§ 88.6.24 - D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:21/12/1998
Numero:492


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426.
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.
Art. 4.  Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi.
Art. 5.  Commissione consultiva per il cinema.
Art. 6.  Commissione per il credito cinematografico.
Art. 7.  Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134.
Art. 8.  Commissione consultiva per il teatro.
Art. 9.  Commissione consultiva per la musica.
Art. 10.  Commissione consultiva per la danza.
Art. 11.  Disposizioni finali.
Art. 12.  Abrogazioni.


§ 88.6.24 - D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134.

(G.U. 21 gennaio 1999, n. 16, S.O.).

 

     Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426.

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".

     2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attività di cui all'articolo 9, comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, è presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono aggiunti i seguenti:

     “1-bis. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

     1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, è assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1-bis.

     1-quater. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.".

     2. In sede di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo è assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".

     2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attività di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi.

     1. All'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     "c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5.";

     b) al comma 2, le parole: "dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali, è composta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed" [1];

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. La commissione è integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.".

     2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.";

     b) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati già concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza.";

     c) nel primo comma dell'articolo 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";

     d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7 (Incentivi alla produzione). - 1. A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.";

     e) all'articolo 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'articolo 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'articolo 48";

     f) il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

     "L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48.";

     g) l'articolo 46, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è abrogato.

     3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.

 

          Art. 5. Commissione consultiva per il cinema.

     1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:

     a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

     b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonché alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

     c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.

     2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";

     b) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.";

     c) all'articolo 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";

     d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo articolo 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse;

     e) il nono comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

     "La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma.";

     f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,";

     g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse.

 

          Art. 6. Commissione per il credito cinematografico.

     1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:

     a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

     b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.

     2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

     "La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.".

     3. All'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.".

 

          Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti:

     “1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.

     1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione.".

     2. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è sostituito dal seguente:

     “Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilità del Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

     2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.".

     2–bis Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto [2].

     3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, già modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.".

 

          Art. 8. Commissione consultiva per il teatro.

     1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

     a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3];

     b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Società di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";

     c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 9. Commissione consultiva per la musica.

     1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

     a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [4];

     b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività;

     c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 10. Commissione consultiva per la danza.

     1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'articolo 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

     a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [5];

     b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 9.

     2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività di danza, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 aprile 1985, n. 163.

 

          Art. 11. Disposizioni finali.

     1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'articolo 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

     2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attività culturali può conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a dieci, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali e le direzioni generali competenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali [6].

     3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, è riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalità di erogazione dei contributi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti. [7]

     4. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento.".

 

          Art. 12. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante: "Classificazione delle sale cinematografiche";

     b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, recante: "Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto";

     c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia";

     d) la legge 11 agosto 1964, n. 642, recante: "Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia";

     e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge [8] ;

     f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: "Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo";

     g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: "Integrazione alle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali";

     h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo";

     i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.


[1] Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 12 luglio 1999, n. 161.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 21 dicembre 1999, n. 513.

[3] Lettera così modificata dall'art. 6 della L. 21 dicembre 1999, n. 513.

[4] Lettera così modificata dall'art. 6 della L. 21 dicembre 1999, n. 513.

[5] Lettera così modificata dall'art. 6 della L. 21 dicembre 1999, n. 513.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[8] Lettera così modificata dall'art. 6 della L. 21 dicembre 1999, n. 513.