§ 17.2.84 – L. 7 marzo 1981, n. 64.
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:07/03/1981
Numero:64


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per [...]
Art. 2.      Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 [...]
Art. 3.      Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a [...]
Art. 4.      Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri [...]
Art. 5.      Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      L'anticipazione prevista dall'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50% ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la [...]
Art. 9.      I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono [...]
Art. 10.      I contributi di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi [...]
Art. 11.      Il terzo comma dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato
Art. 12.      L'art. 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il secondo comma dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal [...]
Art. 14.      Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno [...]
Art. 15.      L'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, [...]
Art. 17.      Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, [...]
Art. 18.      La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio [...]
Art. 19. 
Art. 20.      In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da [...]
Art. 21.      Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti
Art. 22.      Il secondo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato
Art. 23.      Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e la necessità della [...]
Art. 24.      Il termine di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse [...]
Art. 25.      Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1979, n. 464, dopo l'art. 4-quinquies è aggiunto il seguente articolo
Art. 26.      Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, può essere [...]
Art. 27.      A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178
Art. 28.      L'art. 8-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente
Art. 29.      All'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178, dopo le parole: "da ricostruire" sono soppresse le altre: "nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore [...]
Art. 30.      Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo è stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello [...]
Art. 31.      Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, [...]
Art. 32.      Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente art. 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con [...]
Art. 33.      Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta [...]
Art. 34.      Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono [...]
Art. 35.      Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con [...]
Art. 36.      A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione [...]
Art. 37.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...]


§ 17.2.84 – L. 7 marzo 1981, n. 64.

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(G.U. 16 marzo 1981, n. 74).

 

     Art. 1.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è elevata di lire 28 miliardi.

     Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché per gli interventi necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.

     Per l'esecuzione delle opere indicate nell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.

     La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

     La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi.

 

          Art. 2.

     Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

     La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.

     Al secondo comma dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole "la spesa ammissibile non potrà superare quella determinata", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa sarà quella determinata".

     L'utilizzazione del contributo può avvenire anche in comune diverso da quello nel quale è stato accertato il danno, purché compreso tra i comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purché il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.

     Il secondo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

     Nei medesimi comuni sarà altresì utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori nonché per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

     La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.

     La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983.

     Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.

     Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verrà autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

     A richiesta dei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovrà assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.

 

          Art. 6. [1]

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8.

     L'anticipazione prevista dall'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50% ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

 

          Art. 9.

     I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono corrisposti, entro i limiti dell'importo massimo ammesso a contributo, anche per le spese di progettazione e direzione dei lavori.

 

          Art. 10.

     I contributi di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché i lavori medesimi rispondano alle prescrizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici siano ancora accertabili.

 

          Art. 11.

     Il terzo comma dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

 

          Art. 12.

     L'art. 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

     "Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:

     a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;

     b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;

     c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;

     d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.

     Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178".

 

          Art. 13.

     Il secondo comma dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante".

 

          Art. 14.

     Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

     Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, si limiterà alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.

     La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.

 

          Art. 15.

     L'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

     "Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente art. 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

     Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

     Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

     Sino alla data di tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

     La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato".

 

          Art. 16.

     Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

     La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.

     Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

 

          Art. 17.

     Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983 [3].

     Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

     Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

 

          Art. 18.

     La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

     L'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

     Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10% per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8% per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7% per opere di importo superiore.

     Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.

 

          Art. 19. [4]

     Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

     L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.

     Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.

     Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorché non inquadrato nella carriera direttiva.

     Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 20.

     In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sarà pari all'indennità di espropriazione a suo tempo corrisposta.

     La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire [5].

     Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio [6].

 

          Art. 21.

     Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il residuo 10% viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

     Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1".

 

          Art. 22.

     Il secondo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato:

     "Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore".

 

          Art. 23.

     Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

 

          Art. 24.

     Il termine di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa, già prorogato con l'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985 [7].

     L'esenzione di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Il termine di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 25.

     Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1979, n. 464, dopo l'art. 4-quinquies è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 4-sexies. In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.

     E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purché sita nell'ambito del comune.

     E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato".

 

          Art. 26.

     Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, può essere utilizzato per altre finalità, purché non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.

 

          Art. 27.

     A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 .

     All'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

     Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato, di volta in volta, dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande di contributo, mediante mandati nominativi. A tal fine, il capo dell'Ispettorato generale accrediterà ai sindaci le somme occorrenti.

     Per i fondi già accreditati all'Ispettorato generale, sui quali siano già stati assunti impegni, continuerà ad applicarsi, sino al loro esaurimento, la normativa in vigore anteriormente alla presente legge.

     Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968 il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

 

          Art. 28.

     L'art. 8-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8-bis. Nei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983".

 

          Art. 29.

     All'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178, dopo le parole: "da ricostruire" sono soppresse le altre: "nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o formati i piani particolareggiati,".

 

          Art. 30.

     Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo è stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1982, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dal terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 31.

     Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.

     Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, sempreché il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni [8].

     Nel caso in cui i proprietari, già ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.

     Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato [9].

     I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate [10].

     I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari [11].

 

          Art. 32.

     Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente art. 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonché i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

     Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

     In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie.

 

          Art. 33.

     Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari ripristinate.

     Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.

     La cessione in proprietà, qualora vi siano più istanze, ha luogo, sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo pari al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese per l'acquisizione dell'immobile e dalle spese generali in ragione del 6% del costo predetto.

     Il Ministro dei lavori pubblici disciplinerà con proprio decreto le modalità di pagamento del prezzo dal quale è in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.

     Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

 

          Art. 34.

     Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

          Art. 35.

     Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con i sindaci della Valle del Belice per procedere ad una verifica sullo stato della ricostruzione e dell'attività dello stesso Ispettorato per le zone terremotate.

 

          Art. 36.

     A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

          Art. 37.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 bis del D.L. 24 giugno 1978, n. 299 e nuovamente abrogato dall'art. 13 bis del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 bis del D.L. 24 giugno 1978, n. 299 e nuovamente abrogato dall'art. 13 bis del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791; al 31 dicembre 1989 dall'art. 11 della L. 10 febbraio 1989, n. 48; al 31 dicembre 1990 dall'art. 13 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[4] I contratti di cui al presente articolo possono essere prorogati, per effetto dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, al 31 dicembre 1987.

[5] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[6] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 5 marzo 1982, n. 60.

[9] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[10] Comma aggiunto dall'art. 18 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[11] Comma aggiunto dall'art. 18 della L. 13 agosto 1984, n. 462.