§ 42.5.79 - D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19.
Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:29/01/1998
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Trasformazione.
Art. 2.  Personalità giuridica.
Art. 3.  Scopi.
Art. 4.  Statuto.
Art. 5.  Partecipazione.
Art. 6.  Patrimonio.
Art. 7.  Organi.
Art. 8.  Presidente.
Art. 9.  Consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 12.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13.  Settori culturali.
Art. 14.  Direttori dei settori di attività culturali.
Art. 15.  Archivio storico delle arti contemporanee.
Art. 16.  Svolgimento delle attività culturali.
Art. 17.  Direttore generale.
Art. 18.  Personale.
Art. 19.  Disponibilità finanziarie.
Art. 20.  Norme in tema di patrimonio e di gestione.
Art. 21.  Scritture contabili e bilancio.
Art. 22.  Conservazione dei diritti.
Art. 23.  Amministrazione straordinaria.
Art. 24.  Vigilanza.
Art. 25.  Amministrazione provvisoria.
Art. 26.  Stima del patrimonio.
Art. 27.  Abrogazione.


§ 42.5.79 - D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19.

Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59. [1]

(G.U. 11 febbraio 1998, n. 34).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Trasformazione.

     1. L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Società di cultura La Biennale di Venezia".

 

          Art. 2. Personalità giuridica. [2]

     1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

     2. La Fondazione ha sede in Venezia.

 

          Art. 3. Scopi.

     1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

     2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

     3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

     3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali [3].

 

          Art. 4. Statuto.

     1. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3 [4].

     2. Lo statuto è elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. [Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina] [5].

     4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

 

          Art. 5. Partecipazione.

     1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.

     2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile [6].

 

          Art. 6. Patrimonio. [7]

     1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

     a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;

     b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;

     c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.

     2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.

     3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

     4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.

 

Capo II

Organi

 

          Art. 7. Organi.

     1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti [8].

     2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono [9].

     3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) [10].

     4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.

 

          Art. 8. Presidente.

     1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.

     2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonchè dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione [11].

 

          Art. 9. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:

     a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;

     b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;

     c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;

     d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente [12].

     2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative [13].

     3. [Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere b) , c) e d), il presidente della Società di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocato dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione] [14].

     4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.

     5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali [15].

     6. [Se la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, è pari o superiore al 25 per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri, secondo le procedure previste dallo statuto. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Società medesima] [16].

 

          Art. 10. Compiti del consiglio di amministrazione. [17]

     1. Il consiglio di amministrazione:

     a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

     b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonchè le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;

     c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

     d) definisce l'organizzazione degli uffici;

     e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale;

     f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;

     g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;

     h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;

     i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;

     l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;

     m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

     2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.

     3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

     4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

 

          Art. 11. Comitato tecnico-scientifico. [18]

     1. Presso la Fondazione è istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

     2. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.

     3. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico.

 

          Art. 12. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

     2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura in misura non inferiore al 20 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato [19].

 

Capo III

Attività culturali

 

          Art. 13. Settori culturali.

     1. La Società di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

     2. Lo statuto può definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.

 

          Art. 14. Direttori dei settori di attività culturali. [20]

     1. I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati [21].

     2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.

     3. [Lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri. Le disposizioni del presente decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attività culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti] [22].

     4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonchè con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

     5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

     6. I direttori dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.

     7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

     8. I direttori dei settori di attività culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

          Art. 15. Archivio storico delle arti contemporanee.

     1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.

     2. Per il perseguimento delle sue finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi.

     3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

     4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.

 

          Art. 16. Svolgimento delle attività culturali.

     1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprietà e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

     2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

     3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.

     4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

 

Capo IV

Disposizioni in tema di gestione

 

          Art. 17. Direttore generale. [23]

     1. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

     2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte, e può essere revocato per gravi motivi [24].

     3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

     4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

     5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.

 

          Art. 18. Personale.

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

     2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

     3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

     5. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

          Art. 19. Disponibilità finanziarie. [25]

     1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

     a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

     b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22;

     c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

     c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione [26];

     d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

     e) i proventi di gestione;

     f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

     g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

     1-bis. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo [27].

     1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, è assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1-bis [28].

     1-quater. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione [29].

 

          Art. 20. Norme in tema di patrimonio e di gestione.

     1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile, e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta [30].

     2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     3. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

 

          Art. 21. Scritture contabili e bilancio.

     1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

     2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

     3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.

 

          Art. 22. Conservazione dei diritti.

     1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.

     3. La Società di cultura è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

     4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Società di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. La reciprocità non è richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

 

          Art. 23. Amministrazione straordinaria.

     1. L'autorità vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

     a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della società di cultura;

     b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento;

     c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

     d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

     2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.

     3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

 

          Art. 24. Vigilanza.

     1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23.

     2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero per i beni e le attività culturali le informazioni, anche periodiche, da essi richieste [31].

     3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Società di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società di cultura, nonché l'ultimo bilancio.

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 25. Amministrazione provvisoria. [32]

[     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico e dal collegio dei revisori.

     2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorità competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della Società di cultura.

     3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Società di cultura, ai sensi del comma 2.]

 

          Art. 26. Stima del patrimonio. [33]

[     1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Società.

     2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

     3. Agli esperti designati dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

     4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio della società di cultura sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.]

 

          Art. 27. Abrogazione.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.


[1] L'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1 ha stabilito che la denominazione “Società di cultura La Biennale di Venezia”, contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, è sostituita con quella di “Fondazione La Biennale di Venezia”.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[10] Comma sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1 e così modificato dall'art. 13 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[11] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[12] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[15] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[16] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[19] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[20] Articolo sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[21] Comma così modificato dall'art. 13 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[22] Comma abrogato dall'art. 13 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[23] Articolo sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[24] Comma così modificato dall'art. 13 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[26] Lettera inserita dall'art. 15 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[28] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[29] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[30] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[31] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[32] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.

[33] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.