§ 98.1.28125 - D.L. 30 giugno 1989, n. 245 .
Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative


Settore:Normativa nazionale
Data:30/06/1989
Numero:245


Sommario
Art. 1.      1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle [...]
Art. 2.      1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre [...]
Art. 3.      1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente l'approvazione del piano [...]
Art. 4.      1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei [...]
Art. 5.      1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 5 bis.  [11]
Art. 5 ter.  [12]
Art. 6.      1. Il termine previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni
Art. 6 bis.  [13]
Art. 6 ter.  [14]
Art. 6 quater.  [15]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28125 - D.L. 30 giugno 1989, n. 245 [1] .

Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative

(G.U. 1 luglio 1989, n. 152)

 

     Art. 1.

     1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'art. 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

 

          Art. 2.

     1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989 [2] .

     2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989 [3] .

     3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni in materia di accertamenti dei redditi dei fabbricati.

     4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'art. 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli è differito al 31 dicembre 1989 [4] .

     2. Il termine previsto dall'art. 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989 [5] .

 

          Art. 4.

     1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.

     2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dell'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989.

 

          Art. 5.

     1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono differiti al 1° dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1989 dai Ministri dell'ambiente e dell'industria [6] .

     2. E' consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1989, n. 169 [7] .

     2-bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differita per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8] .

     2-ter. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, può prevedere un rapporto proporzionale tra la dimensione del sacchetto di plastica e la dimensione delle indicazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 9-sexies [9] .

     2-quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per i sacchetti di plastica destinati ai negozi di regali, gioielli, profumi, calzature e abbigliamento, e che siano dotati di manico in corda o di manico applicato di plastica rigida, possono essere soddisfatti anche con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque inferiore a 50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto [10] .

 

          Art. 5 bis. [11]

     1. L'imposta istituita dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è applicabile dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'ambiente, definisce le modalità applicative dell'imposta stessa. Le somme eventualmente corrisposte non sono ripetibili.

 

          Art. 5 ter. [12]

     1. L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo non è dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, intervenuta nel periodo 1° febbraio-20 marzo 1989.

     2. Il produttore è comunque tenuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli interessi di cui al decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

 

          Art. 6.

     1. Il termine previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni.

     2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.

 

          Art. 6 bis. [13]

     1. I termini per la presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè il termine previsto dal comma 2 dell'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sono regolati secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.

 

          Art. 6 ter. [14]

     1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.

     2. Il termine di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è fissato alla medesima data del 30 giugno 1990.

     3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

     4. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

 

          Art. 6 quater. [15]

     1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è prorogato di un anno.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 288.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall' art. 3 della L. 27 dicembre 1989, n. 407.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall' art. 3 della L. 27 dicembre 1989, n. 407.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1990 dall' art. 3 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[12]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[13]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[14]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[15]  Articolo inserito dalla legge di conversione.