§ 95.1.43 - Legge 12 novembre 1976, n. 751.
Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:12/11/1976
Numero:751


Sommario
Art. 1.      Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie [...]
Art. 2.      Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'art. 1 è di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la [...]
Art. 3.      Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito [...]
Art. 4.      Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare era comprensivo di [...]
Art. 5.      Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'art. 4 è stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...]
Art. 6.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito [...]
Art. 7.      L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli artt. 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati, in deroga [...]
Art. 8.      Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata in applicazione della presente legge, risultante dalla cartella [...]
Art. 9.      L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni effettuate in applicazione della presente legge è comunicato agli interessati [...]
Art. 10.      Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse [...]
Art. 11.      L'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è modificato come segue
Art. 12.      I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli artt. 27, 30, 31 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al [...]
Art. 13.      Nel secondo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le parole «e successive modificazioni» sono aggiunte le parole: «nonché ad una delle casse [...]
Art. 14.      Le disposizioni degli artt. 12 e 13 hanno effetto dal 1° gennaio 1977


§ 95.1.43 - Legge 12 novembre 1976, n. 751.

Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.

(G.U. 15 novembre 1976, n. 304)

 

 

     Art. 1.

     Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi può chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo art. 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorché la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.

     I redditi dei figli minori, ancorché conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

     Gli oneri previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonché quelli previsti dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

     Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la metà quelle di cui al n. 3 dell'art. 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.

     Le somme già pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.

     All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384 [1] .

 

          Art. 2.

     Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'art. 1 è di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie.

     Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:

     a) l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori;

     b) l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori;

     c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'art. 1;

     d) le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1;

     e) gli altri elementi, dati e notizie di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativi al dichiarante ed ai figli minori;

     f) le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante.

     Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione può indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

 

          Art. 3.

     Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su quello della moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed è riscossa nei confronti del marito ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva si operano le detrazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quella prevista nel quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso già previsto nel secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

     La dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo quanto previsto nello stesso comma nei riguardi della moglie.

     Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1 [2] .

 

          Art. 4.

     Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare era comprensivo di redditi della moglie del contribuente e la relativa imposta non era stata interamente pagata, ciascuno dei coniugi può chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata separatamente presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo art. 5 e nel termine ivi stabilito, all'ufficio delle imposte al quale è stata o doveva essere presentata la dichiarazione unica. La richiesta può essere fatta anche nei casi in cui, pur essendo stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

     A seguito della richiesta di cui al precedente comma l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo imponibile di ciascun coniuge determinato in base alle norme vigenti per l'anno di competenza, ma senza deduzione della quota esente per la moglie a carico e con deduzione in parti uguali delle quote esenti per altre persone a carico. I giudizi pendenti sono dichiarati estinti se riguardano soltanto redditi e oneri della moglie; se riguardano anche redditi e oneri del marito proseguono ai soli fini della decisione delle relative questioni e l'imposta dovuta dal marito, al netto delle somme già pagate e documentate ai sensi del terzo comma del successivo art. 5, è riliquidata dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento. Se la richiesta è fatta soltanto dal marito, l'ufficio provvede all'accertamento del reddito complessivo della moglie notificandole apposito avviso, senza applicazione di penalità.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reddito complessivo netto è stato determinato sinteticamente ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato né quando è stato definito ai sensi del D.L. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

 

          Art. 5.

     Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'art. 4 è stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e in trenta giorni per la moglie.

     Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati a pena di nullità e nel seguente ordine:

     a) le generalità e l'indirizzo del dichiarante e le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge;

     b) l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonché dei redditi altrui dei quali egli aveva la libera disponibilità o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti;

     c) l'ammontare dei singoli oneri detraibili sostenuti dal dichiarante;

     d) la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico;

     e) il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato con i criteri di cui all'art. 4.

     Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia la moglie può indicare i redditi netti e gli oneri detraibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

     Ai fini dello scomputo delle somme già pagate, il marito deve indicarne l'ammontare, allegando alla dichiarazione le quietanze esattoriali in originale o in copia fotostatica.

     Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali è richiesta l'applicazione separata dell'imposta.

 

          Art. 6.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 o all'imposta complementare devono essere effettuati separatamente nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa imposta secondo i criteri rispettivamente indicati nell'art. 1 e nell'art. 4, secondo comma.

     Nei casi previsti nel precedente comma l'imposta pagata in applicazione dell'art. 3 è imputata a ciascun coniuge nella misura corrispondente ai rispettivi redditi complessivi netti determinati in conformità delle disposizioni medesime, diminuita delle detrazioni ad ognuno spettanti, computandosi per metà quelle per persone a carico e quelle relative ai redditi dei figli minori conviventi. L'imposta complementare pagata per il periodo d'imposta di competenza è imputata al marito.

     La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 è considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti nell'art. 1. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare è valida a tutti gli effetti e la imposta è applicata con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 4, salvo che il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento nei confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni, può essere presentata la richiesta di cui allo stesso art. 4.

     Alle dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente legge si applicano, per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli accertamenti in rettifica e le sanzioni, le norme relative alla dichiarazione unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto stabilito nel successivo art. 7.

 

          Art. 7.

     L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli artt. 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati, in deroga all'art. 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, alla intendenza di finanza entro il 31 gennaio 1977 ed è riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

     Ai fini dell'imposta complementare l'accertamento del reddito complessivo della moglie previsto nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 4 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Per le rettifiche resta fermo, anche nei confronti dei coniugi che hanno fatto la richiesta di cui allo stesso art. 4, il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 .

     L'imposta complementare liquidata ai sensi dell'art. 4 è iscritta in ruoli straordinari e riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

     L'iscrizione nei ruoli delle partite dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 1974, che deve essere riliquidata ai sensi degli artt. 1 e 3, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La sospensione dell'iscrizione dell'imposta complementare prevista dal D.L. 9 luglio 1976, n. 470, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 569, è prorogata al 28 febbraio 1977.

     All'annullamento delle partite d'imposta che devono essere riliquidate in applicazione della presente legge provvede l'intendenza di finanza che ha reso esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le partite stesse. L'annullamento delle partite relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene effettuato sulla base di elenchi forniti dal Consorzio nazionale degli esattori e vistati dal competente ufficio delle imposte; quello delle partite relative all'imposta complementare sulla base di elenchi forniti dai competenti uffici delle imposte.

 

          Art. 8.

     Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata in applicazione della presente legge, risultante dalla cartella esattoriale di cui al successivo art. 9, allegata in originale alla dichiarazione, è computato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1976 e rimborsato per l'eventuale eccedenza. Se la riquidazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 1 , il credito può essere fatto valere dal marito; se è stata effettuata ai sensi dell'art. 3 può essere fatto valere dal coniuge che ha allegato la cartella alla propria dichiarazione.

     In caso di riliquidazione dell'imposta complementare effettuata in applicazione della presente legge il marito ha diritto al rimborso della parte che eccede l'ammontare delle somme pagate in dipendenza di iscrizioni a ruolo a titolo definito.

     I rimborsi spettanti ai sensi dei precedenti commi devono essere richiesti con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui, ai sensi dell'art. 9, è stata notificata la cartella esattoriale.

 

          Art. 9.

     L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni effettuate in applicazione della presente legge è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Avverso la riliquidazione dell'imposta può essere presentato ricorso all'ufficio delle imposte dirette entro 30 giorni dalla data della notificazione della cartella di cui al comma precedente. Contro la decisione dell'ufficio delle imposte ovvero trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio delle imposte, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

 

          Art. 10.

     Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge non può essere proposta dall'altro coniuge, relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei casi previsti dall'art. 52, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

          Art. 11.

     L'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è modificato come segue:

     "Le aziende e istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, numero 3-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari a due terzi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

     Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre".

 

          Art. 12.

     I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli artt. 27, 30, 31 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio competente.

     L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

     Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli.

     All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'Ufficio competente, con un minimo di lire tremiladuecento e fino ad un massimo di lire centomila per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo [3].

     L'azienda di credito che non versa all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera b), l'imposta al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere a titolo penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati.

     Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite gli Uffici postali, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate con apposita convenzione.

     Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, può essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni previste per il personale della carriera di concetto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescrittte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'ammontare dell'imposta con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali eccedenze detraibili. La disposizioni di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro per le finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni.

 

          Art. 13.

     Nel secondo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le parole «e successive modificazioni» sono aggiunte le parole: «nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni».

     Nel quinto comma dello stesso articolo la parola «cinquecento» è sostituita dalla parola «mille».

     Con il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono altresì stabilite le modalità per la trasmissione all'amministrazione dei dati e dei documenti relativi ai pagamenti effettuati in tesoreria.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali secondo modalità determinate con il decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate da apposita convenzione.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni degli artt. 12 e 13 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1981, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1981, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 5 della L. 4 ottobre 1986, n. 657.