§ 88.6.b - Legge 26 giugno 1954, n. 456.
Interpretazione dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:26/06/1954
Numero:456


Sommario
Art. unico.      Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio [...]


§ 88.6.b - Legge 26 giugno 1954, n. 456.

Interpretazione dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro.

(G.U. 19 luglio 1954, n. 162).

 

 

     Art. unico.

     Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.