§ 88.5.7 - Legge 10 maggio 1970, n. 291.
Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:10/05/1970
Numero:291


Sommario
Art. 1.      Per assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale [...]
Art. 2.      Gli enti di cui sopra e la Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono, altresì, autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito sopra precisato per [...]
Art. 3.      Il fondo di cui all'art. 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato della somma di 4 miliardi.
Art. 4.      La determinazione degli importi dei mutui di cui all'art. 2, è effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del [...]
Art. 5.      L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali e per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.947 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al [...]


§ 88.5.7 - Legge 10 maggio 1970, n. 291.

Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

(G.U. 25 maggio 1970, n. 129)

 

     Art. 1.

     Per assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e la istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 14.345.288.055, corrispondente all'ammontare accertato dei singoli disavanzi degli enti medesimi.

 

          Art. 2.

     Gli enti di cui sopra e la Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono, altresì, autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito sopra precisato per l'importo complessivo di lire 4 miliardi per sopperire alle esigenze dell'esercizio finanziario 1969.

 

          Art. 3.

     Il fondo di cui all'art. 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato della somma di 4 miliardi.

 

          Art. 4.

     La determinazione degli importi dei mutui di cui all'art. 2, è effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

 

          Art. 5.

     L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali e per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

     L'ammortamento dei mutui stessi sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1970.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.947 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.