§ 95.1.59 - D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 .
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:30/12/1981
Numero:792


Sommario
Art. 1.      Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, agli artt. 3, secondo comma e 8, [...]
Art. 2.      Nel primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il n. 3-bis è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'art. 2, del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.1.59 - D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 [1] .

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358)

 

 

     Art. 1.

     Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, agli artt. 3, secondo comma e 8, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 2.

     Nel primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il n. 3-bis è sostituito dal seguente:

     "3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);".

     La disposizione del presente articolo si applica a partire dai versamenti che devono essere eseguiti relativamente alle ritenute sui redditi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981. Per il primo versamento da effettuare entro il termine stabilito dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento stesso non sia inferiore al 95 per cento di quello dovuto e si provveda al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine.

 

          Art. 3.

     L'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'art. 2, del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito dal seguente:

     "Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

     Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno e il 31 ottobre.".

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 febbraio 1982, n. 55.

[2]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.