§ 88.2.68 - D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426.
Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema".


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:18/11/1997
Numero:426


Sommario
Art. 1.  Trasformazione
Art. 2.  Statuto
Art. 3.  Finalità
Art. 4.  Settori di attività
Art. 5.  Organi
Art. 6.  Consiglio di amministrazione
Art. 6 bis.  Presidente
Art. 7.  Comitato scientifico
Art. 8.  Personale
Art. 9.  Disponibilità finanziarie e gestione
Art. 10.  Vigilanza e amministrazione straordinaria
Art. 11.  Patrimonio
Art. 12.  Disposizioni finali


§ 88.2.68 - D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426.

Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema".

(G.U. 12 dicembre 1997, n. 289)

 

     Art. 1. Trasformazione

     1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia", ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto [1].

     2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

 

          Art. 2. Statuto

     1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attività, l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attività didattica, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, nonchè le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale [2].

     2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati, acquisito il parere del comitato scientifico, dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [3].

     3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. [4]

 

          Art. 3. Finalità

     1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali. Essa ha le seguenti finalità:

     a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;

     b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università;

     c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni [5].

     2. [6]

     3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia può, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, e può svolgere, altresì, attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti un'attività commerciale, la Fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato [7].

 

          Art. 4. Settori di attività

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore. [8]

     2. La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:

     a) l'attività di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici più avanzati;

     b) l'attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo;

     c) l'attività di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia.

     Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformità alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, è determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonché alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attività sovvenzionate dallo Stato e da altri enti pubblici. [9]

     3. La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema. [10]

     4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali individua tempi e modalità tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attività cinematografiche ed audiovisive. [11]

 

          Art. 5. Organi

     1. Sono organi della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti [12].

     2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Scuola.

     3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza [13].

     3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220 [14].

     4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze [15].

 

          Art. 6. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo [16].

     2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:

     a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

     b) definisce le linee generali dell'attività della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici;

     c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica;

     d) [abrogata];

     e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale, al quale è affidata l'attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;

     f) nomina, su proposta del presidente, sentito il comitato scientifico, il preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale;

     g) nomina, su proposta del presidente, sentiti il comitato scientifico e il preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema;

     h) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali e delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i compensi spettanti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali [17].

     3. [18]

 

          Art. 6 bis. Presidente [19]

     1. Il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.

     2. In particolare, il presidente predispone e propone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

     3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni. Può essere riconfermato per non più di due volte.

 

          Art. 7. Comitato scientifico [20]

     1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive [21].

     2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:

     a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;

     b) all'attività della Cineteca nazionale;

     c) alle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica;

     c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2 [22].

     2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonchè dei docenti della Scuola nazionale di cinema [23].

     3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 8. Personale

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. [24]

     2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

     3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

     5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.

 

          Art. 9. Disponibilità finanziarie e gestione

     1. Fondazione Centro sperimentale di cinematografia provvede ai suoi compiti con: [25]

     a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

     b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo [26] ;

     c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

     d) eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;

     e) eventuali contribuiti ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

     f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 3. [27]

     1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni [28] .

     2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     3. LaFondazione Centro sperimentale di cinematografia, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. [29]

 

          Art. 10. Vigilanza e amministrazione straordinaria

     1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: [30]

     a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione; [31]

     b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;

     c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

     d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

     2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

     3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

 

          Art. 11. Patrimonio

     1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

     2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

     3. Entro venti giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

     4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

 

          Art. 12. Disposizioni finali

     1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento [32].

     2. I contributi dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo destinati al Centro sperimentale di cinematografia, anche nel caso in cui per gli stessi non siano state ancora completate le procedure di assegnazione, sono immediatamente trasferiti alla fondazione.

     3. Sono abrogati la legge 24 marzo 1942, n. 419, e l'articolo 21 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 e così modificato dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[5] Comma sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 e così modificato dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[6] Comma soppresso dall'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[10] Comma modificato dall'art. 5 della L. 29 dicembre 2000, n. 404 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[12] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[13] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[14] Comma inserito dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[15] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[16] Comma sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 e così modificato dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[17] Comma sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 e così modificato dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[18] Comma soppresso dall'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[19] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[20] Articolo sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[21] Comma così sostituito dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[23] Comma inserito dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[25] Alinea così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[27] Lettera così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[28] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 e così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[29] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[30] Alinea così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[31] Lettera così modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

[32] Comma così sostituito dall'art. 12 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.