§ 88.2.40 - Legge 23 luglio 1980, n. 378.
Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:23/07/1980
Numero:378


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato "di sostegno" di L. 2.000.000.000 per ciascuno [...]
Art. 2.      I finanziamenti ed i contributi previsti dal precedente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213
Art. 3.      All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di [...]


§ 88.2.40 - Legge 23 luglio 1980, n. 378. [1]

Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico.

(G.U. 31 luglio 1980, n. 209)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato "di sostegno" di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

     Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria.

 

          Art. 2.

     I finanziamenti ed i contributi previsti dal precedente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

     Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

     Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo sarà fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.