§ 71.3.85 - D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:15/12/1959
Numero:1229


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124. 
Art. 125. 
Art. 126. 
Art. 127.  [24]
Art. 128. 
Art. 129. 
Art. 130. 
Art. 131. 
Art. 132. 
Art. 132 bis. 
Art. 133. 
Art. 134.  [38]
Art. 135. 
Art. 136. 
Art. 137. 
Art. 138. 
Art. 139. 
Art. 140. 
Art. 141. 
Art. 142.  [50]
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145.  [52]
Art. 146. 
Art. 147. 
Art. 148. 
Art. 149. 
Art. 150. 
Art. 151. 
Art. 152. 
Art. 153. 
Art. 154.  [63]
Art. 155. 
Art. 155 bis. 
Art. 156. 
Art. 157. 
Art. 158. 
Art. 159. 
Art. 160. 
Art. 160 bis. 
Art. 161. 
Art. 162. 
Art. 163. 
Art. 164. 
Art. 165. 
Art. 166. 
Art. 167. 
Art. 168. 
Art. 169. 
Art. 170. 
Art. 171. 
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178. 
Art. 179. 
Art. 180. 
Art. 181. 
Art. 182. 
Art. 183. 
Art. 184. 
Art. 185. 
Art. 186. 


§ 71.3.85 - D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 1 febbraio 1960, n. 26, S.O.).

 

Art. 1.

     E' approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari allegato al presente decreto, vistato dal Ministro Guardasigilli.

 

Art. 2.

     Il predetto Ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

Titolo Primo

STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

 

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

     Art. 1. [1]

     Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, dell'imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilità e della insequestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni, nonché agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.

     La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

 

Capo II

CONCORSO E NOMINA

 

          Art. 3.

     Il concorso a posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tale decreto è anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed è affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture.

     Il decreto deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso;

     b) i documenti prescritti;

     c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

     d) il programma degli esami scritti e di quelli orali;

     e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

     Il diario delle prove scritte e la sede in cui esse debbono aver luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con successivo provvedimento da comunicare ai partecipanti al concorso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.

     Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parità di voti, a precedenza e a preferenza; deve, altresì, indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza.

     Il decreto deve, infine, contenere l'indicazione del termine e delle modalità di presentazione dei documenti da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.

 

          Art. 4.

     Possono essere ammessi al concorso coloro che - alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda - siano in possesso dei seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

     2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano, tuttavia, le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali. Possono partecipare al concorso senza limite di età gli aiutanti ufficiali giudiziari;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

     Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     Le donne non sono ammesse al concorso.

     Il Ministro può disporre, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

 

          Art. 5.

     Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso.

     Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

     a) la data e il luogo di nascita;

     b) il possesso della cittadinanza italiana;

     c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     d) le eventuali condanne penali riportate;

     e) il titolo di studio;

     f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

     h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

     Il Ministero provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

 

          Art. 6.

     L'esame di concorso consta:

     1) di due prove scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie:

     a) nozioni di procedura civile, nonché nozioni di ordinamento giudiziario;

     b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti;

     2) di una prova orale sulle predette materie nonché su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

     Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

 

          Art. 7. [2]

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario sono composte da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello e da due ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio.

     Sono nominati, altresì, componenti supplenti tre magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale e due ufficiali giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.

     A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti al Ministero.

 

          Art. 8.

     Quando il numero dei candidati sia rilevante il Ministro ha facoltà di stabilire, con decreto, le sedi di Corte d'appello presso le quali debbono aver luogo contemporaneamente le prove scritte. In tal caso, la vigilanza in ciascuna Corte è affidata ad apposito Comitato costituito da tre magistrati d'appello, nominati dal presidente della Corte d'appello, d'intesa con il procuratore generale, e presieduto dal più anziano.

     Il Ministro può disporre che uno dei componenti del Comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative; questi, qualora abbia la qualifica di magistrato di appello, ne assume la presidenza.

     Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci.

     A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza il presidente della Corte d'appello, d'intesa con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria o di segreteria e di ufficiali giudiziari.

     La prova orale ha sempre luogo in Roma.

 

          Art. 9.

     La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi in pieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.

     Se gli esami hanno luogo in più sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi d'esame, e ciascun esemplare viene chiuso in piego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi è conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi d'esame direttamente al presidente della Corte d'appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.

 

          Art. 10.

     Nell'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, i candidati devono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Fatta poi constatare l'integrità del piego o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da un candidato il tema da svolgere, il presidente detta o fa dettare il tema che deve essere firmato da lui e dal segretario.

     E' escluso dal concorso il candidato che non sia presente al momento della lettura del tema o che, trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima, non abbia consegnato il lavoro.

     I lavori debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta fornita ai candidati, con il timbro d'ufficio e con la firma di un componente ovvero del segretario della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

 

          Art. 11.

     Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non devono portare scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono soltanto consultare leggi e decreti sui testi fatti preventivamente verificare dalla Commissione o dal presidente della Corte d'appello per i candidati che sostengano le prove nelle sedi di Corte d'appello. Il concorrente che contravviene a tale disposizione è immediatamente escluso dall'esame, con provvedimento adottato da almeno due componenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

     Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del Comitato suddetti.

 

          Art. 12.

     Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     Il candidato, svolto il tema, senza apporvi la firma od altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ad un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza; questi appone trasversalmente sul lembo e sulla restante parte della busta la propria firma e la data della consegna.

     Ogni giorno al termine della prova, tutte le buste vengono raccolte in pieghi suggellati e firmati da un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

     Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente, in piego raccomandato, alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza per il tramite del presidente della Corte d'appello.

 

          Art. 13.

     Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori.

     La Commissione, constatata l'integrità dei sigilli, fa aprire il piego o i pieghi contenenti le buste. Il segretario apre, quindi, le buste esterne una dopo l'altra e appone lo stesso numero progressivo su ciascun lavoro e sulla busta interna contenente il nome del candidato.

     La Commissione, letto il lavoro, assegna il voto che subito viene annotato in lettere sul lavoro stesso; l'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

     Dopo che sono stati esaminati e giudicati tutti i lavori, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati ai quali restano attribuiti i voti già annotati sui rispettivi lavori.

 

          Art. 14.

     La Commissione annulla l'esame quando il candidato abbia contravvenuto alle prescrizioni dell'art. 12, secondo comma, ovvero quando abbia fondate ragioni per ritenere che il lavoro sia stato copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o da qualche autore. La decisione della Commissione sull'annullamento e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso è definitiva.

 

          Art. 15.

     Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

     La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che deve averne notizia almeno tre giorni prima di quello fissato. Essa è pubblica; non può durare meno di quindici minuti nè più di trenta.

     Ogni componente della Commissione può interrogare i candidati sulle materie di esame; tuttavia il presidente può all'inizio della seduta assegnare ai componenti le materie sulle quali essi dovranno interrogare i concorrenti.

     Terminata la prova orale di ciascun candidato, la Commissione procede alla votazione; il voto assegnato viene subito annotato nel processo verbale.

     La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario. L'aumento è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato, che risulta avervi diritto, subito dopo avergli assegnato il voto per la prova orale.

     Il segretario alla fine di ogni seduta rende pubblico il risultato delle prove mediante affissione alla porta della sala degli esami.

 

          Art. 16.

     Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta graduatoria deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i concorrenti abbiano presentato nel termine stabilito nel bando di concorso a norma dell'art. 3.

     Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel bando.

     Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto a riserva di un maggior numero di posti.

 

          Art. 17.

     Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e dai Comitati di vigilanza nell'espletamento delle operazioni d'esame si redige giorno per giorno processo verbale, nel quale deve essere inserito anche il testo delle deliberazioni eventualmente adottate. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

     Il presidente, al termine dei lavori della Commissione, redige, sullo svolgimento del concorso, una succinta relazione, che trasmette al Ministro insieme con la graduatoria.

 

          Art. 18.

     Il Ministro ha facoltà di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarità.

 

          Art. 19.

     Il Ministro, accertata la regolarità del procedimento e decise le eventuali contestazioni in ordine alla classificazione dei concorrenti, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 4.

     La graduatoria dei vincitori e quella dei concorrenti dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, dandosi notizia di tale pubblicazione con avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data dell'inserzione decorre il termine per le eventuali impugnative.

     I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dal Ministero a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza:

     a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

     b) il certificato generale del casellario giudiziale;

     c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato;

     d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

     I candidati che appartengano al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico; sono esonerati invece dalla presentazione dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 4.

 

          Art. 20.

     Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari.

     I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso.

     Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi è assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale: trascorso tale periodo dev'essere trasferito ad una pretura.

     Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all'art. 153, l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresì, gli emolumenti di cui all'art. 152.

 

Capo III

CAUZIONE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

 

          Art. 21.

     L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura. Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.

 

          Art. 22.

     L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione.

     Il capo dell'ufficio, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della Corte di appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

 

          Art. 23.

     Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni.

     Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato al Ministro, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente.

     In caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio.

     Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonché mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario ove si è verificata la cessazione dal servizio.

     Le opposizioni allo svincolo debbono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso.

     Decorso detto termine, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.

 

          Art. 24.

     L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina.

     Il Ministro può abbreviare per giusta causa il termine suddetto, ma non può prorogarlo.

     Decade dalla nomina l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito.

 

          Art. 25.

     Prima di assumere servizio l'ufficiale giudiziario deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio secondo la formula prescritta per gli impiegati civili dello Stato.

     Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dalla nomina.

     Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

     Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della immissione nell'esercizio delle funzioni.

 

Capo IV

ESENZIONI ED INCOMPATIBILITA'

 

          Art. 26.

     L'ufficiale giudiziario è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.

 

          Art. 27.

     L'ufficiale giudiziario non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

     Può ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti o di enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; può, altresì, essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell'ufficio. Può accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta di ricoprire altre cariche elettive.

     E' in facoltà del Ministro di autorizzare, caso per caso, altre attività che siano compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.

     L'ufficiale giudiziario, che contravvenga ai divieti posti dal primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal presidente della Corte di appello a cessare l'attività incompatibile con le sue funzioni.

     La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

     Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'attività incompatibile sia cessata, l'ufficiale giudiziario decade dall'ufficio.

     Il presidente del tribunale o il pretore è tenuto a denunciare al presidente della Corte di appello i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

 

          Art. 28.

     L'ufficiale giudiziario non può essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie.

     In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.

 

Capo V

ASSEGNAZIONE DI SEDI E TRASFERIMENTI

 

          Art. 29.

     I posti disponibili presso le preture vengono assegnati, con decreto del Ministro, ai vincitori di ciascun concorso, al termine del periodo di servizio prestato in soprannumero presso gli uffici unici, tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincitori stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia.

     Nell'assegnazione dei posti disponibili negli uffici giudiziari che comprendono nella loro circoscrizione territoriale Comuni della provincia di Bolzano, sono preferiti, a parità di condizioni, gli aspiranti che hanno adeguata conoscenza della lingua tedesca.

 

          Art. 30.

     Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario può essere disposto dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio o per ragioni d'incompatibilità giuridica o morale determinata da qualsiasi causa.

     Nel Bollettino ufficiale deve essere data notizia delle sedi vacanti che non debbono essere ricoperte d'ufficio a norma delle disposizioni precedenti. Le domande di trasferimento debbono essere trasmesse al Ministero, per via gerarchica, nel termine di giorni venti dalla data del Bollettino ufficiale; quelle presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

     Nel disporre il trasferimento il Ministero deve tener conto della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51, dei precedenti di carriera e delle situazioni personali o di famiglia, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 29.

     L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non può essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne per comprovate ragioni di salute o per incompatibilità.

     All'ufficiale giudiziario trasferito, d'ufficio, in altra sede, spettano le indennità dovute, allo stesso titolo, all'impiegato civile dello Stato al quale è equiparato ai fini del trattamento economico minimo garantito.

 

          Art. 31.

     Nei casi previsti dagli articoli 29 e 30, l'ufficiale giudiziario deve assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 24.

     Il Ministro può anche ordinare, per gravi motivi di ufficio, che l'ufficiale giudiziario continui a prestare servizio nella sede precedente per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine di cui al primo comma decorre dal giorno in cui cessa tale servizio.

     Nei casi di urgente necessità il Ministro può, inoltre, disporre che l'ufficiale giudiziario raggiunga la nuova sede anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei Conti.

 

Capo VI

APPLICAZIONI E SUPPLENZE

 

          Art. 32.

     Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario può esservi applicato altro ufficiale giudiziario o, se ciò non sia possibile per esigenze di servizio, un aiutante ufficiale giudiziario del distretto.

     Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve essere immediatamente comunicato al Ministero.

     In tal caso all'ufficiale giudiziario o all'aiutante spetta l'indennità di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai sensi, rispettivamente, degli articoli 148 e 169.

 

          Art. 33.

     Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.

 

          Art. 34.

     Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato.

     Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

     Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto; in tal caso i motivi dell'impedimento debbono essere specificatamente indicati nel verbale.

 

          Art. 35.

     Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli articoli 32, 33 e 34 l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto.

     Nell'ipotesi prevista dall'art. 32, qualora si tratti di ufficio al quale è addetto un solo ufficiale giudiziario, gli atti sono annotati nei registri appositamente istituiti per il periodo dell'applicazione.

     Al termine dell'applicazione i registri devono essere depositati nella cancelleria della pretura.

 

          Art. 36.

     Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria sede, il servizio è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'ufficio unico costituito presso il tribunale dello stesso luogo.

 

          Art. 37.

     Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, può essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal messo di conciliazione della sede distaccata.

     L'assistenza all'udienza può essere demandata dal pretore al messo di conciliazione.

 

Capo VII

CONGEDI E ASPETTATIVE

 

          Art. 38.

     Il congedo ordinario è concesso dal capo dell'ufficio giudiziario; il congedo straordinario è concesso dal Ministro in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio.

     L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario è considerato in servizio anche ai fini della ripartizione di cui all'art. 147 e dell'indennità integrativa; per il primo mese di congedo straordinario gli spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 148, ridotto di un quinto per il secondo mese.

     Negli uffici, ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il trattamento economico di cui al comma precedente è dovuto sulla quota, eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in congedo.

     L'ufficiale giudiziario in congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace è considerato in servizio e ha diritto al trattamento economico di cui alla prima parte del secondo comma del presente articolo, nonché all'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

     L'ufficiale giudiziario, prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio il luogo nel quale possono essergli date eventuali comunicazioni di servizio.

     Il capo dell'ufficio deve comunicare, per via gerarchica, al Ministero il periodo di congedo fruito da ciascun ufficiale giudiziario.

 

          Art. 39.

     L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

     Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'ufficiale giudiziario, con decreto del Ministro.

     Può anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità; in tal caso l'ufficiale giudiziario può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

     Non può disporsi del posto dell'ufficiale giudiziario collocato in aspettativa per servizio militare; negli altri casi se ne può, invece, disporre decorsi sei mesi dall'inizio dell'aspettativa.

 

          Art. 40.

     L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun trattamento economico.

     L'ufficiale giudiziario richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, con diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile del trattamento economico più favorevole fra quello stabilito dall'art. 148 e quello militare.

     Durante l'aspettativa, quando lo stipendio militare risulti meno favorevole, all'ufficiale giudiziario compete un assegno pari alla differenza fra l'ammontare mensile del trattamento economico stabilito dall'art. 148 e quello militare, oltre agli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

 

          Art. 41.

     L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

     La domanda di collocamento in aspettativa deve essere corredata da un certificato medico nel quale debbono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa. Ove l'ufficiale giudiziario, nel denunciare una malattia di breve durata, non precisi se intenda essere collocato in aspettativa ovvero in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario.

     Il Ministro dispone che l'ufficiale giudiziario sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Questi accerta se l'infermità, dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio, sussista e sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio, indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

     L'ufficiale giudiziario, ove lo creda e ove se ne assuma la spesa, può farsi assistere da un medico di sua fiducia: a tal fine egli dev'essere tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo.

     Il medico dell'Amministrazione, se non condivide le osservazioni del medico di fiducia dell'ufficiale giudiziario, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

     Qualora la visita di controllo, disposta a seguito della domanda di collocamento in aspettativa, abbia esito sfavorevole per l'ufficiale giudiziario, le spese della visita stessa possono essere poste a suo carico.

     L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, previo accertamento dell'idoneità fisica dell'ufficiale giudiziario a riprendere servizio, da compiersi con le modalità previste dai commi precedenti; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

     Il Ministero può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari e, ove risulti che lo stato di salute consente all'ufficiale giudiziario di riprendere servizio, dispone la cessazione della posizione di aspettativa, assegnando all'interessato un termine per la riassunzione del servizio.

     Durante l'aspettativa l'ufficiale giudiziario ha diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando interamente gli assegni per carichi di famiglia.

     Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'ufficiale giudiziario all'intero assegno di cui al comma precedente.

     Ai procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, con le modificazioni ed aggiunte apportate dalle disposizioni del capo II del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

          Art. 42.

     L'assegno di cui all'art. 40 e quello di cui all'art. 41 sono dovuti, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione, comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.

 

          Art. 43.

     L'ufficiale giudiziario che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo dell'ufficio.

     Il Ministro deve provvedere sulla domanda entro un mese e può, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, respingerla, ritardarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. Questa, inoltre, può essere in qualunque momento revocata, per ragioni di servizio, con provvedimento motivato.

     L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno; durante tale periodo, l'ufficiale giudiziario non ha diritto ad alcun assegno.

 

          Art. 44.

     Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 43, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per infermità si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal settimo comma dell'art. 41, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, che a tale effetto si considera compiuto nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

     Per comprovate ragioni di particolare gravità il Ministro può concedere all'ufficiale giudiziario che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegno, non superiore a sei mesi.

 

          Art. 45.

     Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dagli articoli 41 e 44, l'ufficiale giudiziario che risulti non idoneo per infermità ad esercitare le funzioni è dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

     Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art. 98.

 

          Art. 46.

     Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermità, la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.

     I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare.

     Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti.

 

Capo VIII

NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DIRIGENTE

 

          Art. 47.

     Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51.

     La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro, sentito il presidente della Corte d'appello.

 

          Art. 48.

     L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.

     Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

 

Capo IX

COMMISSIONI DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA

ANZIANITA' DI SERVIZIO E GRADUATORIA - STATO MATRICOLARE

FASCICOLO PERSONALE - RAPPORTO INFORMATIVO

 

Sezione I

COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA

 

          Art. 49.

     Presso ogni Corte d'appello è istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal presidente della Corte, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento dall'ufficiale giudiziario più anziano in graduatoria addetto allo stesso ufficio.

     Il segretario della Commissione è nominato dal presidente della Corte d'appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.

 

Sezione II

ANZIANITA' DI SERVIZIO E GRADUATORIA

 

          Art. 50.

     L'anzianità di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato.

     Nell'anzianità di servizio non è computato il tempo trascorso:

     1) in aspettativa per motivi di famiglia;

     2) in stato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva;

     3) in espiazione di pena detentiva;

     4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 159, secondo e terzo comma;

     5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino al giorno della riammissione in servizio.

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 è computato per intero.

 

          Art. 51.

     Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e d'assunzione in servizio, è determinato in base all'anzianità riconosciuta utile ai fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148.

     Il Ministero pubblica annualmente la graduatoria degli ufficiali giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale.

     Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale, nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di graduatoria.

 

Sezione III

STATO MATRICOLARE, FASCICOLO PERSONALE E RAPPORTO INFORMATIVO

 

          Art. 52.

     Per ogni ufficiale giudiziario, dopo l'immissione in possesso, dev'essere compilato, in quadruplice originale, uno stato matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; dei provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e al trattamento economico; dei decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e delle decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonché dello stato di famiglia. Uno dei suddetti originali resta depositato nella cancelleria dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto e gli altri tre debbono essere trasmessi, rispettivamente, alla cancelleria della Corte d'appello, alla segreteria della Procura generale della Corte d'appello e al Ministero.

     In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale era addetto è immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale è stato trasferito.

     Quando l'ufficiale giudiziario sia trasferito ad un ufficio compreso nel distretto di altra Corte d'appello sono trasmessi alla cancelleria di detta Corte ed alla segreteria della rispettiva Procura generale gli originali degli stati matricolari esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la segreteria della rispettiva Procura generale.

 

          Art. 53.

     Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dell'ufficiale giudiziario; debbono essere, altresì, indicate le variazioni verificatesi nello stato di famiglia che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.

     I capi d'ufficio, ogni qualvolta l'ufficiale giudiziario deve essere sottoposto a valutazione o a giudizio da parte della Commissione di vigilanza e di disciplina, debbono verificare se lo stato matricolare contiene tutte le notizie di cui al precedente comma, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte e cancellazioni e apporvi la data e la firma.

 

          Art. 54.

     Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, è tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico ed economico dell'ufficiale giudiziario. Detti documenti debbono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

     Il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.

     Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 53, egli verifica preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario sottoposto a valutazione o a giudizio; ordina l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nel primo comma dell'articolo seguente e appone la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 55.

     Dal fascicolo debbono essere eliminati:

     a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario;

     b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci;

     c) i rapporti informativi od i giudizi complessivi annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati.

     In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento è indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è ivi menzionato.

     Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.

 

          Art. 56.

     L'ufficiale giudiziario può chiedere al Ministero di prendere visione dell'indice del fascicolo e può altresì chiedere l'eliminazione dallo stesso fascicolo o l'inserzione in esso di atti o documenti, ovvero l'iscrizione o la cancellazione di annotazioni nello stato matricolare. Sull'istanza provvede il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria con decreto che deve essere motivato nel caso in cui l'istanza stessa venga respinta.

     L'ufficiale giudiziario può ottenere che gli siano rilasciati, a sue spese, estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto. I criteri per la determinazione delle spese sono stabiliti annualmente dal Consiglio d'amministrazione in base al costo del servizio.

     L'importo è corrisposto dall'ufficiale giudiziario mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dell'ufficio che rilascia il documento.

 

          Art. 57.

     Il capo dell'ufficio giudiziario deve trasmettere, per via gerarchica, al Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo per ogni ufficiale giudiziario in effettivo servizio.

     Il rapporto si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".

     Tale giudizio deve essere motivato in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni direttive; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

     Si deve tenere, altresì, conto di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'ufficiale giudiziario.

     All'ufficiale giudiziario, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

     Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dalla Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base degli elementi in possesso degli uffici.

 

          Art. 58.

     Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'articolo precedente, debbono essere contenuti in unico stampato, conforme al modello ministeriale. Detto stampato si compone di tre parti: nella prima devono essere indicati il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario e l'ufficio cui è addetto; nella seconda dev'essere compilato il rapporto informativo; nella terza deve esprimersi il giudizio complessivo motivato.

     Tale giudizio, trascritto su apposito modulo, è comunicato all'ufficiale giudiziario che vi appone la data di comunicazione e la firma; l'interessato può chiedere per iscritto al capo dell'ufficio di prendere visione del rapporto informativo.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione l'ufficiale giudiziario può ricorrere contro il giudizio complessivo alla Commissione di vigilanza e di disciplina, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

     La Commissione, sentito l'ufficiale giudiziario e richiesti, ove lo creda, opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, formula il giudizio con provvedimento definitivo.

     Il rapporto informativo con il giudizio complessivo viene inserito nel fascicolo personale.

 

Capo X

SORVEGLIANZA, DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Sezione I

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

 

          Art. 59.

     Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

     Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.

     Il pretore ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio.

     L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.

     I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

 

          Art. 60.

     L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     1) la censura;

     2) l'ammenda disciplinare;

     3) la sospensione;

     4) la destituzione.

     Agli effetti disciplinari la competenza è determinata dalla sede dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario esercitava le funzioni quando commise il fatto addebitatogli.

     I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello stato matricolare e comunicati in copia, per via gerarchica, al Ministero.

 

          Art. 61.

     La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa viene inflitta per negligenza e per lievi mancanze di servizio, nonché per irregolare condotta.

 

          Art. 62.

     L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, nè superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall'art. 148 e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto dallo stesso articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

     Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta:

     a) per maggiore gravità dei fatti per i quali è prevista la censura;

     b) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;

     c) per inosservanza del segreto d'ufficio;

     d) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;

     e) per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero.

 

          Art. 63.

     La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altro trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

     La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta:

     a) per particolare gravità dei fatti per i quali è prevista l'ammenda disciplinare;

     b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

     c) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

     d) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

     e) per violazione colposa dei doveri d'ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato;

     f) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;

     g) per uso dell'ufficio a fini personali;

     h) per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni.

     La sospensione può durare da uno a sei mesi, salvo che non sia altrimenti disposto.

     L'ufficiale giudiziario, al quale è inflitta la sospensione, non può conseguire l'aumento progressivo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico previsto dal comma successivo dello stesso art. 148; tale ritardo è di tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

 

          Art. 64.

     All'ufficiale giudiziario sospeso è concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in misura non superiore alla metà dell'ammontare mensile del trattamento economico previsto dall'art. 148, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

     Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, l'assegno alimentare previsto dal comma precedente è a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza.

 

          Art. 65.

     La destituzione è inflitta:

     a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

     b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'ufficiale giudiziario;

     c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

     d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;

     e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi;

     f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attività del proprio ufficio;

     g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

     h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'art. 63.

 

          Art. 66.

     L'ufficiale giudiziario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

     a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita[3];

     b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

 

          Art. 67.

     All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per altra della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

 

          Art. 68.

     Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia riportato successivamente, per due anni consecutivi, la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresì modificati i giudizi complessivi riportati dall'ufficiale giudiziario dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

     Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina del distretto nella cui circoscrizione l'ufficiale giudiziario presta servizio.

 

          Art. 69.

     L'ufficiale giudiziario destituito ai sensi dell'art. 66 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione e riprende il proprio posto in graduatoria.

     All'ufficiale giudiziario assolto in seguito a giudizio di revisione spetta, per il periodo di destituzione, il trattamento economico previsto dall'art. 148 e spettano tutti gli altri assegni, non percepiti, a carico dello Stato; detto periodo è, altresì, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 70.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo comma dello stesso articolo all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

     Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresì nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

 

          Art. 71.

     Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione o di destituzione, nonché agli aumenti periodici di cui al secondo comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.

 

          Art. 72.

     L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni con provvedimento del capo dell'ufficio, che ne dovrà informare, per via gerarchica, il Ministero.

     L'ufficiale giudiziario sottoposto a procedimento penale, se la natura del reato è particolarmente grave, può essere sospeso dalle funzioni con decreto del Ministro.

     Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione ovvero della convalida del fermo nei confronti di un ufficiale giudiziario da lui dipendente deve immediatamente riferirne, per via gerarchica, al Ministero.

 

          Art. 73.

     Per gravi motivi il Ministro può ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

     La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata, e l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio, se la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'ufficiale giudiziario, nelle forme di cui all'art. 81, il provvedimento di sospensione.

 

          Art. 74.

     All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72 e 73 si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 64.

     Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, non può disporsi del posto durante la sospensione. L'assegno alimentare previsto dall'art. 64 è a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza; l'eventuale eccedenza della quota predetta è, invece, accantonata fino all'esito del procedimento penale e disciplinare.

     La quota accantonata, quando non sia più dovuta, è ripartita fra gli ufficiali giudiziari che concorsero a formarla.

 

          Art. 75.

     Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'ufficiale giudiziario la sospensione, il periodo della sospensione cautelare dev'essere computato nella sanzione.

     Se la sospensione disciplinare viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento, all'ufficiale giudiziario sono dovute, per il tempo eccedente la durata della punizione ovvero per tutto il tempo della sospensione cautelare sofferta, le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 74, salvo integrazione a carico dello Stato, qualora non sia stato raggiunto il trattamento economico minimo garantito previsto dall'art. 148.

     Ai fini della corresponsione dell'eventuale indennità integrativa debbono calcolarsi per i suddetti periodi le quote accantonate e l'assegno alimentare percepiti.

     Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte, a titolo di assegno alimentare.

 

          Art. 76.

     Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'ufficiale giudiziario non l'ha commesso, la sospensione è revocata.

     Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'ufficiale giudiziario procedimento disciplinare a norma dell'art. 84.

     Il procedimento disciplinare deve essere promosso dal Ministro entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o entro quaranta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

     Trascorso uno dei detti termini, la sospensione cessa e il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato.

     Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza di uno dei termini predetti estingue il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.

     Nei casi di revoca, di cessazione della sospensione cautelare o di estinzione del procedimento disciplinare previsti nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio e al trattamento economico previsto dall'art. 75.

 

          Art. 77.

     L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalle funzioni fino a che non abbia scontato la pena.

 

          Art. 78.

     Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 69, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

 

Sezione II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 79.

     La censura è inflitta dal capo dell'ufficio presso cui prestava servizio l'ufficiale giudiziario quando venne commessa la mancanza.

     Il capo dell'ufficio contesta per iscritto l'addebito all'incolpato nelle forme stabilite dall'art. 81, assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.

     La sanzione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'ufficiale giudiziario.

     Copia della comunicazione è immediatamente rimessa dal presidente del tribunale o dal pretore al presidente della Corte d'appello insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

     Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura l'ufficiale giudiziario può ricorrere alla Commissione di vigilanza e di disciplina nel termine di giorni venti dalla comunicazione.

     La deliberazione motivata della Commissione è provvedimento definitivo.

 

          Art. 80.

     Il presidente del tribunale o il pretore, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, deve compiere gli accertamenti del caso e rimettere quindi gli atti al presidente della Corte d'appello.

     Il presidente della Corte d'appello che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un ufficiale giudiziario svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, provvede direttamente qualora egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'articolo precedente, ovvero rimette gli atti al competente capo dell'ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'ufficiale giudiziario invitandolo a presentare le giustificazioni.

 

          Art. 81.

     La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

     L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.

     Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione vien fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio.

 

          Art. 82.

     Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio, che vi appone la data della presentazione; il presidente del tribunale o il pretore le trasmette senza ritardo al presidente della Corte d'appello. L'ufficiale giudiziario ha facoltà di consegnare dette giustificazioni in piego chiuso perché siano così trasmesse al presidente della Corte.

     Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato, per gravi motivi e per non più di quindici giorni, dal presidente della Corte.

     E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

 

          Art. 83.

     Il presidente della Corte d'appello, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'ufficiale giudiziario ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, trasmette gli atti al Ministero con la proposta di archiviazione.

     Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede direttamente nel caso in cui egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'art. 79, ovvero trasmette gli atti al competente capo ufficio perché provveda ad irrogare la punizione.

     Quando, attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'ufficiale giudiziario, ritenga sia da applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, propone al Ministro di iniziare il procedimento disciplinare.

 

          Art. 84.

     Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 83, ultimo comma, dispone l'inizio del procedimento disciplinare. Qualora in base all'esame degli atti ritenga che non sia luogo a procedere disciplinarmente ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

 

          Art. 85.

     Il presidente della Commissione di vigilanza e di disciplina, competente a norma del secondo comma dell'art. 60, ordina la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione stessa entro un termine non minore di giorni trenta.

     La citazione deve contenere l'indicazione del fatto addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabilite per la comparizione e l'avvertenza che nei venti giorni successivi alla notificazione l'ufficiale giudiziario ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.

     La citazione è notificata dall'ufficiale giudiziario, o, qualora nel luogo non esista ufficiale giudiziario diverso dell'incolpato, dal cancelliere dell'ufficio al quale quest'ultimo è addetto. Se la dimora dell'incolpato non è nota, le notificazioni e le comunicazioni prescritte nel presente capo sono eseguite mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     L'incolpato può farsi assistere da un difensore e può fare pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della data di comparizione, documenti e memorie difensive.

     Il presidente, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

 

          Art. 86.

     Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'ufficiale giudiziario senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

     L'ufficiale giudiziario può svolgere oralmente la propria difesa, personalmente o per mezzo del difensore, e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

     Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.

     Chiusa la trattazione orale, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera con la presenza dei soli membri, a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:

     a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello espresso sulle altre;

     b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente ufficiale giudiziario e vota per ultimo;

     c) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, per formare la maggioranza, il componente la Commissione che ha votato per la sanzione più grave si unisce a quello che ha votato per la sanzione immediatamente inferiore.

     La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

 

          Art. 87.

     La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti al capo dell'ufficio giudiziario cui l'incolpato è addetto, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere, e assegnando il termine per l'espletamento delle indagini e la restituzione degli atti.

     Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.

     Avvenuta la restituzione degli atti, si deve provvedere ai sensi dell'art. 85.

     La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 85, all'incolpato, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

 

          Art. 88.

     La Commissione, se ritiene che l'ufficiale giudiziario debba essere prosciolto da ogni addebito, lo dichiara nella deliberazione con provvedimento definitivo, da comunicarsi in copia al Ministero.

     Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, può infliggere direttamente la censura con deliberazione, che costituisce provvedimento definitivo; altrimenti propone l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.

     La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

     Qualora l'ufficiale giudiziario sia stato prosciolto oppure gli sia stata inflitta la censura, la deliberazione dev'essere comunicata all'interessato, a cura del segretario, nelle forme previste dall'art. 81; negli altri casi copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, viene trasmessa entro venti giorni al Ministero.

     Il Ministro provvede, con decreto motivato, ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'ufficiale giudiziario.

     Il decreto dev'essere comunicato all'ufficiale giudiziario entro venti giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 81.

 

          Art. 89.

     L'ufficiale giudiziario prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alla relativa indennità di missione.

     Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

     La domanda prevista dal comma precedente dev'essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'ufficiale giudiziario da ogni addebito; su di essa provvede il presidente della Corte di appello.

 

          Art. 90.

     Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

 

          Art. 91.

     Qualora nel corso del procedimento disciplinare si verifichi la cessazione dal servizio anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 92.

     Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento dev'essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, o dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario ovvero entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale e lo abbia costituito in mora per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

     Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

 

          Art. 93.

     Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

     Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

     L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare.

     Nello stato matricolare dell'ufficiale giudiziario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

 

          Art. 94.

     Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

     La riapertura è disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli articoli 85, 86, 87, 88, davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'art. 60.

     Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.

 

          Art. 95.

     Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

     All'ufficiale giudiziario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

     Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con una sanzione meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico, totale o parziale, di cui all'art. 148, dedotto l'eventuale assegno alimentare.

     La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

 

Capo XI

DIMISSIONI, DECADENZA DALL'UFFICIO, DISPENSA DAL SERVIZIO,

COLLOCAMENTO A RIPOSO, RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

 

          Art. 96.

     L'ufficiale giudiziario può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

     L'ufficiale giudiziario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario o quando abbia avuto luogo la sospensione cautelare dalle funzioni.

     Se al momento in cui l'ufficiale giudiziario, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina deve seguire entro novanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; altrimenti queste devono essere accettate.

     L'ufficiale giudiziario dimissionario consegue il trattamento di quiescenza che gli compete secondo le disposizioni vigenti.

 

          Art. 97.

     L'ufficiale giudiziario, oltre che nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 27, incorre nella decadenza dall'ufficio:

     a) quando perda la cittadinanza italiana;

     b) quando accetti una missione od altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministero;

     c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

     d) quando sia accertato che la nomina ad ufficiale giudiziario venne conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

     La decadenza dall'ufficio è disposta con decreto motivato del Ministro, sentita, nel caso di cui alla lettera c), la Commissione di vigilanza e di disciplina.

     L'ufficiale giudiziario decaduto ai sensi della lettera d) non può partecipare ad altri concorsi per la nomina ad impiegato o dipendente dell'amministrazione dello Stato.

     La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza spettante a norma delle disposizioni vigenti qualora essa non derivi da perdita della cittadinanza.

 

          Art. 98.

     L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto inabile per motivi di salute o abbia dato prova d'incapacità o di persistente insufficiente rendimento, può essere dispensato dal servizio.

     Ai fini del comma precedente è considerato persistentemente insufficiente il rendimento dell'ufficiale giudiziario che, richiamato all'osservanza dei suoi doveri, riporti, al termine dell'anno nel quale ha avuto luogo il richiamo, una qualifica inferiore a "buono".

     All'ufficiale giudiziario proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni.

     L'ufficiale giudiziario può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di vigilanza e di disciplina, che deve esprimere il suo parere sulla proposta di dispensa; su tale proposta provvede il Ministro con decreto motivato.

     E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni in vigore.

     Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute dell'ufficiale giudiziario mediante visita medica collegiale, nella quale l'ufficiale giudiziario può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

 

          Art. 99.

     L'ufficiale giudiziario è collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto settant'anni di età.

     L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.

 

          Art. 100.

     L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a sua domanda prima del settantesimo anno di età ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 97, può essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.

     L'ufficiale giudiziario riammesso in servizio è collocato nella graduatoria di anzianità al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente.

     La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'art. 101 e non può aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.

 

Capo XII

ORGANICO

 

          Art. 101.

     Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura [4].

     La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 102. [5]

     Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi.

 

Titolo Secondo

SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Capo I

OBBLIGHI, ATTRIBUZIONI, COMPETENZA

 

          Art. 103.

     L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto e non può allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare.

     Il presidente della Corte d'appello, per rilevanti ragioni, può autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

 

          Art. 104. [6]

     L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

     Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

     L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

     Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

     La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

     L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'art. 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

     L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

 

          Art. 105.

     Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.

     L'ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.

 

          Art. 106.

     L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.

     Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione [7].

 

          Art. 107.

     L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.

     Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali [8].

     La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

 

          Art. 108.

     L'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.

     Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso d'impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui è addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

     Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi più gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.

 

          Art. 109.

     L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.

     Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.

 

          Art. 110.

     Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.

 

          Art. 111.

     L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.

     Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.

     Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali, per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorità richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.

 

          Art. 112.

     L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.

     L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente è punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso di recidiva.

 

          Art. 113. [9]

 

          Art. 114. [10]

 

          Art. 115. [11]

 

Capo II

REGISTRI

 

          Art. 116.

     L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

     1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;

     2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

     3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

     4) registro cronologico per i protesti cambiari;

     5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

     6) registro per i depositi di somme [12].

     Deve inoltre tenere:

     1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:

     a) delle Commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;

     b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

     c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;

     2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

     Nelle preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonché quelli indicati ai numeri 3 e 4 del primo comma sono unificati.

     Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

 

          Art. 117.

     I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

     Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 121 della predetta legge.

 

          Art. 118.

     L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima dell'esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

     Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare.

     In apposite e distinte colonne deve altresì annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.

     L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonché le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.

     A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma; a margine delle copie, invece, è sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennità percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.

 

          Art. 119.

     L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi più gravi, può essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67.

     Ove, poi, dalla reiterazione e gravità delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualità dell'ufficiale giudiziario a commetterle, può farsi luogo alla sua destituzione.

     Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art. 73 può essere ordinata, oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

 

          Art. 120.

     Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni; danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.

     Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'art. 32, ultimo comma [13].

     Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori [14].

 

          Art. 121.

     Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.

     Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi che vi sono iscritti.

     In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.

 

Capo III

RETRIBUZIONE, PERCENTUALE, INDENNITA'

 

Sezione I

DIRITTI, PERCENTUALE E INDENNITA' DI TRASFERTA

 

          Art. 122.

     Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

     1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

     2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

     Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

     a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

     b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore [15].

     In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata [16].

     In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo [17].

     In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00 [18].

     Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno [19].

 

          Art. 123. [20]

     1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

     a) il diritto di notificazione;

     b) il diritto di esecuzione;

     c) il diritto di protesto cambiario;

     d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.

 

          Art. 124. [21]

 

          Art. 125. [22]

 

          Art. 126. [23]

 

          Art. 127. [24]

 

          Art. 128. [25]

 

          Art. 129. [26]

 

          Art. 130.

     Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

     a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

     b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque[27].

     In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il prodotto, il diritto dovuto è ridotto alla metà.

 

          Art. 131. [28]

 

          Art. 132. [29]

 

          Art. 132 bis. [30]

 

          Art. 133. [31]

     (Omissis) [32].

     (Omissis) [33].

     (Omissis) [34].

     (Omissis) [35].

     (Omissis) [36].

     Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso [37].

 

          Art. 134. [38]

 

          Art. 135. [39]

 

          Art. 136. [40]

 

          Art. 137. [41]

 

          Art. 138. [42]

     1. [43]

     2. [44]

     3. [45]

     4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

     5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

     6. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.

 

          Art. 139. [46]

 

          Art. 140.

     L'importo dei diritti e delle indennità recuperati deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. [47]

     L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

     La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero[48].

 

Sezione II

ANTICIPAZIONI E DEPOSITI

 

          Art. 141. [49]

 

          Art. 142. [50]

 

          Art. 143. [51]

 

          Art. 144.

     I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.

 

          Art. 145. [52]

 

Sezione III

AMMINISTRAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

 

          Art. 146. [53]

     1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

     2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

     3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.

 

          Art. 147.

     Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'art. 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'art. 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero [54].

     Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'art. 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 167, primo comma, n. 2 [55].

     L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.

     Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

     (Omissis) [56].

     (Omissis) [57].

 

Sezione IV

INDENNITA' INTEGRATIVA

 

          Art. 148. [58]

     All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

     Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

     Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.

 

          Art. 149.

     L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'art. 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'art. 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute [59].

     Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonché il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria [60].

     I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero [61].

     In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità è liquidata per l'intero mese dal capo dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene dei dati occorrenti ai fini della liquidazione.

     Quando l'indennità sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennità corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.

 

          Art. 150.

     L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'art. 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore[62].

     Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennità e l'emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.

 

          Art. 151.

     Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e dell'eventuale indennità integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte d'appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.

 

Sezione V

AGGIUNTA DI FAMIGLIA, ASSEGNO PERSONALE

DI SEDE E GRATIFICAZIONE ANNUALE

 

          Art. 152.

     Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

     Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 153.

     Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo.

     Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 154. [63]

     1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti [64].

     2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

     3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

     4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazioni di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

     5. In relazione a particolari esigenze di servizio è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

     6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare.

 

          Art. 155. [65]

     Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedenti tale importo.

 

          Art. 155 bis. [66]

     Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'art. 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'art. 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

     L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'art. 149.

 

          Art. 156.

     Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121.

     L'Ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti [67] .

     Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso detto termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 159.

     Qualora, invece, risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, l'ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, non oltre il mese di aprile con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.

     Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del registro e l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalità di procedura e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un magistrato delegato dal presidente della Corte d'appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico della Corte. Possono essere sentite anche le parti interessate.

     A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato è trasmesso all'ufficio del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.

     La decisione è comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso è addetto, nonché all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al terzo comma, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal quarto comma, nella relativa decisione è contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario .

     Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

 

          Art. 157.

     Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempiute le formalità stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima di lasciare l'ufficio, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le iscrizioni eseguite.

     Un esemplare del suddetto prospetto è trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.

     Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede.

     In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

 

          Art. 158.

     Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio [68].

     Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta.

     In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza è determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.

 

          Art. 159.

     Se l'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti dall'art. 155, non esegue il versamento delle somme dovute, l'Ufficio del registro provvede all'esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.

     Trascorso il termine stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla Corte medesima, o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale o ad una pretura del circondario. L'ufficiale giudiziario è sospeso dalle funzioni con decreto, non soggetto ad impugnazione, emesso dai predetti magistrati, sentito il pubblico ministero; qualora esegua il pagamento il decreto è revocato, salva l'azione disciplinare.

     Tale sospensione produce gli effetti indicati nel primo comma dell'art. 63 e non esclude l'esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma detta esecuzione, quando non sia stata ancora iniziata, è rinviata, o, se già iniziata, è sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione inflitta per il mancato pagamento.

     Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale presso la stessa Corte, può essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalità di procedura.

     La dispensa non può pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finché questo non sia esaurito.

     L'ufficiale giudiziario dispensato ai sensi del quarto comma del presente articolo deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e ciò senza pregiudizio dell'azione disciplinare.

 

Titolo Terzo

STATO GIURIDICO - SERVIZI E TRATTAMENTO

ECONOMICO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

 

Capo I

STATO GIURIDICO

 

          Art. 160.

     Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, nonché quelle di cui agli articoli dal 7 al 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell'art. 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

     L'esame di concorso consta:

     1) di due prove scritte che hanno luogo in distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

     a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

     b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

     2) di una prova orale su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale e la legislazione cambiaria, nonché sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti.

     Gli aspiranti debbono, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dei voti riportati nella prova pratica ed in quella orale.

 

          Art. 160 bis. [69]

     Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".

     L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera.

 

          Art. 161. [70]

     Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 162.

     Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2, riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle contenute negli articoli da 21 a 25, riguardanti la cauzione, che viene determinata in lire quindicimila, e l'assunzione in servizio, quelle contenute negli articoli da 26 a 28, riguardanti le esenzioni e le incompatibilità, quelle contenute negli articoli da 29 a 31, concernenti le assegnazioni di sede e i trasferimenti, quelle contenute negli articoli da 38 a 46, concernenti i congedi e le aspettative, quelle contenute negli articoli da 49 a 58, concernenti le Commissioni di vigilanza e di disciplina, l'anzianità di servizio e le note di qualifica, quelle contenute negli articoli da 59 a 95, concernenti la disciplina e il procedimento disciplinare, in quanto applicabili, quelle contenute negli articoli 96, 97, 98 e 100, concernenti le dimissioni, la decadenza dall'ufficio, la dispensa dal servizio, quelle di cui all'art. 102, riguardanti la riduzione dei posti.

     Le autorità indicate nell'art. 59, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari.

     Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato della carriera esecutiva.

     Il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive modificazioni.

 

          Art. 163.

     Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamato, è considerata in congedo straordinario per maternità e ha diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 168 e 169.

 

          Art. 164.

     L'aiutante appartenente al personale femminile che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza ad essa spettante alla data di cessazione dal servizio.

 

Capo II

SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 165.

     Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvato gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze.

     Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni d'ufficio. Essi sono responsabili della regolarità della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione.

     Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari è adibito esclusivamente ai lavori interni d'ufficio e solo in via eccezionale, per esigenze di servizio, può essere addetto alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per i lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari.

     Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111.

 

          Art. 166.

     L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 118.

     Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, detti adempimenti devono essere eseguiti a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario, al quale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 118 e 119.

 

          Art. 167. [71]

     1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

     a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

     b) con la terza parte della percentuale di cui all'art. 122, n. 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari;

     c) con diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.

     2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

     3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145.

 

          Art. 168.

     Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonché la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'art. 147 [72].

     L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.

     Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

 

          Art. 169. [73]

     All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

     Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148.

     Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli articoli 150 e 152.

 

          Art. 170.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.

 

          Art. 171. [74]

     Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.

     Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

 

Titolo Quarto

ORGANICO ATTRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI [75]

 

Capo I

Organico e attribuzioni

 

          Art. 172.

     L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.

     L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

     Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purché il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.

     I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.

 

          Art. 173.

     I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'art. 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.

     Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

 

Capo II

Nomina, assegnazione e trasferimento

 

          Art. 174.

     Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.

     Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'art. 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

 

          Art. 175.

     L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.

     Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

 

Capo III

Stato giuridico e trattamento economico

 

          Art. 176.

     Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'art. 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.

     Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.

 

          Art. 177.

     La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'art. 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.

     Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.

 

          Art. 178. [76]

     Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianità di servizio.

     La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili.

 

Titolo Quinto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI [77]

 

          Art. 179. [78]

     Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiale giudiziario che saranno banditi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Ordinamento, anche gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni e siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 160, primo comma.

     Possono partecipare ai concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari di età non superiore agli anni 45 che siano in possesso degli altri necessari requisiti. Tale limite di età non può essere ulteriormente elevato per effetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

     Sono applicabili ai concorsi ai posti di ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Presidenziale 21 novembre 1951, n. 1396, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

     A tale effetto è in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere, nei singoli bandi di concorso, la lingua tedesca come materia di esame facoltativa, riservando in tal caso un'aliquota dei posti a favore dei candidati che abbiano superato la prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie. In tal caso la Commissione prevista dall'art. 7 sarà integrata da un componente per l'esame di lingua tedesca.

 

          Art. 180. [79]

     I messi di conciliazione che all'entrata in vigore del presente Ordinamento esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 31 e 166 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati fino a quando persista la condizione prevista dal citato art. 31.

 

          Art. 181. [80]

 

          Art. 182. [81]

     Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello Stato, prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.

 

          Art. 183. [82]

     I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del precedente Ordinamento sono regolati dalle disposizioni anteriori.

 

          Art. 184. [83]

     Agli ordinativi di pagamento previsti dal presente ordinamento è applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

 

          Art. 185. [84]

     Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo.

 

          Art. 186. [85]

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente ordinamento.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e così sostituito dall'art. 8-ter, D.L. 14 aprile 1978, n. 111.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[8] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[10] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[11] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[13] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[15] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista e così sostituito dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[18] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[19] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[20] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 11 giugno 1962, n. 546, modificato dall'art. unico del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 e così sostituito dall'art. 2 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[21] Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e abrogato dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[22] Articolo modificato dall'art. 9 della L. 11 giugno 1962, n. 546, dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048 e dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e abrogato dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[23] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e abrogato dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[24] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e abrogato dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[25] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322, sostituito dall'art. 3 della L. 15 gennaio 1991, n. 14 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[26] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322, sostituito dall'art. 4 della L. 15 gennaio 1991, n. 14 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[27] Comma già sostituito dall'art. 11 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048.

[28] Articolo modificato dall'art. 12 della L. 11 giugno 1962, n. 546, dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1048 e dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e abrogato dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[29] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 15 gennaio 1991, n. 14 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L. 11 giugno 1962, n. 546, modificato dall'art. unico del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757, sostituito dall'art. 2 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 8 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e abrogato dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[31] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L. 11 giugno 1962, n. 546, dall'art. 3 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, dall'art. 9 della L. 12 luglio 1975, n. 322, dall'art. 1 della L. 3 giugno 1980, n. 240 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 26 luglio 1984, n. 407.

[32] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[33] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[34] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[35] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[36] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[37] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 18 febbraio 1999, n. 28 e così modificato dall'art.300 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[38] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 26 luglio 1984, n. 407 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[39] Articolo modificato dall'art. 3 della L. 3 giugno 1980, n. 240 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[40] Articolo sostituito dall'art. 15 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[41] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[42] Articolo modificato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e così sostituito dall'art. 2 della L. 26 luglio 1984, n. 407 e dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[43] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[44] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[45] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[46] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[47] Comma così modificato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[48] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[49] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[50] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[51] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[52] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[53] Articolo sostituito dall'art. 17 della L. 11 giugno 1962, n. 546, già modificato dall'art. 7 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e dall'art. 4, L. 3 giugno 1980, n. 240 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[54] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[55] Comma aggiunto dall'art. 18 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[56] Comma soppresso dall'art. 18 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[57] Comma soppresso dall'art. 18 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[58] Articolo modificato dall'art. 19 della L. 11 giugno 1962, n. 546, dall'art. unico del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757, dall'art. 31 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sostituito dall'art. 4 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 9 della L. 15 novembre 1973, n. 734 e così sostituito dall'art. 38 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[59] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 20 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[60] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 20 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[61] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 20 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[62] Comma così sostituito dall'art. 21 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[63] Articolo modificato dagli artt. 22 e 32 della L. 11 giugno 1962, n. 546, già sostituito dall'art. 4 della L. 26 luglio 1984, n. 407 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[64] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 18 febbraio 1999, n. 28.

[65] Articolo già sostituito dall'art. 23 della L. 11 giugno 1962, n. 546, dall'art. 31 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, dall'art. 4 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, dall'art. 9 della L. 15 novembre 1973, n. 734 e così ulteriormente sostituito dall'art. 38 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[66] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[67] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[68] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[69] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[70] Articolo modificato dall'art. 27 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e così sostituito dall'art. 4 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[71] Articolo modificato dall'art. 28 della L. 11 giugno 1962, n. 546 e così sostituito dall'art. 11 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

[72] Comma così sostituito dall'art. 29 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[73] Articolo sostituito dall'art. 30 della L. 11 giugno 1962, n. 546, modificato dall'art. unico del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757, dall'art. 31 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sostituito dall'art. 4 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 9 della L. 15 novembre 1973, n. 734 e così sostituito dall'art. 38 della L. 11 luglio 1980, n. 312

[74] Articolo sostituito dall'art. 30 della L. 11 giugno 1962, n. 546, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sostituito dall'art. 4 della L. 29 novembre 1971, n. 1048, modificato dall'art. 9 della L. 15 novembre 1973, n. 734 e così sostituito dall'art. 38 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[75] Titolo aggiunto dall'art. 6 della L. 12 luglio 1975, n. 322,

[76] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[77] Titolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[78] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[79] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[80] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322 e abrogato dall'art. 31 della L. 11 giugno 1962, n. 546.

[81] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[82] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[83] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[84] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.

[85] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 12 luglio 1975, n. 322.