§ 77.6.9a - Legge 3 febbraio 1963, n. 50.
Modifica dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:03/02/1963
Numero:50


Sommario
Art. 1.      L'art. 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1963


§ 77.6.9a - Legge 3 febbraio 1963, n. 50. [1]

Modifica dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(G.U. 14 febbraio 1963, n. 42).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'art. 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'art. 7 richiesto dal punto 3) dell'art. 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto art. 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella Gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963

52

marche

settimanali

1964

88

"

"

1965

124

"

"

1966

160

"

"

1967

196

"

"

1968

232

"

"

1969

268

"

"

1970

304

"

"

1971

340

"

"

1972

376

"

"

1973

412

"

"

1974

448

"

"

1975

484

"

"

1976

520

"

"

1977

556

"

"

1978

592

"

"

1979

628

"

"

1980

664

"

"

1981

700

"

"

1982

736

"

"

     Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con gli eventuali periodi coperti dalle marche speciali di cui all'art. 7, i limiti di durata previsti dall'art. 1, n. 3), della presente legge".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1963.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.