§ 71.2.7d - Legge 10 giugno 1978, n. 271.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:10/06/1978
Numero:271


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni


§ 71.2.7d - Legge 10 giugno 1978, n. 271.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

(G.U. 14 giugno 1978, n. 163)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:

     all'articolo 8:

     Al primo comma, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3." sono inserite le altre: "Per quanto concerne il requisito dell'età, esso va riferito all'epoca della prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purché alla data del bando non sia superiore agli anni quaranta".

     Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     "I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso relativo ad un solo distretto".

     Il secondo comma è sostituito con il seguente:

     "L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel primo comma è organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali".

     Dopo l'art. 8 sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 8-bis. - Sono estese al personale del ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari le disposizioni dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, relative all'assunzione temporanea di personale per l'espletamento delle mansioni di detta categoria.

     La composizione della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla carriera dei coadiutori indicati nel comma precedente è disciplinata dall'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel ruolo dei coadiutori istituito con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, si provvede mediante concorso riservato al personale assunto in servizio negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni e che, alla data del bando, ha i requisiti previsti per l'ammissione nel suddetto ruolo".

     "Art. 8-ter. - L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     "Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario sono composte da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte d'appello e da due ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio.

     Sono nominati, altresì, componenti supplenti tre magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale e due ufficiali giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.

     A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti al Ministero"".

     all'articolo 9:

     Il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Le graduatorie distrettuali per i concorsi previsti dall'art. 8 del presente decreto sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero".

     Dopo l'art. 26, nel titolo III - Disposizioni particolari - è inserito il seguente articolo:

     "Art. 26-bis. - Per le commissioni esaminatrici ed i comitati di vigilanza di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è prevista - per i concorsi di ammissione alle carriere dell'Amministrazione giudiziaria e degli istituti di prevenzione e di pena - anche la nomina, in numero uguale a quello dei componenti effettivi, di membri supplenti di qualifica o grado corrispondente, nonché di segretari supplenti.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dagli articoli 8, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dei concorsi di cui all'art. 30 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed all'art. 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 614".

     all'articolo 27:

     Il primo comma è sostituito con il seguente:

     "All'assunzione nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena, si procede con le modalità previste negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto".

     all'articolo 29:

     Il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.