§ 3.2.11 – L. 18 luglio 1980, n. 406.
Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:18/07/1980
Numero:406


Sommario
Articolo 1. 
Articolo 2.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto [...]
Art. 1.      Le "aree a rischio speciale" facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere [...]
Art. 2.      Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero
Art. 3.      I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni [...]
Art. 4.      Dovrà essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo [...]
Art. 5.      Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o [...]
Art. 6.      Dovranno essere installate, su prescrizione dei comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministro dell'interno [...]
Art. 7.      Dovrà essere imposto il divieto di impiegare - nelle camere destinate agli utenti - fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe [...]
Art. 8.      Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività [...]
Art. 9.      In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico [...]
Art. 10.      Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso [...]
Art. 11.      Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli [...]


§ 3.2.11 – L. 18 luglio 1980, n. 406.

Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

(G.U. 6 agosto 1980, n. 214).

 

     Articolo 1. [1]

 

          Articolo 2.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, all'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

     Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'art. 1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.

 

 

Allegato A

 

          Art. 1.

     Le "aree a rischio speciale" facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 2.

     Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.

 

          Art. 3.

     I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di sicurezza impartite dalle commissioni provinciali di vigilanza.

 

          Art. 4.

     Dovrà essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo avviso e rendere possibili le operazioni di esodo. Il sistema di allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività alberghiera. Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere.

 

          Art. 5.

     Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività alberghiera.

 

          Art. 6.

     Dovranno essere installate, su prescrizione dei comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Dovrà essere imposto il divieto di impiegare - nelle camere destinate agli utenti - fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.

 

          Art. 8.

     Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.

 

          Art. 9.

     In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna standard, dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio.

 

          Art. 10.

     Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente incaricato.

 

          Art. 11.

     Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 7 dicembre 1984, n. 818.