§ 12.6.b - Legge 4 agosto 1955, n. 707.
Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:04/08/1955
Numero:707


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti
Art. 3.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      L'art. 7 è sostituito dal seguente
Art. 5.      Dopo il primo comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente secondo comma
Art. 6.      Il terzo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 11 è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      All'art. 14 è aggiunto il seguente comma
Art. 10.      Il terzo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 16 è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 17 è così modificato
Art. 13.      L'art. 18 è così modificato
Art. 14.      L'art. 19 è sostituito dal seguente
Art. 15.      I primi tre commi dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti
Art. 16.      All'art. 28 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 17.      Nell'art. 29 sono soppresse le seguenti parole: "per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'art. 13", ed è sostituita la indicazione "art. 11, n. 2", con [...]
Art. 18.      All'art. 30 è aggiunto il seguente comma
Art. 19.      L'art. 49 è sostituito dal seguente
Art. 20.      Gli articoli 48 e 50 sono abrogati
Art. 21.      In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 possono continuare ad essere soci delle "Casse" anche le persone giuridiche e le società di fatto che già fossero tali alla [...]
Art. 22.      Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi [...]


§ 12.6.b - Legge 4 agosto 1955, n. 707.

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

(G.U. 19 agosto 1955, n. 190).

 

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:

     a) Cassa rurale di .......... (indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

     b) Cassa artigiana di ............. (indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

     c) Cassa rurale ed artigiana di .......... (indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

     Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.

     Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".

     Le "Casse" già costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti:

     "Possono assumere la qualità di soci delle "Casse" le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune oppure che vi operino con carattere di continuità come imprese agricole, nonchè le Cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le Cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti Enti cooperativi potrà essere socio di una sola "Cassa".

     I soci delle aziende che assumono la denominazione di "Cassa rurale" o di "Cassa artigiana" devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani".

 

          Art. 3.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

     "I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata.

     Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000 [1].

     Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a lire 2.000.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo [2].

     Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

     Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

     La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori nè ai dipendenti della società".

 

          Art. 4.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Il capitale delle "Casse" di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di società a garanzia illimitata; alle lire 500.000 nel caso di società a garanzia limitata".

 

          Art. 5.

     Dopo il primo comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente secondo comma:

     "Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco".

 

          Art. 6.

     Il terzo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale".

 

          Art. 7.

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Le "Casse", oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare all'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonchè due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.

     Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla società e tenuto a disposizione dei soci.

     Le "Casse" debbono inviare agli organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti".

 

          Art. 8.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designerà il presidente.

     I sindaci già nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".

 

          Art. 9.

     All'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

     "Esse possono anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori".

 

          Art. 10.

     Il terzo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa"".

     Allo stesso art. 15 è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Nelle "Casse" costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere, salvo delega autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve".

 

          Art. 11.

     L'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "Le Casse rurali a le Casse rurali ed artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.

     Le Casse predette possono essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991".

 

          Art. 12.

     L'art. 17 è così modificato:

     Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: "ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento".

     Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:

     "c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

     e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione".

     Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

     "f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benestare degli organi di vigilanza;

     g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società".

 

          Art. 13.

     L'art. 18 è così modificato:

     Sostituire la lettera b) con la seguente:

     "b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni".

     Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

     “f) assumere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, servizi di cassa e di tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;

     g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418".

 

          Art. 14.

     L'art. 19 è sostituito dal seguente:

     "I rapporti e le operazioni di cui all'art. 18, lettere d) ed e) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con Monti di credito su pegno di 1 categoria e, con l'autorizzazione degli organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.

     Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.

     I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso gli stessi Enti e con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo".

 

          Art. 15.

     I primi tre commi dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti:

     "Le "Casse" devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere eventualmente, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.

     La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

     Le "Casse" debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'art. 17, lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituite sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

     I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente".

 

          Art. 16.

     All'art. 28 sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

     E' autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente di cui al precedente comma, allo scopo di agevolare allo stesso Ente il conseguimento dei fini statutari. Tale contributo annuo sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".

 

          Art. 17.

     Nell'art. 29 sono soppresse le seguenti parole: "per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'art. 13", ed è sostituita la indicazione "art. 11, n. 2", con "art. 11, ultimo comma".

 

          Art. 18.

     All'art. 30 è aggiunto il seguente comma:

     "Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza".

 

          Art. 19.

     L'art. 49 è sostituito dal seguente:

     "Le "Casse" devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

     La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle "Casse" alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio".

 

          Art. 20.

     Gli articoli 48 e 50 sono abrogati.

 

          Art. 21.

     In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 possono continuare ad essere soci delle "Casse" anche le persone giuridiche e le società di fatto che già fossero tali alla data del 1° gennaio 1955.

 

          Art. 22.

     Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia.

 


[1] Capoverso così sostituito dall'art. 10 della L. 10 febbraio 1981, n. 23.

[2] Capoverso così sostituito dall'art. 10 della L. 10 febbraio 1981, n. 23.