§ 93.15.8 - Legge 19 maggio 1975, n. 169.
Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:19/05/1975
Numero:169


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di [...]
Art. 2.      Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente art. 1, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 9 della [...]
Art. 3.      Le linee marittime di collegamento con le isole di cui al precedente art. 1 sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentite le regioni interessate, di concerto con i Ministri per [...]
Art. 4.      Le sovvenzioni sono soggette a revisione annuale, con le modalità previste dall'art. 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684
Art. 5.      La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società di navigazione a carattere regionale sono stabilite negli atti costitutivi delle Società [...]
Art. 6.      Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute a rilevare il naviglio che il Ministero della marina mercantile reputa necessario per l'esercizio delle linee di cui al precedente [...]
Art. 7.      Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute ad assumere il personale, iscritto nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante o comunque in servizio al 31 dicembre [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinchè i servizi siano svolti in conformità della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni
Art. 10.      Il decreto di approvazione delle convenzioni, insieme col testo delle convenzioni medesime, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, a partire dal 1976, con gli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 93.15.8 - Legge 19 maggio 1975, n. 169.

Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

(G.U. 9 giugno 1979, n. 149).

 

     Art. 1.

     L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sarà affidato dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento fino all’attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte [1].

     Le società che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario delle società di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.

     Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la società Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilità del personale e la fungibilità dei mezzi navali.

     Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovrà essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente art. 1, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni [2].

     La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla presente legge, da convenzioni stipulate fra il Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.

     Le convenzioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni.

     Le convenzioni, che durano venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1976, prevedono gli obblighi delle società di navigazione a carattere regionale ed ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio.

 

          Art. 3.

     Le linee marittime di collegamento con le isole di cui al precedente art. 1 sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentite le regioni interessate, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni. Il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, nonchè quelle dei servizi postali e commerciali, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola.

     In caso di possibilità di più scali in una stessa isola, uno solo di essi, di massima, deve essere compreso negli itinerari delle predette linee.

 

          Art. 4.

     Le sovvenzioni sono soggette a revisione annuale, con le modalità previste dall'art. 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

     In occasione della suddetta revisione, quando per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio, il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o su richiesta delle Regioni territorialmente interessate, può stipulare convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalità di cui al terzo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 5.

     La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società di navigazione a carattere regionale sono stabilite negli atti costitutivi delle Società stesse; i componenti dei predetti organi debbono essere cittadini italiani.

     Ciascuna regione designa, con deliberazione di giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla richiesta della società Tirrenia di navigazione per azioni, un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della società di navigazione che gestisce le linee di collegamento con le isole rientranti nel territorio della regione medesima. La mancata designazione entro il termine stabilito comporta la rinuncia da parte della regione all'esercizio del relativo diritto.

     Fanno parte del collegio sindacale, su designazione dei rispettivi Ministeri:

     a) in qualità di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e un funzionario del Ministero della marina mercantile;

     b) in qualità di membri supplenti: un funzionario del Ministero del tesoro e un funzionario del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 6.

     Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute a rilevare il naviglio che il Ministero della marina mercantile reputa necessario per l'esercizio delle linee di cui al precedente art. 1, appartenente alle società che gestiscono i servizi marittimi postali e commerciali sovvenzionati di carattere locale, in base alle convenzioni stipulate in applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 826.

     Il prezzo del rilievo è determinato da un collegio peritale, con funzione di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate e il quinto, in mancanza di accordo tra le parti, dal presidente del tribunale di Roma.

 

          Art. 7.

     Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute ad assumere il personale, iscritto nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante o comunque in servizio al 31 dicembre 1974, dipendente dalle società che attualmente gestiscono i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale. Per la tutela dei diritti del personale, il Ministro per la marina mercantile è tenuto a inserire nelle convenzioni che dovrà stipulare ai sensi dell'art. 2, le norme di cui agli articoli 13 e 14 delle convenzioni in vigore fino al 31 dicembre 1973 e successivamente prorogate. Il personale come sopra assunto dovrà essere utilizzato in ogni settore di appartenenza, in conformità al disposto degli articoli 2 e 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

     Allo scopo di garantire all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento dei contributi dovuti dalle società che attualmente gestiscono i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, il Ministero della marina mercantile, prima di procedere alla liquidazione degli acconti e dei saldi delle sovvenzioni relative all'anno 1975, dovrà accertare l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

 

          Art. 8. [3]

     Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le società "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E" (medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978.

     Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere previa convenzione alla società per azioni, "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinchè i servizi siano svolti in conformità della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni.

     Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 10.

     Il decreto di approvazione delle convenzioni, insieme col testo delle convenzioni medesime, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, a partire dal 1976, con gli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1001, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 ter del D.L. 29 dicembre 1977, n. 944.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 944.