§ 95.24.9 - Legge 14 agosto 1974, n. 346.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:14/08/1974
Numero:346


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui [...]
Art. 2.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie, entro il 30 aprile 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di [...]
Art. 3.      Gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui agli articoli 4 e5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della [...]


§ 95.24.9 - Legge 14 agosto 1974, n. 346.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione, di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

(G.U. 17 agosto 1974, n. 215)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1,

     nel terzo comma, il secondo capoverso è sostituito con il seguente:

     "1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800";

     nel terzo comma, terzo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera";

     nel terzo comma, quarto capoverso, sono soppresse le parole: "da emanarsi non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

     Dopo l'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 3 bis.

     L'art. 14 del regio decreto-legge 18 febbraio 1939, numero 334, convertito nellalegge 2 giugno 1939, n. 739, sostituito con l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

     "Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

     1) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 4 per cento;

     2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento.

     Gli abbuoni di cui al precedente comma sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

     Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati di imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

     1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

     a) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 2 per cento;

     b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

     2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento"".

     "Art. 3 ter.

     Le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, nonchè i relativi abbuoni d'imposta accordati nei limiti previsti dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono semestralmente comunicati ai compartimenti doganali per le revisioni e gli opportuni controlli. I risultati della revisione e dei controlli sono comunicati al Ministero delle finanze entro il primo mese del successivo semestre".

     "Art. 3 quater.

     L'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sostituito dall'art. 5 bis della legge 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'art. 1.

     Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

     Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".

     In sede di prima applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, quale modificato dal presente articolo, il Ministro per le finanze dovrà prevedere, nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate nel primo comma del precitato art. 2, che il nuovo livello del saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Le concessioni di maggiore dilazione dell'imposta di fabbricazione non possono essere accordate per un importo complessivo superiore all'ammontare globale delle dilazioni concesse alla data del 30 aprile 1974.

     Per ciascuna azienda la maggiore dilazione non può superare l'ammontare dell'imposta dilazionata a suo favore alla data predetta. Per le aziende che a tale data non fruivano del beneficio, la concessione può essere accordata per l'anno successivo a quello della domanda e l'ammontare della maggiore dilazione è determinato tenendo conto dell'imposta pagata per le estrazioni effettuate nel periodo agosto-ottobre dell'anno precedente a quello della concessione, ragguagliandola alle aliquote d'imposta vigenti alla data del 30 aprile 1974. Resta fermo, in ogni caso, l'importo complessivo di cui al comma precedente e, in relazione a tale massimale, sono proporzionalmente ridotti l'importo della dilazione fruito da ciascuna azienda al 30 aprile 1974 e quello spettante ai nuovi richiedenti sulla base dei criteri stabiliti nel presente comma".

     "Art. 3 quinquies.

     I primi due commi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

     "E' in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

     Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno.

     L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

     La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87"".

     "Art. 3 sexies.

     L'art. 1 bis contenuto nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 733, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, è sostituito dal seguente:

     "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975"".

     All'art. 4,

     nel primo comma, le parole: "o sarà pagata, ancorchè per uno soltanto dei periodi fissi indipendenti stabiliti dalle norme vigenti", sono sostituite con le parole: "pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sarà pagata per uno dei detti periodi" ed è soppresso il seguente primo alinea della tabella:

     "autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV lire 6.000";

     al secondo comma, il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo alinea della tabella sono sostituiti con i seguenti:

     "autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV lire 5.000;

     autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV lire 10.000;

     autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV lire 20.000;

     autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV lire 40.000;

     autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV lire 100.000;

     autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV lire 200.000;

     autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV lire 400.000;

     autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV lire 1.000.000";

     nel terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "L'imposta è ridotta alla metà per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto";

     nel quarto comma le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "entro il 30 settembre 1974";

     nel settimo comma le parole: "pari a tre volte", sono sostituite con le parole: "pari a due volte", e sono aggiunte, in fine, le parole: "Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa".

     All'art. 5,

     nel primo comma, le parole: "esclusi quelli adibiti soltanto a scuola di pilotaggio", sono sostituite con le parole: "esclusi quelli di proprietà degli aero clubs"

     e la tabella è sostituita dalla seguente:

     "aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP L. 500 mila;

     aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;

     aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;

     aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni";

     nel secondo comma, le parole: "entro 30 giorni dalla data stessa", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 1974".

     Dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 5 bis.

     Sono competenti all'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gli ufficiali e gli agenti di polizia tributaria, nonchè gli organi indicati nell'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39".

     "Art. 5 ter.

     Per i versamenti da parte dell'ACI delle somme relative alla riscossione dei tributi indicati nell'art. 4 si applicano, relativamente ai termini ed alle modalità, le disposizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze del 29 novembre 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 febbraio 1970".

     All'art. 6,

     dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

     "E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti, che lo amministra secondo le norme disciplinanti la sua attività, un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali per il credito a medio termine.

     La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 250 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     Gli utili del fondo, al netto delle spese di amministrazione, saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale.

     All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente quarto comma si provvede con un corrispondente importo dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto".

 

          Art. 2.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie, entro il 30 aprile 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee:

     1) disposizioni, e relative norme di attuazione, intese a disciplinare l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta attraverso l'uso obbligatorio di misuratori meccanici;

     2) disposizioni relative alle modalità ed ai termini per l'effettuazione dei controlli sullo stoccaggio, e per la compilazione degli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, ai fini della determinazione dei cali effettivi da ammettere all'abbuono d'imposta;

     3) disposizioni dirette a ridurre, ai limiti minimi pari a quelli normali verificantisi nelle più moderne tecniche di stoccaggio e di movimentazione, le percentuali massime dei cali ammissibili ad abbuono d'imposta risultanti dall'art. 3 bis del decreto-legge, fissando eventualmente criteri differenziati per la determinazione dei cali effettivi; disposizioni intese a stabilire modi e termini per la concessione dell'abbuono; disposizioni dirette a regolare la revisione periodica delle percentuali e le relative modalità, ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni correlative ad aggiornamenti tecnologici;

     4) disposizioni intese a disciplinare la revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza degli impianti di fabbricazione e dei processi di lavorazione dei prodotti indicati negli articoli 1e2 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nellalegge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del relativo aggiornamento tecnologico e delle corrispondenti prescrizioni da imporre, entro opportuni termini, agli esercenti l'industria di fabbricazione dei detti prodotti come condizione per la conferma dei provvedimenti autorizzativi, nonchè delle concessioni e licenze previste dalle vigenti leggi;

     5) disposizioni intese a coordinare l'imposizione sui prodotti assoggettabili all'imposta di fabbricazione in rapporto alle modifiche di classificazione apportate alla tariffa doganale comune, con le norme concernenti l'applicazione dell'imposta sui prodotti petroliferi, in modo da conservare ai prodotti assimilati il trattamento fiscale cui già erano soggetti.

 

          Art. 3.

     Gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui agli articoli 4 e5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono privi di ogni effetto.

     Coloro i quali abbiano pagata l'una tantum alla data di pubblicazione della presente legge di conversione e che per effetto delle modificazioni apportate al decreto dalla presente legge di conversione siano creditori dello Stato, per una parte o per l'intero ammontare della soprattassa, possono rivalersi delle somme versate indebitamente detraendo il loro credito dalla tassa di circolazione dovuta per il prossimo anno. A tal fine essi dovranno esibire la ricevuta di pagamento dell'una tantum agli uffici dell'Automobile club o qualora il nuovo versamento sia effettuato tramite il servizio postale, indicare nella causale di versamento gli estremi della ricevuta di pagamento dell'una tantum. Gli interessati possono tuttavia optare per la restituzione della somma facendo domanda in carta semplice alla sede dell'Automobile club d'Italia della provincia di immatricolazione dei veicoli a motore.