§ 88.2.79 - Legge 29 dicembre 2000, n. 404.
Interventi in favore del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:29/12/2000
Numero:404


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge ha lo scopo di contribuire, nell'ambito delle finalità e dei compiti attribuiti allo Stato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, [...]
Art. 2.      1. Al Museo nazionale del cinema di Torino sono attribuiti i seguenti compiti
Art. 3.      1. Il Museo nazionale del cinema ha sede in Torino presso la Mole Antonelliana
Art. 4.      1. Per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, è assegnato al comune di Torino un contributo straordinario di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001
Art. 5.      1. Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 88.2.79 - Legge 29 dicembre 2000, n. 404.

Interventi in favore del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino

(G.U. 9 gennaio 2001, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     1. La presente legge ha lo scopo di contribuire, nell'ambito delle finalità e dei compiti attribuiti allo Stato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, alla valorizzazione ed al rilancio del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino.

 

          Art. 2.

     1. Al Museo nazionale del cinema di Torino sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della cinematografia e dei nuovi linguaggi audiovisuali;

     b) effettuare acquisti, scambi e prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine;

     c) svolgere attività informative, di studio, didattiche e promozionali in Italia e all'estero;

     d) concorrere alla realizzazione a Torino, in collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, di ricerca, di formazione e di produzione in materia di comunicazione audiovisiva, in un quadro di relazioni internazionali.

 

          Art. 3.

     1. Il Museo nazionale del cinema ha sede in Torino presso la Mole Antonelliana.

     2. Il comune di Torino provvede al restauro ed al recupero funzionale della Mole Antonelliana e, in collaborazione con gli altri soci fondatori, al nuovo allestimento del Museo nazionale del cinema nonché all'incremento delle collezioni.

 

          Art. 4.

     1. Per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, è assegnato al comune di Torino un contributo straordinario di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     2. Per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo nazionale del cinema di Torino e comunque per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, al Museo stesso è assegnato, a decorrere dall'anno 2000, un contributo ordinario annuo di un miliardo di lire.

 

          Art. 5.

     1. Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo disciplina i rapporti tra la Scuola nazionale di cinema, il Museo nazionale del cinema di Torino, le altre cineteche promosse dalle regioni o dagli enti locali e le altre cineteche pubbliche e private che fruiscono di contributi pubblici, al fine di realizzare il più efficace coordinamento delle loro attività e di migliorare la circolazione e la fruizione da parte del pubblico e degli studiosi del materiale conservato, nonché al fine di razionalizzare le modalità di conservazione del materiale audiovisivo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, al comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono soppresse le parole da: "e coordina " fino alla fine del comma.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

          Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.