto art. 1 e si trovino nelle seguenti condizioni:

     1) possono far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavoro di sotterraneo. I cinque anni di lavoro sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

     2) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1° luglio 1958.

     Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

 

          Art. 10. [1]

     Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7 richiesto dal punto 3) dell'articolo 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella Gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963

52

marche

settimanali

1964

88

marche

settimanali

1965

124

marche

settimanali

1966

160

marche

settimanali

1967

196

marche

settimanali

1968

232

marche

settimanali

1969

268

marche

settimanali

1970

304

marche

settimanali

1971

340

marche

settimanali

1972

376

marche

settimanali

1973

412

marche

settimanali

1974

448

marche

settimanali

1975

484

marche

settimanali

1976

520

marche

settimanali

1977

556

marche

settimanali

1978

592

marche

settimanali

1979

628

marche

settimanali

1980

664

marche

settimanali

1981

700

marche

settimanali

1982

736

marche

settimanali

     Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con retribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con gli eventuali periodi coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3), della presente legge.

 

          Art. 11.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:

     a) il Presidente dell'Istituto che lo presiede;

     b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     e) due rappresentanti dei datori di lavoro;

     f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.

     Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

     I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e) ed f), delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

     Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

 

          Art. 12.

     Spetta al comitato:

     1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

     2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del comitato esecutivo dell'Istituto, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

     3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

     4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

     5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     6) dare parere sulla misura dei contributi.

 

          Art. 13.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio della Gestione, facendo risultare le attività, e le passività, nonché i proventi e le spese.

     In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie della stessa, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione.

 

          Art. 14.

     Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 15.

     Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non in contrasto con le disposizioni della legge stessa, tutte le norme sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti comprese quelle sulla prescrizione dei contributi e delle prestazioni e sui termini per i procedimenti amministrativi giudiziari.

     I contributi e le prestazioni previste dalla presente legge sono assimilati a tutti gli effetti ai contributi ed alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria.

     I proventi delle pene pecuniarie per le trasgressioni alla presente legge sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita alla Gestione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1963, n. 50.