§ 38.4.41 - L. 31 maggio 1990, n. 128.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:31/05/1990
Numero:128


Sommario
Art. 1.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione [...]
Art. 2.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1992
Art. 3.      1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. [...]
Art. 4.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'art. 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione [...]
Art. 5.      1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'art. [...]
Art. 6.      1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. [...]
Art. 7.      1. Il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato
Art. 8.      1. Il termine previsto, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, [...]
Art. 9.      1. All'art. 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: "Fino alla data del 31 dicembre [...]
Art. 10.      1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato [...]
Art. 11.      1. I termini di cui all'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono [...]
Art. 12.      1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e [...]
Art. 13.      1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui [...]
Art. 14.      1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è [...]
Art. 15.      1. All'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: "per un periodo non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non [...]
Art. 16.      1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento [...]
Art. 17.      1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorchè scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto [...]
Art. 18.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio [...]
Art. 19.      1. L'art. 3 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 20.      1. L'art. 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 21.      1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da [...]
Art. 22.      1. L'art. 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 23.      1. Il termine di cui all'art. 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del [...]
Art. 24.      1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante [...]
Art. 25.      1. E' differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, prorogato da ultimo al 30 settembre [...]
Art. 26.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1990
Art. 27.      1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall'art. 3 della legge 18 giugno 1984, n. 370, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del [...]
Art. 28.      1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1990
Art. 29.      1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990


§ 38.4.41 - L. 31 maggio 1990, n. 128.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 4 giugno 1990, n. 128).

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

 

     Art. 1.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

          Art. 2.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 [1] il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalità di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'art. 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.

     2. Fino al 31 dicembre 1992 [2] le modalità di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.

     3. Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, già differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è definitivamente prorogato al 30 giugno 1990.

 

          Art. 4.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'art. 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'art. 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

          Art. 5.

     1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso art. 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'art. 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990 [3] . Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

     2. Al personale convenzionato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'art. 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è prorogato al 31 marzo 1990.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI OPERE PUBBLICHE

 

          Art. 7.

     1. Il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato.

 

          Art. 8.

     1. Il termine previsto, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è fissato al 31 dicembre 1990 [4] .

 

          Art. 9.

     1. All'art. 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: "Fino alla data del 31 dicembre 1983".

     2. Il sesto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

          Art. 10.

     1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato dall'ultimo periodo del primo comma dello stesso art. 46 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, è in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 11.

     1. I termini di cui all'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 12.

     1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

          Art. 13.

     1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dall'art. 11, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

     2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

 

          Art. 14.

     1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 15.

     1. All'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: "per un periodo non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a quattro anni".

 

          Art. 16.

     1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 [5] .

 

          Art. 17.

     1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorchè scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, e dall'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1987, n. 478, sono prorogati al 31 dicembre 1990 [6] limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

 

          Art. 18.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio antincendi sarà definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori.

 

          Art. 19.

     1. L'art. 3 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 15 gennaio 1991".

 

          Art. 20.

     1. L'art. 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

     2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

     3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli".

 

          Art. 21.

     1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

 

          Art. 22.

     1. L'art. 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.

     2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

 

Capo IV

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 23.

     1. Il termine di cui all'art. 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1990.

     2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 24.100.000.000, è posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

 

          Art. 24.

     1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'art. 6-quater del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, è prorogato al 31 marzo 1991.

 

          Art. 25.

     1. E' differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, prorogato da ultimo al 30 settembre 1989 dall'art. 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, riguardante il completamento del trasferimento del servizio meteorologico dal Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

 

          Art. 26.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 [7] il termine del 31 dicembre 1989 indicato all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 27.

     1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall'art. 3 della legge 18 giugno 1984, n. 370, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, è prorogato al 31 dicembre 1990 [8] .

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 28.

     1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1990.

     2. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987 [9] .

 

          Art. 29.

     1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Termine differito, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 15 della L. 17 maggio 1999, n. 144, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[2]  Termine differito, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 15 della L. 17 maggio 1999, n. 144, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[3]  Per un differimento del termine del 30 giugno 1990 vedi l'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n.244, convertito dalla L. 8 agosto 1995. n.341.

[4]  Termine differito al 31 dicembre 1991 dall' art. 3 della L. 20 maggio 1991, n. 158.

[5]  Termine prorogato al 31 dicembre 1999, con effetto dal 20 aprile 1995, dall' art. 2 del D.L. 21 aprile 1995, n. 117.

[6]  Termine prorogato al 31 dicembre 1991 dall' art. 5 della L. 20 maggio 1991, n. 158.

[7]  Termine differito al 31 dicembre1991 dall' art. 12 della L. 20 maggio 1991, n. 158.

[8]  Termine differito al 31 dicembre 1991 dall' art. 13 della L. 20 maggio 1991, n. 158.

[9]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 1996, n. 117, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".