§ 17.1.30 - D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 .
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:26/01/1987
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio [...]
Art. 2.      1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta [...]
Art. 3.      1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli altri interventi attuati [...]
Art. 4.      1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel [...]
Art. 5.      1. La lettera m) dell'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituita dalla seguente:
Art. 6.      1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente [...]
Art. 7.      1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le [...]
Art. 8.      1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove [...]
Art. 9.      1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi [...]
Art. 10.      1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la [...]
Art. 11.      1. Salvi gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, a provvedere agli [...]
Art. 12.      1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è [...]
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 13 ter. 
Art. 13 quater. 
Art. 13 quinquies. 
Art. 14.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.1.30 - D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 [1].

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

(G.U. 26 gennaio 1987, n. 20).

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

     2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonchè a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.

     3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

 

          Art. 2.

     1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

     a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

     b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonché sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

     c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

     d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

     e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

     f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti da movimenti franosi [2].

     1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi [3].

     2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989 [4].

     3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c) del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumità nella località Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati già disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

 

          Art. 3.

     1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonchè quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

     3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo, un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2.

     4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

     5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa. Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 218 [5].

 

          Art. 4.

     1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. è fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

     3. Al comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole "e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli" sono sostituite dalle seguenti ", dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise".

     4. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [6].

     4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo è, altresì, esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 -- limitatamente ai commi 7 e 11 --, 10, 11 e 12 del presente decreto [7].

 

          Art. 5.

     1. La lettera m) dell'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituita dalla seguente:

     “m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonchè dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363".

     2. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo la parola "assistenza" sono inserite le seguenti: ", con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro”.

     Per l'attuazione delle finalità di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50 per cento [8].

     2-bis. Al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno" [9].

     3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 [10].

     4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Al comma 1 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "per fini di protezione civile" sono sostituite con le seguenti: "con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania".

     5-bis. La norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi [11].

     6. All'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. La proprietà dei prefabbricati e delle roulottes, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187" [12].

     7. Al comma 4 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali dalla protezione civile, ai quali sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati" [13].

     8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

     9. Al comma 5 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "i centri operativi regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "i comitati regionali della protezione civile e le prefetture".

     10. Al comma 1 dell'art. 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     11. Le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 individuati ai sensi del quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 [14].

     12. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo art. 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non finisca già di trattamento di quiescenza, nonchè il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

     13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

     14. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonchè al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986.

     15. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituito dal seguente: "Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'art. 3, commi 1, 5 e 22, all'art. 6, commi 4 e 10, all'art. 9, commi 1 e 4, all'art. 10, comma 4 e all'art. 12, comma 5, secondo periodo;".

     15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è disposta anche in favore del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data, presso il comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 per necessità connesse ad eventi sismici, nonchè in favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il personale di cui al presente comma, è fissato al 30 aprile 1987. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando per il 1987 la corrispondente quota dell'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)" e per gli anni 1988 e 1989 le corrispondenti quote dell'accantonamento "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo" [15].

     15-ter. Alla lettera g) dell'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "previste nel piano di recupero della città" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzare nel centro storico della città" [16].

 

          Art. 6.

     1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

     4. Per conseguire i benefici di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

     5. La norma di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nelle comunità montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunità montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza [17].

     6. Fino al 30 giugno 1990, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 [18].

     7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.

     8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 Risoluzione convenzionale per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate" [19].

     9. Le disposizioni di cui all'art. 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

     10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione e per tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

     11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilità di cui all'art. 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilità di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981.

     11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma [20].

     12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.

     Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi" [21].

     13. [22]

     14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1° marzo 1987.

     14-bis. é soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'art. 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [23].

     14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge [24].

     14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è data priorità assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-ter [25].

     14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'art. 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'art. 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1990 i fondi ancora disponibili [26].

     14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'art. 29 della legge 10 dicembre 1986, n. 879 [27].

 

          Art. 7.

     1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

     2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

     3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

     4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute all'attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile.

     5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

     6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 30 giugno 1990. Decorso inutilmente il termine all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento [28].

     7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, all'attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

     9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

     10. [29].

 

          Art. 8.

     1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonchè a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

     2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1987 [30].

     2-bis. Il limite di investimento di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1, a lire 50 miliardi [31].

     2-ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni può essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento [32].

     3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione del citato art. 32, in quelli dichiarati disastrati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonchè in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 30 giugno 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione [33].

     4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato.

     5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

     6. Per le attività di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

     7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuerà all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvederà all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area beneficeranno dei contributi e delle procedure previste dall'art. 32 della legge n. 219 del 1981.

     7-bis. Il contributo previsto dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti nonchè al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi [34].

     7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano [35].

     7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica [36].

     7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata legge n. 219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma [37].

     8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 9.

     1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 2, lettere a), b) ed e), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

     2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione".

 

          Art. 10.

     1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.

     2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire 3.370 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 è valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     3. La cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, è autorizzata, su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane colpiti per un importo globale di lire 1000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta [38].

     4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti.

     5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ai 100 milioni di è lire. Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987 [39].

     6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'art. 34 del codice della navigazione [40].

     7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è posto a carico dello Stato.

 

          Art. 11.

     1. Salvi gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, a provvedere agli interventi di ripristino delle opere marittime di competenza dello Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale marittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987. A tal fine, è autorizzata l'iscrizione della somma di lire 150 miliardi sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

     2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime è elevato sino a lire 1 miliardo.

     3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonchè quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere.

     4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'art. 10, comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".

 

          Art. 12.

     1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

     2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo art. 9.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonchè alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.

     4. Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987 [41].

     5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura.

     5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile [42].

     5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della lotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio" [43].

     5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio [44].

 

          Art. 13. [45]

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 e 13-ter e per l'ammortamento dei mutui previsto dal presente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto dal comma 15-bis dell'art. 5 e dall'art. 6, comma 8, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni in materia di calamità naturali" e, quanto a lire 96 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo per la protezione civile".

     2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 12, commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a lire 128 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, le proiezioni degli accantonamenti "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13 bis. [46]

     1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e sul contributo suppletivo di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro competenze.

     2. Ai membri di tali commissioni, ancorché pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo.

     3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

     4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.

     5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

     6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono sostituiti dal seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. Nei comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.

     2.Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.

     3.Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984n. 80 .

     4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'art. 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.

     5.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

     6.Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

     7.Fermo quanto previsto dall'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

     8. E' abrogato l'art. 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

     9.Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e sino al 31 dicembre 1986 dall'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     10. Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'art. 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, le aree e gli immobili già di proprietà degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilità degli stessi.

     11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.

     12. Ai comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

     13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.

     14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Commissioni non si pronuncino entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo [47].

 

          Art. 13 ter. [48]

     1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1987 da destinare ad interventi di ricostruzione e risanamento, con particolare riferimento al rione Valle.

 

          Art. 13 quater. [49]

     1. All'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.

     5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987".

     2. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, le parole: "ai precedenti articoli 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente art. 1".

     3. Dopo l'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 4-bis. -- 1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'art. 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

     2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche all'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art. 4-ter. -- 1. Al comma 5-ter dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'art. 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987".

     4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'art. 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, le parole: "divenuti esecutivi" devono intendersi con riferimento alla effettiva eseguibilità dei provvedimenti di rilascio.

     5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma 5-ter dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'art. 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilità non precaria di altro alloggio. La decadenza sarà dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvederà, su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorità di pubblica sicurezza, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

 

          Art. 13 quinquies. [50]

     1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, è prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata.

 

          Art. 14.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 27 marzo 1987, n. 120.

[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[13] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 ter del D.L. 30 giugno 1989, n. 245.

[19] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[24] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla legge di conversione, già modificato dall' art. 17 della L. 11 marzo 1988, n. 67, dall' art. 1 della L. 10 febbraio 1989, n. 48 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[27] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[28] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall' art. 21 della L. 10 febbraio 1989, n. 48 e dall'art. 3 del D.L. 30 giugno 1989, n. 245 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[29] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[30] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[31] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[32] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[33] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[34] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[36] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[37] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[38] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[39] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[40] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[41] Comma già modificato dall' art. 18 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 e così ulteriormente modificato dall' art. 8 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

[42] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[43] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[44] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[45] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[46] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[47] Comma così modificato dall'art. 7 bis del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.

[48] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[49] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[50] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.