§ 88.6.d - Legge 31 luglio 1956, n. 898.
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:31/07/1956
Numero:898


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, è prorogato, con [...]
Art. 2.      Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175
Art. 3.      L'abbuono di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle [...]
Art. 4.      E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 843.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti autonomi [...]
Art. 5.      La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti [...]
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato [...]
Art. 8.      Col 30 giugno 1957 cesserà l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche


§ 88.6.d - Legge 31 luglio 1956, n. 898.

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

(G.U. 18 agosto 1956, n. 206).

 

 

     Art. 1.

     Per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, è prorogato, con decorrenza 1° gennaio 1956 e fino al 30 giugno 1957. [1]

 

          Art. 2.

     Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.

 

          Art. 3.

     L'abbuono di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani è prorogato fino al 30 giugno 1957 ed è esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonchè ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane.

 

          Art. 4.

     E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 843.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti autonomi lirici e della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia.

 

          Art. 5.

     La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, è stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, è sostituito dal seguente:

     "L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1° aprile 1956 in rate annuali posticipate".

 

          Art. 7.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo a tale esercizio.

     Alla spesa per l'esercizio 1956-57 si provvederà per lire 3.024.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo e per la differenza a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Col 30 giugno 1957 cesserà l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche.


[1] Il termine, di cui al presentecomma, è stato prorogato sino all'entrata in vigore delle norme previste dall'art. 1della L. 3 dicembre 1957, n. 1144.