§ 88.5.31 - D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.
Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:23/04/1998
Numero:134


Sommario
Art. 1.  Trasformazione
Art. 2.  Statuto e stima del patrimonio
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Partecipazione dei privati
Art. 5.  Disposizioni in tema di personale
Art. 6.  Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Art. 7.  Conservazione di diritti
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 9.  Abrogazioni


§ 88.5.31 - D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. [1]

Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 8 maggio 1998, n. 105)

 

     Art. 1. Trasformazione

     1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

 

          Art. 2. Statuto e stima del patrimonio

     1. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.

     2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.

     4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

     5. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

          Art. 3. Organi

     1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati:

     a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

     b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

     c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

 

          Art. 4. Partecipazione dei privati

     1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999.

     2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

     3. Lo statuto è eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

     4. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.".

 

          Art. 5. Disposizioni in tema di personale

     1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

     4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

 

          Art. 6. Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

     1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale";

     b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:";

     c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "gli enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.";

     d) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera b);";

     e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;

     f) nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "Ministero del tesoro", sono inserite le seguenti: "e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo,";

     g) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998.";

     h) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".

     1 bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede [2] .

     1 ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione [3] .

 

          Art. 7. Conservazione di diritti

     1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all'articolo 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

     2. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".

     3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorità di Governo, per esigenze di rappresentanza.

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

     1. Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio di amministrazione non consegue l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

     2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non si sia provveduto alla costituzione, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

     4. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

     5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non può superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale è condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

     6. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla individuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la conseguente trasformazione interviene entro l'anno successivo. Il provvedimento di individuazione può essere revocato, con riferimento a singoli soggetti, per carenza sopravvenuta delle condizioni che ne hanno consentito l'emanazione.

     7. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti già trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

 

          Art. 9. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;

     b) l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

     c) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;

     d) l'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

     e) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312;

     f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 


[1]  Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.