§ 88.1.a - Legge 29 novembre 1952, n. 2388.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.1 assistenza e previdenza
Data:29/11/1952
Numero:2388

§ 88.1.a - Legge 29 novembre 1952, n. 2388.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

(G.U. 31 dicembre 1952, n. 302).

 

 

     Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 2. Sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'Ente, che ha la sua sede legale a Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma. [1]

     Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale".

     Art. 3. Alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole:

     "di qualsiasi nazionalità".

     Alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: "segretari di edizione".

     Alla categoria n. 8 sono aggiunte le parole: "orchestrali e bandisti".

     Sono aggiunte lo seguenti categorie:

     "20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati;

     "21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti".

     Art. 6. Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui al successivo art. 10.

     In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa è punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000".

     Art. 10. Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

     Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.

     Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso".


[1] Con la sentenza 24 gennaio 1969, n. 4, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, primo comma, secondo periodo.