§ 60.2.17 - D.L. 25 settembre 1987, n. 393 .
Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:25/09/1987
Numero:393


Sommario
Art. 1.      1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987
Art. 2.  [3]
Art. 3.      1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto [...]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 60.2.17 - D.L. 25 settembre 1987, n. 393 [1] .

Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata [2]

(G.U. 26 settembre 1987, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma.

 

          Art. 2. [3]

     1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nè il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Sono fatti salvi i diversi accordi già intervenuti.

 

          Art. 3.

     1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 25 novembre 1987, n. 478.

[2]  Titolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 1° aprile 1992, n. 149, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo.

[4]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.