§ 88.2.31 - Legge 14 agosto 1971, n. 819.
Interventi a favore del credito cinematografico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:14/08/1971
Numero:819


Sommario
Art. 1.      Le istanze di concessione dei contributi di cui all'art. 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di [...]
Art. 2.      I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono [...]
Art. 3.      L'annualità dovuta al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 2.000 milioni [...]


§ 88.2.31 - Legge 14 agosto 1971, n. 819. [1]

Interventi a favore del credito cinematografico.

(G.U. 14 ottobre 1971, n. 261)

 

 

     Art. 1.

     Le istanze di concessione dei contributi di cui all'art. 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto mutuante, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo. Per i mutui già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze devono essere presentate entro il termine di decadenza di tre mesi dalla data stessa.

 

          Art. 2.

     I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di "intervento", così alimentato:

     a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

     b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32;

     c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno successivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.

     Una quota del fondo d'intervento pari all' 85 per cento è destinata:

     1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;

     2) per l'altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.

     La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

     Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

     I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

     Sentito il comitato di cui al predetto art. 27, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti

     Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

 

          Art. 3.

     L'annualità dovuta al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.