§ 79.4.9 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:10/02/1989
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del [...]
Art. 2.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, [...]
Art. 6. 


§ 79.4.9 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 14 febbraio 1989, n. 37).

Capo I

Servizio meteorologico, servizio antincendi

e nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi

 

Art. 1.

     1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.

     2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.

     3. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 [1].

     4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

 

     Art. 2.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte

dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga [2].

 

          Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere [5].

 

     Art. 6. [6]

     1. [7].

     2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, terzo comma, della L. 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'art. 17, comma 4, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Artt. 7. - 22. (Omissis)

 

 


[1] Per la proroga del termine, cfr. art. 4 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[2] Termine così prorogato dall'art. 18 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[3] Sostituisce l'art. 4 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.

[4] Sostituisce l'art. 5 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.

[5] Termine così prorogato dall'art. 21 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[7] Sostituisce l'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.