§ 42.2.47 - Legge 14 dicembre 1955, n. 1296.
Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:14/12/1955
Numero:1296


Sommario
Art. 1.      Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura [...]
Art. 2.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - accerterà la consistenza degli oneri indicati all'art. 1 è comunicherà alle parti contraenti le modalità, i [...]
Art. 3.      L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi nell'importo annuo di lire 861.238.950, è a carico dello Stato.
Art. 4.      Alla spesa relativa all'esercizio 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


§ 42.2.47 - Legge 14 dicembre 1955, n. 1296.

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

(G.U. 27 dicembre 1955, n. 298).

 

     Art. 1.

     Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.

 

          Art. 2.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - accerterà la consistenza degli oneri indicati all'art. 1 è comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

 

          Art. 3.

     L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi nell'importo annuo di lire 861.238.950, è a carico dello Stato.

     L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1° luglio 1956 in rate annuali posticipate [1] .

 

          Art. 4.

     Alla spesa relativa all'esercizio 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 898.