§ 95.1.62 - Legge 4 ottobre 1986, n. 657.
Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:04/10/1986
Numero:657


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i [...]
Art. 2.      1. Nell'esercizio della delega di cui al precedente art. 1, saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, prevedendosi in particolare
Art. 3.      1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di [...]
Art. 4.      1. Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 1 della [...]
Art. 5.      1. Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.1.62 - Legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

(G.U. 15 ottobre 1986, n. 240)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonchè alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

     b) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

     c) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonchè di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

     d) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

     e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

     1) alle aziende e istituti di credito di cui all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

     2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

     3) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

     4) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

     f) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

     1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonchè le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

     2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

     3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

     4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonchè le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

     5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

     6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonchè di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

     7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera h):

     I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

     II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

     III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

     IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonchè del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

     V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

     g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

     h) [1].

     2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì, consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.

     3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.

     4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 2.

     1. Nell'esercizio della delega di cui al precedente art. 1, saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, prevedendosi in particolare:

     a) la definizione delle situazioni debitorie delle gestioni esattoriali nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del Tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;

     b) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni già affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facoltà dei concessionari di succedere nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonchè la sospensione per non oltre sei mesi dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;

     c) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonchè la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'art. 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.

     2. Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformità di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicità e funzionalità.

     3. Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare saranno previsti:

     a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonchè presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conseguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale esattoriale ausiliario o con mansioni impiegatizie assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purchè in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

     b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, semprechè nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;

     c) il riconoscimento, al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), di un'anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

     4. Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta [2].

 

          Art. 4.

     1. Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicità e funzionalità adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 50.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere, fermo restando che il numero complessivo delle concessioni su scala nazionale non potrà essere superiore a 300.

     2. In tale primo periodo, di durata non superiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui alla lettera e) dell'art. 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza.

 

          Art. 5.

     1. Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.

     2. Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 3, la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all'art. 1, lettera f), n. 7, punto I.

     3. La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1]  Lettera modificata dall'art. 4 della L. 10 agosto 1988, n. 357 e abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 gennaio 1988 dall'art. 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403.