§ 4.6.a - Legge 3 aprile 1933, n. 353.
Conversione in legge del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:03/04/1933
Numero:353


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando


§ 4.6.a - Legge 3 aprile 1933, n. 353. [1]

Conversione in legge del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

(G.U. 4 maggio 1933, n. 104).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.