§ 88.5.6 - Legge 14 agosto 1967, n. 800.
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:14/08/1967
Numero:800


Sommario
Art. 1.  Presupposti e finalità della legge
Art. 2.  Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali
Art. 3.  Commissione centrale per la musica
Art. 4.  Coordinamento fra le affinità liriche e musicali e quelle radiotelevisive
Art. 5.  Natura giuridica e finalità degli enti
Art. 6.  Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate
Art. 7.  Teatro alla Scala
Art. 8.  Centri di formazione professionale
Art. 9.  Organi degli enti
Art. 10.  Presidente
Art. 11.  Sovrintendente
Art. 12.  Direttore artistico
Art. 13.  Consiglio di amministrazione e sua composizione
Art. 14.  Compiti del Consiglio di amministrazione
Art. 15.  Collegio dei revisori
Art. 16.  Entrate degli enti
Art. 17.  Bilanci degli enti
Art. 18.  Programmi di attività
Art. 19.  Rappresentazioni a prezzi ridotti
Art. 20.  Coordinamento dell'attività degli enti
Art. 21.  Coordinamento in sede regionale
Art. 22.  Ripartizione del contributo dello Stato
Art. 23.  Teatri e locali
Art. 24.  Incentivi a favore della nuova produzione nazionale
Art. 25.  Statuto e regolamento organico degli enti
Art. 26.  Disposizioni generali
Art. 27.  Organizzazione delle manifestazioni liriche
Art. 28.  Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali
Art. 29.  Programmi delle manifestazioni
Art. 30.  Recite a prezzi ridotti
Art. 31.  Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche
Art. 32.  Attività concertistiche e loro sovvenzionamento
Art. 33.  Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero
Art. 34.  Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero
Art. 35.  Gestione delle manifestazioni sovvenzionate
Art. 36.  Festivals nazionali ed internazionali
Art. 37.  Concorsi, attività sperimentali e rassegne
Art. 38.  Produzione nazionale nuova e nuovissima
Art. 39.  Liquidazione sovvenzioni
Art. 40.  Fondo speciale
Art. 41.  Sezione autonoma per il credito teatrale
Art. 42.  Elenco delle imprese liriche
Art. 43.  Commissione di qualificazione professionale delle imprese
Art. 44.  Documentazione per l'iscrizione nell'elenco
Art. 45.  Cancellazione dall'elenco
Art. 46.  Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi
Art. 47.  Servizio scritture
Art. 48.  Impiego del personale artistico
Art. 49.  Sanzioni
Art. 50.  Norme di attuazione
Art. 51.  Cessazione e costituzione degli organi degli enti
Art. 52.  Copertura
Art. 53.  Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate
Art. 54.  Abrogazioni


§ 88.5.6 - Legge 14 agosto 1967, n. 800.

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

(G.U. 16 settembre 1967, n. 233)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Presupposti e finalità della legge

     Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

     Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

 

          Art. 2. Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

     Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

     a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;

     b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

     dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

     dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto dal Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

     dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

     Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonchè alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

     Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

     A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

 

          Art. 3. Commissione centrale per la musica

     Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

     La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

     a) il direttore generale dello spettacolo;

     b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

     g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

     h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

     i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;

     l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

     m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

     n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;

     o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

     p) due rappresentanti dei musicisti;

     q) un direttore di orchestra;

     r) un rappresentante degli artisti lirici;

     s) un coreografo;

     t) due critici musicali;

     u) tre esponenti della cultura musicale;

     v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

     La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

     I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

     Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera t) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

     I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

     I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

     I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

     La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

     Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti [1] .

 

          Art. 4. Coordinamento fra le affinità liriche e musicali e quelle radiotelevisive

     Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

     L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

 

Titolo II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

 

          Art. 5. Natura giuridica e finalità degli enti [2]

     Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione del l'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

     Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

     Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 6. Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

     Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

     Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

     Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

 

          Art. 7. Teatro alla Scala

     Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

 

          Art. 8. Centri di formazione professionale [3]

     Con decreto del Ministro per il turismo è per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

     Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

     Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

     Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

     Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

 

          Art. 9. Organi degli enti [4]

     Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

     a) il presidente;

     b) il sovrintendente;

     c) il Consiglio di amministrazione;

     d) il Collegio dei revisori.

 

          Art. 10. Presidente [5]

     Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

     La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

     L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

     Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

 

          Art. 11. Sovrintendente [6]

     Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

     Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

     Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

     Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

     In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

     Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio del l'ente o istituzione, il cui ammontare e proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 12. Direttore artistico [7]

     Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale o musicologici. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione. [8]

     Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

     Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

 

          Art. 13. Consiglio di amministrazione e sua composizione [9]

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

     a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;

     b) da un rappresentante della Provincia;

     c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;

     d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

     e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;

     f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;

     g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

     h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

     i) da due rappresentanti dei musicisti;

     l) dal direttore artistico.

     Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

     La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

     I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

     Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

     In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

     La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

     Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 14. Compiti del Consiglio di amministrazione [10]

     Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

     a) le direttive generali;

     b) i programmi di attività;

     c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

     d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

     e) lo statuto;

     f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

     Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

     Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

     Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Consiglio dei revisori.

 

          Art. 15. Collegio dei revisori [11]

     L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e dalle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, rendiconto apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

     Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed un dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale non da essa dipendenti.

     Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

     Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

     In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

 

          Art. 16. Entrate degli enti

     Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

     a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

     b) contributi di enti, associazioni e privati;

     c) proventi patrimoniali e di gestione;

     d) entrate eventuali.

     I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

 

          Art. 17. Bilanci degli enti [12]

     L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

     I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

     In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

     Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

     Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

     Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

     Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

     Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

 

          Art. 18. Programmi di attività [13]

     I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

     I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

     a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

     b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

     c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

     Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

     Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. E' tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. E' fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

     Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

 

          Art. 19. Rappresentazioni a prezzi ridotti

     Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

 

          Art. 20. Coordinamento dell'attività degli enti [14]

     Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47, è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'art. 6.

     Il Ministero può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

          Art. 21. Coordinamento in sede regionale [15]

     Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonchè dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

 

          Art. 22. Ripartizione del contributo dello Stato [16]

 

          Art. 23. Teatri e locali

     I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

 

          Art. 24. Incentivi a favore della nuova produzione nazionale [17]

     Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

     La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

     Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

 

          Art. 25. Statuto e regolamento organico degli enti [18]

 

Titolo III

ATTIVITA MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

 

          Art. 26. Disposizioni generali

     Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

     Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

 

          Art. 27. Organizzazione delle manifestazioni liriche

     Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe [19].

     Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

     Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

     L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

 

          Art. 28. Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali

     Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

     Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

     I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Provincie.

     Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgano annualmente almeno cinque mesi di attività.

 

          Art. 29. Programmi delle manifestazioni

     I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

     a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana in misura prevalente [20] ;

     b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

     (Omissis) [21]

     Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

 

          Art. 30. Recite a prezzi ridotti

     Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

 

          Art. 31. Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

     L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

     (Omissis) [22]

     Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

     a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

     b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;

     c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

     Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

 

          Art. 32. Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

     Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

     L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

     a) l'importanza culturale, la contiguità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;

     b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

     c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;

     d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

     Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

     Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

 

          Art. 33. Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

     Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

     a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall'art. 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

     b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'art. 28, nonchè da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

     c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

 

          Art. 34. Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

     Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuate all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

     a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

     b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;

     c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;

     d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

     I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonchè i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

 

          Art. 35. Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

     E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

 

          Art. 36. Festivals nazionali ed internazionali

     Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

 

          Art. 37. Concorsi, attività sperimentali e rassegne [23]

     [Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.]

 

          Art. 38. Produzione nazionale nuova e nuovissima

     Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

 

          Art. 39. Liquidazione sovvenzioni

     La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

     [In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce] [24].

     [Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti] [25].

     [Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo] [26].

     E' in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

 

          Art. 40. Fondo speciale [27]

     [Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

     a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

     b) concessione delle borse di studio previste dall'art. 8;

     c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

     Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

     a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;

     b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno; 50 concerti annui.

     I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

     Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.]

 

          Art. 41. Sezione autonoma per il credito teatrale [28]

 

          Art. 42. Elenco delle imprese liriche

     E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

     Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

 

          Art. 43. Commissione di qualificazione professionale delle imprese [29]

     I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.

 

          Art. 44. Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

     Le imprese, di cui all'art. 42, per ottenere l'iscrizione nell'elenco debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

     b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

     c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

     d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

     e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

     f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

     g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

     Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

     Le società cooperative debbono altresì esibire:

     a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

     b) certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

     c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

 

          Art. 45. Cancellazione dall'elenco

     La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'art. 27.

 

          Art. 46. Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

     I provvedimenti relativi, alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

Titolo IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

 

          Art. 47. Servizio scritture [30]

 

          Art. 48. Impiego del personale artistico [31]

 

          Art. 49. Sanzioni [32]

 

Disposizioni transitorie e finanziarie

 

          Art. 50. Norme di attuazione

     Con il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

     Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

 

          Art. 51. Cessazione e costituzione degli organi degli enti

     I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'art. 9.

 

          Art. 52. Copertura

     Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto art. 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

     Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 53. Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

     Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

     Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

     L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 54. Abrogazioni

     Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

     Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

     E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1982, n. 43.

[2] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[3] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[4] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[5] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[6] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[7] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[8] Comma così modificato dall'art. 27 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[9] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[10] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[11] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[12] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[13] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[14] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[15] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[16] Articolo modificato dalla L. 6 marzo 1980, n. 54 ed abrogato dall'art. 1 del D.L. 11 settembre 1987, n. 374..

[17] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[18] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[19] Comma così sostituito dall'art. 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[20] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[21] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[22] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1147, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015.

[25] Comma abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015.

[26] Comma abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1147, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[28] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[29] Articolo così sostituito dall' art. 6 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[30] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 8 gennaio 1979, n. 8.

[31] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 8 gennaio 1979, n. 8.

[32] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 8 gennaio 1979, n. 8.