§ 95.8.4c - Legge 24 luglio 1978, n. 388.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:24/07/1978
Numero:388


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti con le seguenti modificazioni


§ 95.8.4c - Legge 24 luglio 1978, n. 388.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti.

(G.U. 26 luglio 1978, n. 207)

 

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

     "Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'articolo 10, il seguente articolo 10-bis:

 

Articolo

Indicazione degli atti

Imposte

Modo di

Nota

della

soggetti ad imposta

dovute

pagamento

 

tariffa

 

Fisse

Proporzionali

 

 

10-bis

Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi. Per ogni mille lire o frazione di mille lire......................................

 

0,1

Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9.

Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate da banche accettanti, o da loro collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'articolo 9, lettera a). Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti.

 

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - Le marche per cambiali di cui agli articoli 9,10,11,12,15 e 47 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali".

     All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo";

     al terzo comma, dopo le parole: "le disposizioni dei commi precedenti", sono aggiunte le seguenti: "e quelle dei successivi articoli 6 e 7 del presente decreto";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al processo del lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

     A decorrere dal 1° ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.

     L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché a quelle dell'articolo 1 della tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di L. 15.000.

     Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreché non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili".

     All'articolo 8, primo comma, le parole: "L'aumento si applica anche all'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312", sono sostituite dalle seguenti: "L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del n. 125 della predetta tariffa".

     All'articolo 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 cc sono aumentate del 30 per cento";

     al terzo comma, le parole: "dei nuovi" sono sostituite con la seguente: "degli";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa".

     L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

     "A partire dal 1° luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori".

     All'articolo 11, primo comma, primo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "sempreché ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Nel quarto comma dell'articolo 1 e nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificati dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, le parole: "lire duecentocinquantamila", sono sostituite con le seguenti: "lire centomila"".

     Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 13-bis. - Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria".

     Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni del comma precedente:

     a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata tabella B, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria dell'impresa. La detrazione è ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta tabella;

     b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

     c) per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere precedenti è ammessa soltanto se l'attività commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, è gestita con contabilità separata"".

     "Art. 13-ter. - Il numero 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "n. 16 - autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc".

     Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc e quelli con motore diesel fino a 2500 cc l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento"".

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     "Art. 14-bis. - I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, a 50 litri e a 5.000 litri.

     I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".

     All'articolo 15, primo comma, n. 1, ultimo periodo, la parola: "debito", è sostituita con la seguente: "credito".

     All'articolo 17, secondo comma, le parole: "30 ottobre 1977", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 1977".

     L'articolo 18 è sostituito col seguente:

     "Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio, stabilito per il periodo d'imposta 1978 in lire 280 per ogni franco svizzero.

     Per i periodi d'imposta successivi al 1978 il tasso di cambio è determinato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 marzo moltiplicando il tasso di cambio indicato nel comma precedente per il rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia nell'anno precedente e lo stesso indice in Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 e arrotondando il prodotto alle dieci lire inferiori.

     Per i redditi di cui al primo comma il debito d'imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui ai precedenti commi; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire.

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.

     L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.