§ 88.2.25 - L. 4 novembre 1965, n. 1213. [*]
Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:04/11/1965
Numero:1213


Sommario
Art. 1.  Presupposti e finalità della legge.
Art. 2.  Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 3.  Commissione centrale per la cinematografia.
Art. 4.  Riconoscimento della nazionalità italiana.
Art. 5.  Ammissione ai benefici.
Art. 6.  Incentivi alla programmazione.
Art. 7.  Incentivi alla produzione.
Art. 8.  Attestati di qualità ai lungometraggi.
Art. 9.  Premi di qualità.
Art. 10.  Riconoscimento della nazionalità.
Art. 11.  Premi di qualità ai cortometraggi.
Art. 12.  Produzione e distribuzione.
Art. 13.  Programmazione obbligatoria.
Art. 14.  Riconoscimento di nazionalità.
Art. 15.  Programmazione.
Art. 16.  Qualificazione e programmazione.
Art. 17.  Deroghe al contingente.
Art. 18.  Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE.
Art. 19.  Coproduzioni.
Art. 20.  Riprese in Italia ed all'estero.
Art. 21.  Adempimenti tecnici.
Art. 22.  Adempimenti di lavorazione.
Art. 23.  Adempimenti a tutela della nazionalità.
Art. 24.  Adempimenti amministrativi.
Art. 25.  Pubblico registro cinematografico.
Art. 26.  Liquidazione dei contributi.
Art. 27.  Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito.
Art. 28.  Fondo particolare.
Art. 29.  Fondo di dotazione.
Art. 30.  Agevolazioni fiscali.
Art. 31.  Apertura di sale cinematografiche.
Art. 31 bis.  Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione.
Art. 32.  Spettacoli misti.
Art. 33.  Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive.
Art. 34.  Verifica straordinaria.
Art. 35.  Adempimenti di programmazione.
Art. 36.  Complementi di programma.
Art. 37.  Divieto di cessione degli abbuoni.
Art. 38.  Doppio programma.
Art. 39.  Agevolazioni fiscali.
Art. 40.  Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso.
Art. 41.  Condizioni di noleggio.
Art. 42.  Ente autonomo di gestione per il cinema.
Art. 43.  Cineteca nazionale.
Art. 44.  Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica.
Art. 45.  Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.
Art. 46.  Commissioni di esperti.
Art. 47.  Commissione di appello.
Art. 48.  Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi.
Art. 49.  Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi.
Art. 50.  Comitato per i film prodotti per i ragazzi.
Art. 51.  Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria.
Art. 52.  Commissione apertura sale cinematografiche.
Art. 53.  Commissione apertura sale Regione sarda.
Art. 54.  Comitato importazioni ed esportazioni.
Art. 55.  Programmazione televisiva e opere filmiche.
Art. 55 bis.  Norme sulle operazioni di concentrazione.
Art. 56.  Bollettino ufficiale Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 57.      I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, [...]
Art. 58.      I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini [...]
Art. 59.      I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione [...]
Art. 60.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della [...]
Art. 61.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965


§ 88.2.25 - L. 4 novembre 1965, n. 1213. [*]

Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.

(G.U. 12 novembre 1965, n. 282).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Presupposti e finalità della legge.

     Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

     Pertanto lo Stato:

     a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

     b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

     c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

     d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

     e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

 

     Art. 2. Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

     a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

     b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

     c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

     d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

     e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

     f) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

     Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

     Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati. Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

 

     Art. 3. Commissione centrale per la cinematografia. [1]

 

TITOLO II

Film di lungometraggio

 

     Art. 4. Riconoscimento della nazionalità italiana. [2]

     1. Ai fini della presente legge, per «film» o «opera filmica» si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

     2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono le seguenti [3]:

     a) regista italiano;

     b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

     c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

     d) interpreti principali in maggioranza italiani;

     e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

     f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

     g) direttore della fotografia italiano;

     h) montatore italiano;

     i) autore della musica italiano;

     l) scenografo italiano;

     m) costumista italiano;

     n) troupe italiana;

     o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

     p) uso di industrie tecniche italiane;

     q) uso di teatri di posa italiani.

     3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo [4].

     4. Per «film lungometraggio di produzione nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma [5].

     5. Per «film lungometraggio di interesse culturale nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

     6. Per «film di animazione» si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

     7. Per «cortometraggio» si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

     8. Per «film in coproduzione» o «compartecipazione» si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

     9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

     10. Per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per «sala d'essai» si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per «sale delle comunità ecclesiali» si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

     11. Per «film d'essai» si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di «film d'essai». I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

     12. Per impresa nazionale «di produzione» o «di distribuzione» o «di esportazione» si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per «impresa nazionale di esercizio» e «industria tecnica nazionale» si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

     12 bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana [6].

 

     Art. 5. Ammissione ai benefici. [7]

     1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati già concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza [8].

     2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.

 

     Art. 6. Incentivi alla programmazione.

     Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi ai benefici della presente legge ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti introitati a norma di legge [9].

     L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 6.986 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici [9].

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettano lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

 

     Art. 7. Incentivi alla produzione. [10]

     1. A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico.

     Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.

 

     Art. 8. Attestati di qualità ai lungometraggi. [11]

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualità artistiche e culturali [12].

     L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali [13].

     La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di presentazione della copia campione [12].

     La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione ai benefici della presente legge [12].

     Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma [12].

     Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario.

 

     Art. 9. Premi di qualità.

     Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo [14].

     Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

     Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.

 

TITOLO III

Film di cortometraggio

 

     Art. 10. Riconoscimento della nazionalità. [1]

 

     Art. 11. Premi di qualità ai cortometraggi. [15]

 

     Art. 12. Produzione e distribuzione.

     Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto d'impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

     L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può richiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

     Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo, di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie di cortometraggio, affidandola ad una società da esso inquadrata, o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 1, L. 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I. - T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

     Dei cortometraggi indicati nel precedente comma l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

     Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

     Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrate.

 

     Art. 13. Programmazione obbligatoria.

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'art. 18 è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

 

TITOLO IV

Film di attualità

 

     Art. 14. Riconoscimento di nazionalità.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere d'informazione, fatti ed avvenimenti del giorno anche se dedicato ad un solo argomento.

     Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

     Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

     L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 15. Programmazione.

     Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

     Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E. della sua prima proiezione in pubblico.

 

TITOLO V

Film prodotti per i ragazzi

 

     Art. 16. Qualificazione e programmazione.

     La qualifica di film «prodotto per i ragazzi» è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

     La dichiarazione di film «prodotto per i ragazzi» è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla S.I.A.E. [17].

     La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto d'importazione definitiva dopo la stessa data.

     In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di «prodotto per i ragazzi».

     A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato «prodotto per i ragazzi»; o da un lungometraggio sempre dichiarato «prodotto per i ragazzi» accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato «prodotto per i ragazzi»; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati «prodotti per i ragazzi».

     L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.

 

     Art. 17. Deroghe al contingente.

     Il film prodotto da società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film «prodotto per i ragazzi», non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

 

TITOLO VI

Norme relative alla produzione

 

     Art. 18. Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE.

     Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana [18].

     Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità di cui al comma precedente.

     I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 48, ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana [19].

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

 

     Art. 19. Coproduzioni.

     In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

     La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale [20].

     Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli artt. 4 e 10 della presente legge.

     (Omissis) [21].

     Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film [4].

     Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

     (Omissis) [21].

     (Omissis) [22].

 

     Art. 20. Riprese in Italia ed all'estero. [1]

 

     Art. 21. Adempimenti tecnici.

     Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

     Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale [23].

     La lunghezza minima del film indicata nella presente legge si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

     Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

     Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

     Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

 

     Art. 22. Adempimenti di lavorazione. [1]

 

     Art. 23. Adempimenti a tutela della nazionalità.

     Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film [24].

     Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

     Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

     Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

     (Omissis) [25].

     I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

 

     Art. 24. Adempimenti amministrativi.

     (Omissis) [26].

     (Omissis) [26].

     (Omissis) [26].

     (Omissis) [26].

     (Omissis) [26].

     Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'art. 1 della L. 21 aprile 1962, n. 226 si applica nella misura del 5 per cento.

     La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal R.D. 20 ottobre 1939, n. 2237.

 

     Art. 25. Pubblico registro cinematografico.

     I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

     Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti della presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

     L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'art. 48 [27].

 

     Art. 26. Liquidazione dei contributi.

     Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'art. 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

     La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

     Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'art. 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

 

TITOLO VII

Credito cinematografico

 

     Art. 27. Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito.

     E' costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

     Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

     I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

     Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

     L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

     Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3, L. 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32, L. 31 luglio 1956, n. 897.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

 

     Art. 28. Fondo particolare.

     E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

     [Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano] [28].

     [Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo. I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema] [29].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [16].

     [Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio] [28].

     Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi e contenuto narrativo [30].

     La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma [31].

     La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.

 

     Art. 29. Fondo di dotazione.

     Il fondo speciale di cui alla legge 29 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

     La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

     Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

     Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati.

     Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949 n. 448 e successive modificazioni.

     Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza è prescritto.

 

     Art. 30. Agevolazioni fiscali. [32]

     1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

     2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

     3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso, relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare, agli esercenti che, di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo [33].

     5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.

     6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

     6 bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.

     7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche.

 

TITOLO VIII

Norme concernenti l'esercizio e la distribuzione

 

     Art. 31. Apertura di sale cinematografiche. [34]

     1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento [35].

     2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1 [36].

     3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

     4. L'esercizio legittimo dell'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana [35].

 

     Art. 31 bis. Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione. [37]

     1. A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

     2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

     3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.

 

     Art. 32. Spettacoli misti. [38]

 

     Art. 33. Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive.

     Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri [39].

     Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma [39].

     Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

     Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 34. Verifica straordinaria.

     Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

     Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

     a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

     b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

     In caso di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.

 

     Art. 35. Adempimenti di programmazione.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

     Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

     Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

 

     Art. 36. Complementi di programma.

     I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio.

     Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

     L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

     Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggi o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

 

     Art. 37. Divieto di cessione degli abbuoni.

     Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

 

     Art. 38. Doppio programma.

     Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

 

     Art. 39. Agevolazioni fiscali.

     L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

     I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonché nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'art. 20 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

     (Omissis) [40].

     (Omissis) [40].

 

     Art. 40. Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso. [41]

 

     Art. 41. Condizioni di noleggio.

     In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità.

     La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di Provincia.

     Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla S.I.A.E., o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

TITOLO IX

Disposizioni particolari

 

     Art. 42. Ente autonomo di gestione per il cinema. [1]

 

     Art. 43. Cineteca nazionale.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per Cineteca nazionale.

     Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale.

     Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'art. 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai sensi dell'art. 8, 2° co., della presente legge [42].

     La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

     Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il Ministro del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

     Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

 

     Art. 44. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica. [43]

     1. Per «circolo di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per «associazione nazionale di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la commissione consultiva per il cinema, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti [4].

     2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

     b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

     1) l'assenza di fini di lucro;

     2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

     3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla-osta di circolazione;

     4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

     3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

     4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

     5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

 

     Art. 45. Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

     Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

     a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

     b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale [44];

     c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni [45];

     d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

     e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

     f) [46];

     g) [46];

     h) [46];

     i) [46];

     l) [46];

     m) [46];

     n) [46];

     o) [46];

     p) per la ricerca creativa [47];

     q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati [47];

     r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali [47];

     s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico [47];

     t) [46];

     u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private [47];

     v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo [47];

     z) [46].

     In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

     L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande [48].

     Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica [48].

 

TITOLO X

Comitati e Commissioni

 

     Art. 46. Commissioni di esperti. [49]

 

     Art. 47. Commissione di appello. [50]

 

     Art. 48. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. [51]

     1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

     a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;

     b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;

     c) sulla qualifica di film «prodotti per i ragazzi».

     c bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'art. 5 [52].

     2. La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed è così composta:

     a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;

     b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

     c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica [8].

     3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film «prodotti per ragazzi», da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

     3 bis. La commissione è integrata, per i fini di cui all'art. 5, da esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici [53].

     4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.

 

     Art. 49. Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi. [54]

 

     Art. 50. Comitato per i film prodotti per i ragazzi. [54]

 

     Art. 51. Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria. [55]

     La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e del secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

     a) un consigliere di Stato, presidente;

     b) un rappresentante dei produttori di film;

     c) un rappresentante di noleggiatori di film;

     d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;

     e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

     f) un rappresentante degli autori cinematografici.

     La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti [56].

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti [57].

     Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente [58].

 

     Art. 52. Commissione apertura sale cinematografiche. [59]

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:

     a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

     c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

     d) un rappresentante dei produttori di film.

     2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.

 

     Art. 53. Commissione apertura sale Regione sarda.

     Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta di:

     a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

     b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

     c) un rappresentante della Regione;

     d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

     e) un rappresentante dei produttori di film;

     f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

     g) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

     h) un rappresentante degli autori cinematografici;

     i) tre tecnici di cui uno designato dal prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

     Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, designato dal rappresentante del Governo nella Regione, esercita le funzioni di segretario.

     I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

     I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

 

     Art. 54. Comitato importazioni ed esportazioni. [1 ]

 

TITOLO XI

 

     Art. 55. Programmazione televisiva e opere filmiche. [60]

 

     Art. 55 bis. Norme sulle operazioni di concentrazione. [61]

     1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

     2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

 

TITOLO XII

 

     Art. 56. Bollettino ufficiale Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

TITOLO XIII

Disposizioni transitorie

 

     Art. 57.

     I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

     Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 58.

     I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

 

     Art. 59.

     I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1° gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.

 

     Art. 60.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 61.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.

 

 


[*] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, salvo quanto disposto all'articolo 27 dello stesso D.Lgs. 28/2004 e dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista..

[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[3] Alinea così modificato dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[5] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[9] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 17 febbraio 1982, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[9] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 17 febbraio 1982, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[13] Comma modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[14] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[15] Articolo modificato dalla L. 21 giugno 1975, n. 287, dal D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, dal D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, dal D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 e ora abrogato dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[17] Comma già modificato dall'art. 6 della L. 21 giugno 1975, n. 287 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[18] Comma già modificato dall'art. 13 della L. 21 giugno 1975, n. 287 e dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[19] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[20] Comma già sostituito dall'art. 6 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[21] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[21] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[22] Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 21 giugno 1975, n. 287 e successivamente abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[23] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[24] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[25] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[26] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

[26] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

[26] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

[26] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

[26] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

[27] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 10 maggio 1983, n. 182 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[28] Gli attuali commi dal secondo al nono così sostituiscono i precedenti commi dal 2°al 5° per effetto dell'art. 8 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[29] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492. Gli attuali commi dal secondo al nono così sostituiscono i precedenti commi dal 2°al 5° per effetto dell'art. 8 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[28] Gli attuali commi dal secondo al nono così sostituiscono i precedenti commi dal 2°al 5° per effetto dell'art. 8 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[30] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[31] Comma modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 e così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[32] Articolo sostituito dall'art. 24 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[33] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[34] Articolo sostituito dall'art. 9 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[35] Il presente comma è stato così modificato dall'art 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[36] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[35] Il presente comma è stato così modificato dall'art 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[37] Articolo aggiunto dall'art. 10 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[38] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[39] L'originario comma primo è stato così sostituito dagli attuali commi 1° e 2° per effetto dell'art. 12 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[39] L'originario comma primo è stato così sostituito dagli attuali commi 1° e 2° per effetto dell'art. 12 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[40] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

[40] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

[41] Articolo modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e ora abrogato dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[42] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1983, n. 182.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 10 maggio 1983, n. 182.

[45] Lettera sostituita dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 e così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[47] Lettera aggiunta dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[47] Lettera aggiunta dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[47] Lettera aggiunta dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[47] Lettera aggiunta dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[47] Lettera aggiunta dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[47] Lettera aggiunta dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[46] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[48] Comma aggiunto dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[48] Comma aggiunto dall'art. 18 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[49] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[50] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[51] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[53] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[54] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[54] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[55] La Commissione di cui al presente art. è stata soppressa dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

[56] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[57] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 18 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[58] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18 della L. 21 giugno 1975, n. 287.

[59] Articolo modificato dall'art. 19 della L. 21 giugno 1975, n. 287 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[60] Articolo sostituito dall'art. 12 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 e abrogato dall'art. 2 della L. 30 aprile 1998, n. 122.

[61] Articolo aggiunto dall'art. 13 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.