§ 88.5.17 - Legge 17 febbraio 1982, n. 43.
Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:17/02/1982
Numero:43


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
Art. 2.  [1]
Art. 3.      L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato al 35 per cento.
Art. 4.      Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a bandire pubblici concorsi per [...]
Art. 5.      All'onere finanziario di lire 269.200 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, ivi compresi quello valutato in lire 4.000 milioni per l'abbuono previsto dall'art. 3 [...]


§ 88.5.17 - Legge 17 febbraio 1982, n. 43.

Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.

(G.U. 25 febbraio 1982, n. 55)

 

     Art. 1.

     In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1982, di lire 150.800 milioni.

     In aggiunta allo stanziamento di cui al comma precedente, un contributo straordinario di L. 5.300.000.000, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposto, quanto a L. 1.500.000.000 a favore del teatro alla Scala e per il rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, sulla base dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, dell'aumento di attività derivante dalla ricostruzione dei teatri, della operatività in ambito pluriregionale, nonché per le esigenze di programmazione connesse alla rilevanza nazionale ed internazionale degli enti ed istituzioni medesimi.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato limitatamente all'esercizio finanziario 1982 di lire 24.940 milioni.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, è aumentato, limitatamente all'esercizio 1982, di lire 23.200 milioni.

     In rapporto ai maggiori compiti previsti dalla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è disposto in favore dell'Ente teatrale italiano (ETI) un contributo annuale di lire 5.000 milioni, non cumulabile con i contributi che vengono assegnati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sui fondi relativi alle attività teatrali di prosa.

     Un contributo straordinario di lire 1.300 milioni è concesso all'Ente teatrale italiano (ETI) per il ripiano dei disavanzi risultanti al 31 dicembre 1980.

     Il fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 376, è ulteriormente integrato della somma di lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

     Il fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 379, è ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

     Il fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1980, n. 378, è integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

     Il contributo annuo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, in lire 1.160 milioni.

     Un contributo straordinario annuo di lire 1.500 milioni, limitatamente agli esercizi 1982, 1983 e 1984, è concesso alla Cineteca nazionale per:

     a) il trasferimento su supporto non infiammabile o con altro sistema delle copie depositate o acquistate;

     b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione, la costruzione degli schedari e l'acquisto dei mezzi tecnici necessari;

     c) l'acquisto di film stranieri di rilevante importanza artistica, culturale, tecnica e storica;

     d) la riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i diritti d'autore o di proprietà dello Stato nonché la dotazione dei relativi apparecchi audiovisivi;

     e) la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione, nonché dei film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati del territorio nazionale.

     Il contributo previsto dall'art. 45, primo comma, lettera n), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalità di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma.

     Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche di cui al citato art. 45 è elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire 4.210 milioni per gli anni successivi.

 

          Art. 2. [1]

     Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente art. 1 è ripartito, tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 105.000 milioni sulla base delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione per l'assegnazione della quota di lire 90.000 milioni di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista di tournées all'estero, e quanto al residuo stanziamento pari a lire 61.800 milioni sulla base dei criteri indicati dall'art. 22, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     Restano in vigore le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 ed il primo comma dell'art. 2 della stessa legge. Nell'art. 2, secondo comma, della legge medesima l'espressione "quanto a lire 110 miliardi" è sostituita con "quanto a lire 105 miliardi" e la data "31 dicembre 1979" è sostituita con "31 dicembre 1981".

     [La corresponsione, ai sensi del settimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, dell'acconto fino all'80% dei contributi per le attività musicali viene disposta contestualmente alla loro assegnazione quando dagli aventi diritto ne sia stata fatta formale richiesta, nei modi prescritti, con la stessa domanda di concessione di essi contributi] [2].

     All'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

     "Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte".

     In attesa della legge di riordinamento organico del settore, gli atti concernenti i bilanci di previsione, i relativi provvedimenti di variazione ed i conti consuntivi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, deliberati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati d'intesa con il Ministero del tesoro.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate norme uniformi di amministrazione e di contabilità, nonché uno schema tipo di bilancio da adottarsi dagli enti di cui al precedente comma.

     In occasione di ulteriori interventi straordinari sarà valutata la rilevanza sul piano nazionale ed internazionale delle attività degli enti lirici ed istituzioni concertistiche.

     Il parere sull'assegnazione dei contributi per le attività teatrali di prosa è formulato congiuntamente dalle Commissioni previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dall'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni.

     Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

     Gli importi di cui all'ottavo comma del precedente art. 1 sono destinati per il 90% ad operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche cinematografiche e per il restante 10% ad interventi per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche.

     L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

     "Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti".

     All'art. 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, le parole: "esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981".

 

          Art. 3.

     L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato al 35 per cento.

     La Società italiana autori ed editori è autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dall'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i film a lungometraggio la cui denuncia di inizio di lavorazione - trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo - sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della predetta legge. La disposizione si applica per le programmazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se l'annotazione sia anteriore alla data medesima.

     Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori, siano esclusi in via definitiva dalla programmazione obbligatoria, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando il relativo importo alla Società stessa, gli abbuoni percepiti ai sensi del precedente comma.

     Il rimborso dovrà essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo del provvedimento di esclusione del film dalla programmazione obbligatoria. Nei confronti degli esercenti inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

 

          Art. 4.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di 50 coadiutori dattilografi (livello IV) in aumento dell'attuale organico, le cui prove saranno espletate secondo le modalità previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

 

          Art. 5.

     All'onere finanziario di lire 269.200 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, ivi compresi quello valutato in lire 4.000 milioni per l'abbuono previsto dall'art. 3 e quello di lire 500 milioni per le spese di cui all'art. 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 217.200 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e, quanto a lire 52.000 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parte degli accantonamenti destinati a "interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa per il potenziamento dell'offerta turistica".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

 


[1]  Articolo modificato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 18 novembre 2000, n. 503.

[2] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.