§ 95.18.17 - D.L. 18 marzo 1976, n. 46.
Misure urgenti in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:18/03/1976
Numero:46


Sommario
Art. 1.      E' istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.
Art. 2.      I soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi di prodotto erogati [...]
Art. 3.      Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base degli accertamenti di cui al successivo art. 8, alla [...]
Art. 4.      I soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato immesso in consumo il [...]
Art. 5.      Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del sei per cento.
Art. 6.      Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la [...]
Art. 7.  [4]
Art. 8.  [5]
Art. 9.  [6]
Art. 10.      Le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 11.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...]
Art. 12.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente art. 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o [...]
Art. 13.      Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 12 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che [...]
Art. 14.      L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da L. 90.000 a L. 120.000 per [...]
Art. 15.      Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di [...]
Art. 16.      Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, è dovuto un diritto erariale nella misura di [...]
Art. 17.      E' stabilito in L. 40.000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in L. 12.000 il diritto erariale per l'alcole [...]
Art. 18.      All'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'art. 14 del [...]
Art. 19.      Sulle deficienze in alcole anidro riscontrato nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino le percentuali di cali [...]
Art. 20.  [11]
Art. 21.      L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 400 a L. 600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 [...]
Art. 22.      Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 21 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata [...]
Art. 23.      L'imposta di fabbricazione da restituire, per esportazioni di birra effettuate dai fabbricanti, sarà, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portata a discarico dell'imposta dovuta [...]
Art. 24.      Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del [...]
Art. 25.      Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in [...]
Art. 26.  [13]
Art. 27.      I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 22, 24 e 25 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione [...]
Art. 28.      Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui agli articoli 22 e 26 o di presentazione di denuncia inesatta si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta o [...]
Art. 29.  [14]
Art. 30.      Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di [...]
Art. 31.      Sono elevate a L. 5.000 ciascuna le imposte di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.
Art. 32.      La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si applica anche alle imposte ipotecarie di cui al decreto del [...]
Art. 33.      La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125), lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è [...]
Art. 34.      E' elevata dal quindici al sedici per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto [...]
Art. 35.  [23]
Art. 36.      (Omissis)


§ 95.18.17 - D.L. 18 marzo 1976, n. 46. [1]

Misure urgenti in materia tributaria.

(G.U. 18 marzo 1976, n. 73)

 

Titolo I

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

 

     Art. 1.

     E' istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.

     L'imposta è stabilita nella misura di L. 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed è dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2% [2] .

     Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

 

          Art. 2.

     I soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi di prodotto erogati in ciascun mese per uso di autotrazione. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce.

     Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta.

     L'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

     I soggetti indicati al primo comma devono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli elementi di individuazione degli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, e la descrizione degli apparecchi di misura del gas destinato all'autotrazione.

 

          Art. 3.

     Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base degli accertamenti di cui al successivo art. 8, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.

     L'imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro otto giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento.

 

          Art. 4.

     I soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato immesso in consumo il maggior quantitativo di prodotto soggetto a imposta.

     Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata in misura pari all'ammontare dell'imposta per i quantitativi di prodotti presumibilmente immessi in consumo in un mese. La cauzione deve essere prestata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     I soggetti che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti di notoria solvibilità. L'esenzione può essere revocata in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

 

          Art. 5.

     Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del sei per cento.

     L'indennità è ridotta al due per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

     Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

          Art. 6.

     Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

     Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, è superiore a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

     In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 [3].

     La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione.

 

          Art. 7. [4]

     L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

     La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

     Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'art. 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

     Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.

 

          Art. 8. [5]

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dai precedenti articoli l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi in cui i soggetti indicati nell'art. 1, secondo comma, esercitano la loro attività sia nei punti di vendita, di apporre bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi ivi esistenti e di prescrivere a spese dei soggetti medesimi e dei titolari dei punti di vendita, apparecchi di misura e di riscontro nonché di imporre la tenuta di apposite scritture contabili.

 

          Art. 9. [6]

     L'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti articoli e alle relative norme di attuazione è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

 

          Art. 10.

     Le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 11.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 23.070 a L. 29.136 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.307 a lire 2.913,60 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 18.217 a L. 24.064 per quintale.

 

          Art. 12.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente art. 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono da chiunque posseduti, in quantità superiore a venti quintali.

     All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate allegando copia della quietanza di tesoreria alla predetta denuncia.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti versata una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

 

          Art. 13.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 12 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 12 [7] .

 

          Art. 14.

     L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da L. 90.000 a L. 120.000 per ettanidro alla temperatura 15°,56 del termometro centesimale [8].

     Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

 

          Art. 15.

     Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

     Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite del misuratore meccanico saggiatore.

 

          Art. 16.

     Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, è dovuto un diritto erariale nella misura di L 90.000 per ettanidro [9] .

     Il diritto erariale è stabilito:

     nella misura di L. 40.000 per ettanidro per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcooliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonché dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;

     nella misura di L 36.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo;

     nella misura di L. 37.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui;

     nella misura di L. 6.000 per ettanidro per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta [10].

     I diritti erariali nella misura indicata nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'amministrazione finanziaria.

 

          Art. 17.

     E' stabilito in L. 40.000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in L. 12.000 il diritto erariale per l'alcole proveniente dalle carrube e dai fichi.

 

          Art. 18.

     All'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'art. 14 del presente decreto.

 

          Art. 19.

     Sulle deficienze in alcole anidro riscontrato nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino le percentuali di cali riconosciuti dalle norme doganali per i prodotti alcoolici depositati nei magazzini doganali.

 

          Art. 20. [11]

     Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente art. 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati da Paesi delle Comunità europee provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.

     Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro.

 

          Art. 21.

     L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 400 a L. 600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

     La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

     Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

     Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

 

          Art. 22.

     Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 21 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

     A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

     Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

     a) 10% per il mosto di birra in corso di accertamento;

     b) 9,50% per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

     c) 7,50% sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

     d) 5,70% per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

     e) 4,50% sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

     f) 1,70% sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

 

          Art. 23.

     L'imposta di fabbricazione da restituire, per esportazioni di birra effettuate dai fabbricanti, sarà, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portata a discarico dell'imposta dovuta da ciascun fabbricante in base alla dichiarazione di lavoro di cui all'art. 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

 

          Art. 24.

     Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonché sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta, in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

     Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti si applicano altresì sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi.

     L'aumento dei tributi stabiliti dall'art. 14 si applica agli alcoli, estratti alcoolici, liquori, acqueviti e profumerie alcooliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore a 500 litri idrati [12] .

 

          Art. 25.

     Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

     La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

 

          Art. 26. [13]

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25, le ditte interessate devono fare denuncia della quantità di alcoli detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competenti entro sessanta giorni dalla data stessa.

 

          Art. 27.

     I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 22, 24 e 25 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

 

          Art. 28.

     Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui agli articoli 22 e 26 o di presentazione di denuncia inesatta si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta o della maggiore imposta dovuta.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dagli stessi articoli 22 e 26.

 

Titolo II

TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI

 

          Art. 29. [14]

     Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     tabella A, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:

     n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);

     n. 61) acqua, acque minerali;

     tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:

     n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019);

     tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:

     n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

     tabella B:

     al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione";

     i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:

     n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

     n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;

     n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

 

          Art. 30.

     Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc e quelli con motore diesel fino a 2500 cc l'aliquota della imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento [15] .

     (Omissis) [16]

     Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dei dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento [17] .

     Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90% [18] .

     L'aliquota del 6% dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento [19] .

     Il limite di L. 2.500 di cui all'art. 74, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato a lire 3.000 [20] .

     All'art. 74 del decreto indicato nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:

     "Per gli spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio".

 

          Art. 31.

     Sono elevate a L. 5.000 ciascuna le imposte di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

     Le imposte fisse di registro di cui all'art. 7 della tariffa allegato A, parte I, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate di L. 5.000 ciascuna.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

     All'art. 2 della tariffa allegato A, parte II, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 2.000" sono sostituite con le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000".

 

          Art. 32.

     La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si applica anche alle imposte ipotecarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.

     Agli articoli 13 e 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, le parole: "col minimo di L. 2.000" sono soppresse.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle successioni apertesi dopo tale data.

 

          Art. 33.

     La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125), lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aumentata del cinquanta per cento.

     Le tasse sulle concessioni governative previste dai numeri 53), 54), 55) e 56) della stessa tariffa e successive integrazioni e modifiche sono aumentate del trenta per cento.

     Il nuovo importo di tassa determinato ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, deve essere arrotondato alle lire mille superiori, quando presenta una frazione inferiore.

     Nei casi di rateizzazione del canone di abbonamento alle diffusioni televisive, gli ammontari della tassa di concessione governativa indicati nel terzo comma delle note a margine al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e L. 800 per rata trimestrale [21] .

     Per i provvedimenti amministrativi previsti dalla tariffa anzidetta nei numeri indicati nei commi precedenti, soggetti a tasse di rilascio di rinnovo o annuali, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state corrisposte o siano dovute le predette tasse, devono essere versati tanti dodicesimi della differenza tra la tassa corrisposta o dovuta e quella prevista dal presente provvedimento quanti sono i mesi interi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

     L'importo dell'integrazione di cui al precedente comma deve essere arrotondato alle mille lire superiori, quando presenta una frazione inferiore.

     L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977 [22] .

     Per il mancato pagamento nel termine stabilito dell'integrazione dovuta ai sensi dei precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

 

Titolo III

MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RITENUTE SUGLI INTERESSI

 

          Art. 34.

     E' elevata dal quindici al sedici per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 35. [23]

     Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3 bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

     Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno ed il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente [24] .

     Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto [25] .

     In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni [26] .

 

          Art. 36.

     (Omissis) [27]

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 10 maggio 1976, n. 249. Per una abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'art. 68 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Per un aumento degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 16 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693.

[9]  Per un aumento degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L. 18 agosto 1978, n. 506.

[10]  Per un aumento degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L. 18 agosto 1978, n. 506.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[15]  Comma già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 ter del D.L. 26 maggio 1978, n. 216.

[16]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 4 marzo 1977, n. 58.

[17]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[19]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[20]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[21]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[22]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[23]  Articolo modificato dall'art. 11 della L. 12 novembre 1976, n. 751, già sostituito dall'art. 2 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

[24]  Comma sostituito dall'art. 5 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

[25]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

[26]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

[27]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 9 dicembre 1977, n. 893.